È ripreso al Senato, nei giorni scorsi, dopo una lunga pausa, l’esame del disegno di legge numero 1473/2025, d’iniziativa di Carlo Calenda e altri del gruppo Azione, avente come titolo «Istituzione di uno scudo democratico a difesa delle libertà costituzionali e dell’integrità del processo democratico dalle ingerenze straniere».
Si tratta, in realtà, più che di uno scudo, di un cappio che, in aggiunta a quelli già esistenti, si vorrebbe stringere intorno al collo proprio di una fra le fondamentali libertà costituzionali che è quella di libera manifestazione del pensiero, sempre più debolmente presidiata dall’articolo 21 della Costituzione.
Scopo dello scudo dovrebbe essere, secondo quanto si legge nell’articolo 1, quello di «garantire l’integrità del processo democratico da ingerenze straniere volte alla manipolazione del consenso attraverso artifici e raggiri realizzati con la produzione, la promozione e la diffusione di informazioni false o distorte».
Come si strutturerebbe il cappio proposto da Azione
Strumento per raggiungere tale scopo dovrebbe essere quello costituito da «comitati di analisi» composti da presunti «esperti nell’analisi dei processi di disinformazione, aventi formazione tecnica e giuridica», dei quali dovrebbe formarsi un elenco da tenersi presso l’Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) e i cui requisiti dovrebbero essere stabiliti con un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Loro compito essenziale dovrebbe essere quello di «contrasto alla disinformazione, anche su segnalazione dei cittadini, attraverso la verifica dei contenuti digitali che abbiano una soglia di diffusione o di interazione superiore a mille utenti e che abbiano natura politica».
Verifica all’esito della quale ciò che ne forma oggetto potrebbe essere bollato come «tentativo di disinformazione» ed essere, quindi, rimosso. In sostanza, una vera e propria censura sulle informazioni di natura politica provenienti dall’estero e alle quali dovrebbe essere impedito ai cittadini elettori di avere accesso se giudicate dagli «esperti» all’uopo nominati dalle superiori autorità come «false o distorte» e, quindi, tali da costituire «disinformazione» e «manipolazione del consenso».
Il tutto nell’implicito ma evidente presupposto che il popolo non sia in grado di distinguere, in questi casi, il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, il bene dal male e debba, quindi, affidarsi totalmente al giudizio di coloro ai quali, per superiore investitura, siano riconosciuti la capacità e il potere di farlo.
Il contrasto con il principio basilare della democrazia
Si tratta, in verità, di un presupposto che dovrebbe riguardarsi come piuttosto contrastante con il principio basilare della democrazia e al quale non sembra possa derogarsi sol perché le informazioni sulle quali il popolo dovrebbe formare il proprio giudizio provengono dall’estero.
La sua ritenuta fondatezza, tuttavia, è evidentemente tale da far dimenticare l’esistenza non solo del già ricordato articolo 21 della Costituzione, ma anche dell’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e, più ancora, dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel quale ultimo, posto a tutela della «libertà d’espressione e di informazione», si specifica che essa comprende anche la libertà di «ricevere», oltre che di «comunicare informazioni o idee», dovendosi escludere non solo la possibilità di «ingerenza da parte delle autorità pubbliche» ma anche quella che alla suddetta libertà possano essere opposti «limiti di frontiera».
Chi altro ha proposto uno «scudo» simile
Previsione, quest’ultima, che sembra essere stata fatta apposta per impedire velleità del tipo di quelle manifestate da Calenda e soci e, peraltro, condivise anche da altri attori politici. Tra questi, in particolare, Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato e firmataria, insieme a Daniela Ternullo, di un disegno di legge di delega al governo per l’emanazione di norme aventi contenuto sostanzialmente analogo a quelle proposte con il disegno di legge Calenda.
Vi è da dire, però, a parziale scusante di tutti costoro, che del citato articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue sembra si siano dimenticati anche a Bruxelles, ove è stata a suo tempo creata un’apposita commissione per la gestione dell’Eui+ds (Scudo europeo per la democrazia), avente finalità non dissimili da quelle che in Italia si intendono perseguire con i disegni di legge di cui si è detto.
A essa il Parlamento europeo, con una risoluzione del 15 settembre scorso, alla quale si sono opposti i gruppi Ecr (Conservatori e riformisti), Pfe (Patrioti per l’Europa), Esn (Europa delle nazioni sovrane) e Sinistra europea, ha rivolto una serie di raccomandazioni volte a rafforzare la sua attività contro il pericolo che i risultati delle elezioni nei Paesi dell’Unione siano influenzati dalla «disinformazione».
La «pia frode» di Zelensky contro la disinformazione russa
Ed è da segnalare che, nell’occasione, è stato precisato, per maggior chiarezza, che essa proviene essenzialmente dalla Russia. Ci sarebbe da chiedersi, tuttavia, a quest’ultimo proposito, considerato che la Russia è in guerra con l’Ucraina e che entrambe hanno interesse a orientare in proprio favore l’elettorato dei Paesi Ue, perché mai debba presumersi che la «disinformazione» atta a realizzare un tale risultato possa provenire solo dalla prima e non anche dalla seconda.
Se è vero, infatti, che la Russia può avere interesse a distogliere gli elettori europei dall’intento di votare per i partiti favorevoli a proseguire l’aiuto militare all’Ucraina, è altrettanto vero che quest’ultima può avere l’opposto interesse a togliere sostegno ai partiti che alla prosecuzione sono, invece, contrari, quali, ad esempio, in Germania, AFd di Alice Weidel, in Francia il Rn di Marine Le Pen, in Italia Fn di Roberto Vannacci, la Lega di Matteo Salvini e, sul fronte opposto, il M5s di Giuseppe Conte e Avs della coppia fissa Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.
Ma, evidentemente, agli occhi dei sostenitori dell’aspirante presidente a vita dell’Ucraina, Volodymir Zelensky, costui è immune dal peccato di disinformazione e, d’altra parte, qualora sembrasse esservi caduto, sarebbe automaticamente giustificato, essendo la sua non una vera «disinformazione» ma piuttosto qualcosa di assimilabile alla «pia frode» alla quale, secondo alcuni teologi dei tempi antichi, era lecito ricorrere per ottenere la conversione degli infedeli.
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