• I giudici europei hanno esteso la nozione di «coniuge» alle persone dello stesso sesso. E gli Stati membri non potranno opporsi.
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Da ieri la nozione di coniuge comprende l’unione tra due persone dello stesso sesso. Non solo: il coniuge rimane tale anche se appartiene a uno Stato che non riconosce i matrimoni tra due uomini o tra due donne. La sentenza, che si porterà dietro non poche polemiche, è della Corte di giustizia dell’Unione Europea. E prevede che gli Stati membri, pur essendo liberi di autorizzare o meno il matrimonio omosessuale, non possano ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell’Unione, rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un Paese non Ue, un diritto di soggiorno sul loro territorio. A presentare il ricorso, alcuni mesi fa, sono stati un cittadino romeno, Relu Adrian Coman, e il suo consorte americano, Robert Clabourn Hamilton. I due, Romania, si erano visti rifiutare il diritto di soggiorno con questa motivazione: la Romania non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le autorità romene avevano quindi respinto la richiesta di soggiorno oltre i tre mesi del signor Hamilton, perché per la legislazione nazionale non poteva essere qualificato come «coniuge» di un cittadino Ue.

Ma Coman e Hamilton, impugnando la decisione, hanno fatto leva sull’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale per quanto riguarda l’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Ue. La Corte costituzionale romena ha dunque chiesto alla Corte di giustizia dell’Ue se la posizione del signor Hamilton rientrasse nella nozione di «coniuge» e se lo stesso dovesse ottenere di conseguenza la concessione di un diritto di soggiorno permanente in Romania. I giudici della corte di Lussemburgo, rispondendo al quesito, hanno stabilito che la nozione di coniuge, ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione sulla libertà di soggiorno dei cittadini e dei loro familiari, comprende anche i coniugi dello stesso sesso.

La Corte ha ritenuto, inoltre, che lo stato civile delle persone a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio sia una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell’Ue non pregiudichi questa competenza. Spetta dunque agli Stati membri decidere se prevedere o meno il matrimonio omosessuale. L’indicazione giuridica che deriva dalla decisione, quindi, è questa: gli Stati dell’Ue sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio omosessuale, quello che non possono fare è ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell’Unione rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino extracomunitario, un diritto di soggiorno sul loro territorio.

In Italia c’è un precedente che risale al 2012 e che fonda le proprie basi esattamente su questo principio giuridico: il Tribunale di Reggio Emilia aveva riconosciuto il permesso di soggiorno a un giovane uruguayano sposato con un italiano in Spagna, proprio facendo riferimento alla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari. Sentenza a cui era seguita poi una circolare del ministero dell’Interno.

Secondo Marco Gattuso, giudice del tribunale di Bologna e fondatore del sito web Articolo 29, specializzato in temi giuridici su famiglia, orientamento sessuale e identità di genere «si tratta di una sentenza che dimostra quanto ormai la strada del matrimonio egualitario per persone dello stesso sesso sia tracciata e non si torni indietro».

Dalla Conferenza episcopale r0mena, però, sottolineano che «il matrimonio è definito come l’unione esclusiva e duratura tra un uomo e una donna al fine di fondare una famiglia e di accompagnare i loro figli al loro sviluppo integrale umano». E infatti, i coniugi dello stesso sesso, anche dopo questa sentenza, avranno la possibilità di ricongiungersi e di circolare liberamente negli Stati ma, almeno al momento, non potranno far trascrivere il loro matrimonio nei Paesi che non lo riconoscono.

C’è un’altra sentenza, anche questa recente (del 14 maggio), nella quale i giudici della corte di Cassazione civile italiana hanno stabilito che «nel caso di matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero dello stesso sesso, l’atto, convertendosi automaticamente in unione civile, non può essere trascritto come matrimonio». I giudici hanno argomentato spiegando che «il limite effettivo al riconoscimento o alla trascrizione di un atto, in ordine ai rapporti di famiglia, è costituito dal complesso dei principi anche di natura valoriale, costituzionale e convenzionale, che, sul fondamento della dignità della persona, della uguaglianza di genere e della non discriminazione tra generi e in relazione all’orientamento sessuale, determinano l’orizzonte non oltrepassabile dell’ordine pubblico internazionale». Insomma, ricongiungimento sì, ma senza matrimonio.

Fabio Amendolara


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