- La sentenza della Corte costituzionale, salutata con entusiasmo dalla sinistra, è un fallimento. Con enormi criticità burocratiche.
- «La Stampa» parla di un tentativo del governo di «rimuovere» le famiglie arcobaleno ed esorta a legalizzare l’utero in affitto. E se non arriva la legge, ci penseranno i giudici.
Lo speciale contiene due articoli.
I notai lanciano l’allarme: il doppio cognome per i figli genera soltanto confusione. È il Consiglio nazionale del notariato a denunciarlo in uno studio, pubblicato su Italia Oggi, con cui ha commentato la sentenza della Corte costituzionale numero 131 del 2022 dello scorso aprile che ha giudicato incostituzionale l’attribuzione dell’unico cognome paterno, aprendo la possibilità di dare ai figli un cognome o due, con parecchie variazioni sul tema.
Se la sinistra ha accolto la norma con entusiasmo perché «l’ingiustizia del cognome singolo viene superata a favore della parità», secondo i notai la regola del doppio cognome (materno e paterno) per i figli mette in crisi la certezza dell’attribuzione dell’identità, con il rischio di lungaggini nella formazione dell’atto di nascita, contenzioso tra genitori in disaccordo sulla scelta, cognomi lunghissimi o fratelli con cognomi diversi.
In nome della parità tra i genitori, ma non è solo una questione di parità di genere, tra uomo e donna, tra padre e madre, la Consulta ha giudicato incostituzionale dare il cognome paterno al figlio nato da genitori uniti in matrimonio o anche non uniti in matrimonio ma dai quali il figlio fosse stato congiuntamente riconosciuto, di fatto definendo incostituzionale una norma e creandone una nuova.
Ora, a parte che dopo quasi un anno il doppio cognome è un flop visto che 9 coppie su 10, hanno scelto per il figlio il solo cognome del padre, l’ipotesi di seguire la sentenza genera un caos non facile da gestire.
Intanto non c’è più automatismo all’atto dell’iscrizione allo stato civile: il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, (paterno-materno; materno-paterno; solo paterno; solo materno), salvo che essi decidano di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. Stessa problematica per i figli delle coppie gay in caso di «stepchild adoption». I genitori, dunque, decidono e in caso di disaccordo sull’ordine dei cognomi o sulla scelta di un solo cognome, deciderà un giudice.
Questo è il primo «nodo» che, però, si collega con altri due dubbi che si erano posti già all’indomani della sentenza della Corte: il rischio nel succedersi delle generazioni, di un meccanismo moltiplicatore di cognomi che disperderebbe totalmente la funzione identitaria del cognome e il rischio del figlio di vedersi attribuito, con il sacrificio della identità familiare, un cognome differente rispetto a quello di eventuali altri fratelli. Ne era già consapevole la Consulta, che ha suggerito al legislatore di imporre al genitore già titolare del doppio cognome di scegliere quello dei due che ritenga rappresentare il suo legame genitoriale, salvo che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto e poi di imporre a tutti i fratelli il doppio cognome assegnato al primogenito.
Le altre criticità, secondo il Consiglio notarile, sono gli inevitabili ritardi nella formazione dell’atto di nascita e l’ipotesi che nelle more di un procedimento giudiziale, il minore, privo della formazione dell’atto di nascita, non appare poter essere iscritto in anagrafe e i genitori non possono ottenere certificazioni che lo riguardino. Nel loro documento, i notai fanno un passaggio anche sulla semplificazione e sull’innovazione digitale per cui nel mondo di Internet, più che di nome, si parla di identità digitale, concetto sconosciuto nel codice civile italiano. Un concetto che, invece, trova posto nella Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, adottata il 15 dicembre 2022, nella quale le autorità europee hanno assunto gli impegni di garantire e tutelare l’identità digitale.
Insomma, come sottolineano i notai, il doppio cognome fa nascere ritardi e contenziosi ma la sentenza stessa della Corte costituzionale genera dubbi di «costituzionalità». L’aveva già sottolineato Pietro Dubolino, presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione, in un articolo su La Verità: «In questo modo la Corte non si è limitata ad espungere dall’ordinamento una norma ritenuta incostituzionale ma si è, di fatto, sostituita al legislatore per creare, al suo posto, una norma del tutto nuova, di sua esclusiva creazione: proprio ciò che nelle precedenti occasioni in cui era stata chiamata ad occuparsi dello stesso problema, aveva escluso di poter fare».
Infatti, in una sentenza del 2016, «la Corte si era limitata a dichiarare incostituzionale la norma sull’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nella sola parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di aggiungere al cognome paterno quello materno, fermo restando che, per il resto, non si poteva che rimettersi a un “intervento legislativo”, sia pure postulato come “indifferibile” e destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità».
La palese contraddizione della norma, per Dubolino, «non ha il benché minimo fondamento giuridico» ma trova giustificazione, secondo il mainstream del pensiero progressista, «nell’inerzia che, in questa come in altre occasioni, il legislatore aveva mostrato a fronte della rappresentata esigenza di un suo intervento».
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