vaccino covid
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Mentre la retorica ufficiale stende un velo di rassicurante conformismo distribuendo rassicurazioni a pioggia, nelle aule dei Tribunali del Lavoro arrivano i conti, molto meno rassicuranti, della campagna vaccinale anti Covid. Due clamorose sentenze riaccendono i riflettori su una realtà drammatica fattadi vite stravolte e tutele statali simili a un’elemosina.

Legge 210, l’indennizzo non è un risarcimento integrale

A Firenze il Tribunale del Lavoro venerdì scorso ha condannato il Ministero della Salute a pagare l’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 a una donna che aveva ricevuto due dosi del vaccino Pfizer/BioNTech il 14 aprile e il 5 maggio 2021.

Esattamente quarantuno giorni dopo la prima iniezione e venti dopo la seconda, la paziente ha sviluppato una sindrome neurologica permanente e irreversibile. Il consulente d’ufficio ha ravvisato il nesso causale, ritenuto «più probabile che non», fra le vaccinazioni anti-Covid con prodotto Pfizer/BioNTech e la sindrome neurologica comparsa dopo le somministrazioni.

Danni da vaccino, le difficoltà nelle Commissioni mediche

Due giorni prima, il Tribunale di Livorno ha accolto il ricorso di un uomo nato in Marocco che ha chiamato in giudizio ministero della Salute e Agenzia del Farmaco (Aifa) dopo il rigetto della Commissione Medica Ospedaliera (Cmo) di La Spezia.

L’uomo aveva ricevuto la prima dose di Moderna (Spikevax) il 1 settembre 2021. I primi sintomi – cefalea e appannamento della vista – sono insorti appena una o due ore dopo l’inoculo. Il quadro è presto precipitato in una neurite ottica retrobulbare bilaterale nell’ambito di una sindrome demielinizzante con lesioni cerebrali diffuse.

L’esito è stato devastante: cecità totale bilaterale permanente, invalidità del 100%. Il Tribunale ha riconosciuto la «sussistenza di un danno permanente eziologicamente rapportabile – in base al principio del ‘più probabile che non’ – a vaccinazione obbligatoria» e ha fissato la decorrenza dell’assegno al 4 aprile 2023.

Ed eccoci al dettaglio meno spettacolare, ma forse più significativo: in entrambi i casi non si parla di un risarcimento integrale del danno, bensì dell’indennizzo previsto dalla legge 210. È la differenza tra chiedere allo Stato di rispondere di un danno e ottenere una prestazione assistenziale prevista (che non supera i 1.000 euro a bimestre ) per chi abbia subito una menomazione riconducibile a una vaccinazione nei casi stabiliti dalla legge.

Danni da vaccino, le difficoltà nelle Commissioni mediche

Per chi si ritrova con una compromissione permanente della salute a causa di un farmaco sponsorizzato, se non imposto, dallo Stato, la distinzione non è esattamente accademica.

Molti avvocati imboccano questa strada perché la ritengono una via più rapida rispetto alle cause risarcitorie ordinarie, che richiedono invece una strategia processuale molto più complessa.

A blindare queste decisioni è il grimaldello giuridico del «più probabile che non»: nel processo civile non occorre raggiungere lo standard penale dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»; al giudice basta stabilire che l’ipotesi della correlazione sia anche solo leggermente più verosimile rispetto a tutte le spiegazioni alternative messe insieme.

Una strategia al ribasso che a prima vista tutela il cittadino ma che si rivela profondamente ambigua. Muoversi in una zona grigia dove basta il 51% di verosimiglianza per vincere nasconde una trappola: permette infatti ai magistrati di concedere una forma di minimo sussidio economico immediato senza dover scoperchiare il vaso di Pandora della responsabilità dei ministeri o dei produttori.

Si assiste, insomma, a un timore diffuso nel verbalizzare l’esistenza di reazioni avverse gravi: la comunità scientifica e la società civile sono terrorizzate all’idea di ammettere pubblicamente questi episodi e la giustizia si adegua offrendo un salvagente economico forfettario pur di non affondare il dogma dell’infallibilità dei «vaccini».

Iannuzzo: «Serve il criterio dell’ammissibilità scientifica»

La dottoressa Maria Luisa Iannuzzo, medico legale e consulente in uno dei procedimenti, sostiene che il problema sia anche nelle difficoltà incontrate già in prima istanza nelle Commissioni medico-ospedaliere: «Purtroppo anche nei casi in cui c’è un palese nesso di causa con patologie gravi, siamo ancora di fronte a una forte resistenza nell’ammetterlo».

Avendo visto passare davanti a sé decine di casi di danneggiati da vaccino anti-covid, Iannuzzo spiega che, matematicamente, il criterio del ‘più probabile che non’, senza studi ufficiali, diventa una condanna.

Per questo propone di sbloccare la situazione applicando il criterio dell’«ammissibilità scientifica», ovvero la conferma, da parte della scienza, che quei farmaci sono biologicamente capaci di produrre quelle specifiche patologie: «Se ci fosse, queste cause avrebbero un esito diverso. Cominciamo anche ad essere più onesti».

Negli Usa lo scontro sui vaccini entra nella partita elettorale

Mentre l’Italia si barcamena tra elemosine e silenzi, negli Stati Uniti la rabbia dei danneggiati è diventata ormai materia di scontro elettorale, spinta da una base che ha ormai perso la pazienza.

Oltre cento figure tra medici, infermieri, attivisti e politici conservatori hanno inviato una lettera formale al Presidente Donald Trump e al ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr., esigendo il bando immediato di tutti i vaccini a mRna, compresi quelli antinfluenzali, ritenendo la tecnologia pericolosa.

A ridosso delle elezioni di midterm i firmatari, sostenuti dal movimento Maha (Make America Healthy Again), hanno lanciato un ultimatum chiaro: senza un blocco della piattaforma a mRna, il sostegno elettorale verrà ritirato.

Insomma, la politica fa i conti con la realtà della base, mentre in Italia ci si accontenta di mille euro a bimestre e di un silenzio di tomba. Non è ancora la resa dei conti ma almeno, nei tribunali, qualcuno ha cominciato a presentare il conto.

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