Roggero: il consigliere del presidente dà ragione a Nordio
Sergio Mattarella, Carlo Nordio e, nel riquadro, Mario Roggero (Ansa)

Fase 1: al Quirinale alberga un illuminato custode del bene pubblico, capace di forzare le rigide maglie della legge quando serve, e quando ci sono di mezzo i bimbi. Fase 2: al Quirinale c’è un semplice notaio, le verifiche della fase istruttoria sono in capo al ministero della Giustizia, giù le mani da Mattarella.

Fase 3 (ieri): la grazia è prerogativa del presidente della Repubblica, Nordio è un ignorante di diritto nonostante decenni da pm. In attesa delle prossime evoluzioni, queste più o meno sono le tre narrazioni che hanno accompagnato rispettivamente la notizia della grazia concessa a Nicole Minetti, i dubbi sollevati dal Fatto Quotidiano sulla medesima e la mossa del Guardasigilli per sollecitare clemenza nei confronti di Mario Roggero. Narrazioni funzionali a un unico obiettivo: difendere in ogni caso la bontà cristallina dell’operato del Quirinale.

Siccome i poteri del capo di Stato in materia non possono variare a seconda del «graziando», vale la pena sfrondare l’intenso lavorìo dei «corazzieri» e tentare di far luce sui termini della questione. Nessuna persona sana di mente può dubitare del potere esclusivo del presidente della Repubblica di concedere la grazia: tanto meno il ministro della Giustizia, descritto ieri su quasi tutti i giornali come uno sprovveduto bisognoso di ripasso di diritto costituzionale. Fino ad aver fatto «saltare sulla sedia» il compassato inquilino del Quirinale con l’iniziativa su Roggero. L’articolo 87 della Carta – pronti a scommettere che Nordio ne abbia sentito parlare – dice infatti che la prima carica dello Stato «può concedere grazia e commutare le pene». Scendendo di un grado nella gerarchia delle leggi, l’articolo 681 del Codice di procedura penale disciplina l’iter della grazia attraverso due commi interessanti alla luce dell’attualità. Il primo spiega che «la domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di Giustizia», mentre il comma 4 aggiunge che «la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta». Tant’è che la nota di giovedì del Quirinale non accusa Nordio di aver esondato dai suoi confini istituzionali: a quello pensano i giornali.

Per capire dove nasca la polemica tra Quirinale (e i suoi corifei ufficiali e non) e ministero occorre addentrarsi nelle regole sulla domanda di grazia e sull’equilibrio dei poteri tra ministero e Colle. Proprio per risolvere un conflitto sulla grazia, infatti, la Corte costituzionale nel 2006 si espresse sul ricorso del presidente Carlo Azeglio Ciampi (nel frattempo sostituito da Giorgio Napolitano), che si era visto rifiutare da parte del ministro leghista Roberto Castelli la firma sulla clemenza per Ovidio Bompressi, l’ex Lotta continua condannato a 22 anni per l’omicidio di Luigi Calabresi. In maniera non esattamente imprevedibile, i giudici supremi, guidati da Annibale Marini e tra i quali sedeva Sabino Cassese, diedero ragione al Colle, precisando che il titolare del dicastero (che già dal 1999 aveva perso la dicitura «di grazia») non aveva diritti di veto in materia. Da allora, la fase istruttoria (e le eventuali responsabilità a esse correlata) è esplicitamente in capo al Guardasigilli, mentre il potere «regale» è ancor più indiscutibilmente in mano ai presidenti. Non a caso, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta viene istituito l’Ufficio per gli affari dell’amministrazione della giustizia, che – recita il sito del Quirinale – «si articola in quattro settori», tra cui il comparto grazie. A esso, e da allora, è «attualmente preposto quale responsabile il dott. Enrico Gallucci». Si tratta, per una coincidenza davvero incredibile, dell’omonimo autore di diversi testi attorno alle prerogative del capo dello Stato, già ricordati sul Foglio e su queste colonne quando l’esercito dei quirinalisti s’affannava a tenere Mattarella al riparo dai sospetti (poi rivelatasi infondati) sulla condotta di Nicole Minetti. Gallucci si rivela ancora una volta preziosissimo, grazie al suo L’esercizio del potere di grazia (Giuffrè 2016), volume che ospita la presentazione di Giorgio Lattanzi (di lì a poco sarebbe divenuto presidente della Corte costituzionale). Il libro (270 pagine, 25 euro) può a buon diritto essere considerato una bibbia laica in materia, come ha ricordato ieri con una punta di malizia il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni: «Se davvero Mattarella avesse voluto sostenere che Nordio ha agito fuori dalle proprie competenze, vorrebbe dire che dovrebbe licenziare oggi stesso il capo dell’Ufficio grazie del Quirinale». Torniamo al manuale: a pagina 81, il paragrafo 2.7 spiega chi siano le persone «legittimate» a chiedere la grazia (oltre al condannato: ieri per esempio si è mossa la moglie di Roggero, che ne ha titolo) e cita esplicitamente la «apertura di istruttoria ex officio su impulso del capo dello Stato o del ministro» come condizione verificatasi la quale «la relativa istruttoria deve avere necessariamente corso». In questa cornice s’è mosso Nordio: accelerando le pratiche. Ancora Gallucci (pagina 82): «Resta, naturalmente, ferma la possibilità per il capo dello Stato o per il ministro di dare avvio, d’ufficio, all’istruttoria, prendendo spunto proprio da istanze a favore della grazia proveniente da soggetti non legittimati» (parenti non prossimi, politici, cittadini, eccetera). Non bastasse il testo, c’è anche una prassi non trascurabile: sia Oscar Luigi Scalfaro sia Giorgio Napolitano concessero la grazia a 13 persone che non l’avevano chiesta: in tutti i casi l’istruttoria fu avviata dal ministro della Giustizia, senza inficiare né forzare le prerogative del Colle.

La polemica sulla «esondazione» di Nordio è campata per aria, a meno di non voler difendere un passaggio della citata Corte costituzionale: «Prerogativa personale dei sovrani assoluti, la concessione della grazia ha sostanzialmente mantenuto tale carattere anche dopo l’avvento della monarchia costituzionale, essendo quello di dispensare dalle pene il segno massimo del potere, che attribuiva particolare autorità e prestigio alla figura del monarca». Saremmo una repubblica.

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