- Secondo le regole di ingaggio, le forze di polizia possono sparare solo in concomitanza con la violenza subita. Se un omicida se la svigna è salvo. La benda non inficia l’interrogatorio, ma chi l’ha messa a Finnegan Lee Elder rischia 30 mesi.
- Il vicebrigadiere ucciso aveva dimenticato la pistola in caserma. Se il partner avesse fatto fuoco «avrebbe commesso un reato».
- L’americano accusato dell’uccisione del carabiniere, al liceo rischiò di ammazzare un compagno di squadra con un pugno. Ma il padre lo difende: «È un bravo ragazzo».
Lo speciale contiene tre articoli.
«I carabinieri non hanno sparato, perché non c’è stata la possibilità di usare armi. Non c’è stato il tempo di reagire, né il carabiniere Andrea Varriale poteva sparare a un soggetto in fuga, poiché sarebbe stato indagato per un reato grave». Il generale Francesco Gargaro, comandante provinciale dei carabinieri di Roma, lo ha detto senza mezzi termini durante la conferenza stampa sullo stato delle indagini per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cercellio Rega. La questione affligge da tempo gli operatori di polizia che, di volta in volta, si trovano a fronteggiare criminali. E sta alla loro discrezione capire, a volte in pochissimi attimi, se poter usare l’arma d’ordinanza oppure se è meglio lasciarla nella fondina. Nel caso di Varriale, il militare non avrebbe potuto sparare mentre gli aggressori erano in fuga. La legislazione su questo punto è ferrea. E prevede una ratio: ci deve essere proporzione tra l’offesa e la difesa, altrimenti si incorrere nell’eccesso colposo. Cosa diversa sarebbe accaduta se Varriale avesse avuto il tempo di capire che uno dei due aggressori era armato. La proporzione fra la difesa e l’offesa, inoltre, va valutata prima, vale a dire riportandosi al momento dell’azione, e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Varriale avrebbe potuto sparare anche se fosse stato aggredito solo il vicebrigadiere. La reazione difensiva, infatti, è ammessa, non solo per salvaguardare un diritto proprio ma anche, così come enunciato nell’articolo 52 del codice penale, un diritto altrui. L’essenziale è che l’oggetto della reazione sia sempre e comunque il reale aggressore. Avrebbe quindi potuto sparare contro chi impugnava il coltello. È l’articolo 54 del codice penale a completare la questione: la legge stabilisce che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». E con l’aggressore in fuga, anche solo una ferita di striscio sarebbe stata considerata sproporzionata. L’altra componente essenziale, infatti, è che il fatto deve essere attuale, ossia sussistente in quel preciso momento. Con l’aggressore in fuga, infatti, il pericolo è considerato passato dalla legislazione vigente. Insomma, la possibilità di impugnare l’arma di ordinanza è considerata l’estrema ratio. L’operatore di polizia può sparare solo è in pericolo di vita. A quel punto viene dichiarato «non punibile». Ossia: ha commesso il reato per uno stato di necessità. Quando i giudici andranno a confrontare il diritto dell’operatore di polizia e quello dell’aggressore, che in slang giuridico viene definito «bilanciamento», il piatto della bilancia penderà verso quello di chi è stato costretto a intervenire.
L’altra questione giuridica legata al caso riguarda la possibilità di bendare un arrestato. L’articolo 64 del codice di procedura penale stabilisce che, «salvo le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, la persona sottoposta alle indagini interviene libera all’interrogatorio anche se in stato di custodia cautelare o detenuta per altre cause». E infatti i magistrati hanno precisato che all’interrogatorio i due indagati americani erano liberi. In più è previsto che non possono essere applicate all’indagato durante l’interrogatorio le manette o altri mezzi di costrizione, «fatta salva la tutela della sicurezza e dell’incolumità di coloro che partecipano all’interrogatorio». L’immagine scattata in caserma precede però l’interrogatorio. Ma anche in questo caso la legge è rigida: l’articolo 608 del codice penale (abuso di autorità contro arrestati) prende che «il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata di cui egli abbia la custodia, anche temporanea (…), è punito con la reclusione fino a 30 mesi».
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