Fra pochi giorni, per l’esattezza l’8 luglio prossimo, la Corte costituzionale, interpellata dal Tribunale di Firenze, si dovrà pronunciare sul caso di una paziente che, rientrando nei criteri stabiliti dalla Consulta con la sentenza 242/19, ha chiesto di ricorrere a suicidio assistito, ma è impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco letale e, quindi, ha chiesto che le venga somministrato da terza persona. In pratica, ci troviamo di fronte ad una condizione di evoluzione dal suicidio assistito (art.580 C.P.) alla condizione di «omicidio del consenziente» (art.579 C.P.), cioè una vera e propria eutanasia attiva.
Come da tempo immemorabile diciamo con chiarezza, quando si apre uno spiraglio nella diga di difesa del «diritto alla vita» – di ogni vita, dal concepimento alla morte naturale – in poco tempo lo spiraglio diventerà una breccia, una falla sempre più ampia, fino al crollo dell’intera diga. Non si tratta di essere profeti o chiaroveggenti, di avere o meno la sfera di cristallo, perché è sufficiente guardare a quanto accade in tutti – vale la pena di ripeterlo – in tutti i Paesi che hanno già percorso la strada della morte assistita: nel giro di poco tempo si è passati dalla «semplice» depenalizzazione per speciali e selezionati casi di «morte assistita», alla eutanasia vera e propria con limiti sempre più sfumati ed evanescenti. In numeri: in Olanda, dai 22 casi per pazienti oncologici terminali del 2002, agli attuali circa 7.000 del 2023; in Canada, dai cento casi del 2013, ai 10.000 casi del 2024.
E così è per tutti i Paesi con legislazioni eutanasiche. Con un ulteriore aggravante: le leggi eutanasiche, il cui principio di fondo è che la vita è un bene disponibile alla volontà del soggetto, hanno plasmato e stanno plasmando nella società una «metamorfosi culturale», per la quale si sta passando dal «diritto alla morte volontaria», al «dovere» sociale di chiedere di «togliere il disturbo», di togliersi di mezzo, quando si è diventati un peso improduttivo, ad alto costo sociale e famigliare. Se solo ci pensiamo con un po’ di mente lucida, libera da inquinamenti ideologici di ogni tipo, è impossibile non vedere che il suicidio assistito e la morte somministrata (espressione coniata da Papa Francesco) attraverso una legge dello Stato, non sono per nulla passi di crescita né sociale né di civiltà.
Sul piano pratico, oggi in Italia dobbiamo fare i conti con la sentenza 242/19 della Corte Costituzionale che ha sancito i criteri scriminanti la condanna penale ex articolo 580 C.P. Prendendone atto, questo dato di fatto non può e non deve essere considerato l’input che obbliga il Parlamento a scrivere una legge che regoli la tematica della «morte assistita». Fermo restando – come la stessa Consulta afferma – che il primo dovere dello Stato è la difesa della vita e che non esiste una sorta di «diritto di morire», solo il Parlamento è il luogo sovrano per decidere se e come legiferare. Si deve avere presente la sostanziale differenza esistente fra una legge che apre a metodiche di morte assistita, rispetto ad una sentenza della Corte: la prima ha valore «universale» e diventa, quindi, un «patrimonio» culturale, civile e sociale cui l’intera società italiana deve riferirsi, mentre una sentenza – per autorevole che sia – non avente valore di legge, definisce delle condizioni da verificare ed analizzare caso per caso, tribunale per tribunale.
Certamente può aprirsi (in verità, purtroppo, già si è aperto) uno scenario poco piacevole, con disparità di giudizio deprecabili ma, comunque sia, sempre meno pericoloso e inaccettabile di una legislazione che di fatto sancisce il «diritto» di morire, per mano dello Stato. È proprio il caso per cui «nessuna legge» è certamente più prudente di ogni legge, pur restrittiva che sia. Si tratta di un argomento terribilmente delicato e complesso: dovremo tornarci sopra.
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