Migranti, l’errore di Patronaggio è giuridico
Luigi Patronaggio (Imagoeconomica)

«Va affermato con forza un principio essenziale dell’attuale dibattito pubblico: le esigenze di sicurezza dello Stato non possono comprimere i diritti fondamentali dei migranti». Secondo quanto si apprende da La Verità del 20 luglio scorso, queste parole sono contenute nell’articolo redatto per la rivista Vita dal magistrato dott. Luigi Patronaggio, noto per avere a suo tempo promosso il procedimento penale a carico di Matteo Salvini per il presunto reato di sequestro di persona di alcuni «migranti» cui era stato vietato lo sbarco in porti italiani.

In esse può dirsi condensato il nucleo fondamentale dell’ideologia – tale, ormai, dovendosi essa definire – dell’immigrazionismo. Vale quindi la pena di sottoporle ad analisi per verificare – a prescindere dal loro significato politico – quale sia o possa essere il loro fondamento logico – giuridico, a cominciare da quello dell’espressione «sicurezza dello Stato».

A rigore, per «sicurezza dello Stato» deve intendersi quella dello Stato come organizzazione politica avente una sua determinata struttura ed è di tutta evidenza che essa non può mai essere perseguita con modalità tali da incidere sui diritti fondamentali di chicchessia e non soltanto dei «migranti». Ciò anche alla luce dell’art. 2 della Costituzione, ove si afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Quanto, poi, ai «diritti fondamentali dei migranti», questi altri non possono essere, quindi, se non quelli «inviolabili» che ad essi spettano in quanto essere umani e non in quanto appartenenti ad una determinata categoria, quale appunto quella dei «migranti». E fra tali diritti non può certamente comprendersi quello di essere indiscriminatamente accolti, in un paese che non è il proprio, senza averne titolo, dovendosi invece ricomprendervi tutti e soltanto quelli che attengono al rispetto della dignità ed alla salvaguardia dell’incolumità personale, fisica e psichica, di ciascun individuo.

Ma se per «sicurezza dello Stato» dovesse intendersi, impropriamente, quella dei cittadini che vivono nel territorio dello Stato il discorso cambierebbe. Una tale sicurezza, infatti, forma oggetto di una obbligazione primaria dello Stato che è sempre tenuto a garantirla nella massima misura possibile, essendo questa la sua fondamentale e ineludibile ragion d’essere fin dalle origini della civiltà umana. E la massima misura possibile è quella risultante dal bilanciamento con il naturale diritto di libertà proprio di ogni individuo, al quale deve provvedere, sotto la sua responsabilità, l’autorità politica ed il cui risultato è soggetto a continua variazione, giacchè, per effetto di una molteplicità infinita di fattori anch’essi variabili, può avvertirsi, di tempo in tempo, dalla collettività dei cittadini, una maggior bisogno di sicurezza o un maggior bisogno di libertà, con conseguente disponibilità, a seconda dei casi, a rinunciare, in varia misura, all’una in favore dell’altra o viceversa. Se così è, ne deriva che il livello di sicurezza che lo Stato sarebbe, oggettivamente, in grado di garantire, nel bilanciamento, al momento ritenuto accettabile, con i diritti di libertà, non può in alcun modo essere ridotto per effetto di scelte del potere politico volte a privilegiare, quale che ne sia la motivazione, esigenze di altra natura.

Ed è, a questo punto, il caso di aggiungere che sarebbe ormai tempo di dare finalmente un taglio al bolso e stucchevole argomento – presente anche nell’articolo del dottor Patronaggio laddove vi si legge che bisogna «governare l’immigrazione senza cedere alla narrazione della paura» – secondo cui l’opposizione di larga parte della popolazione alle politiche di accoglienza dei «migranti» sarebbe solo il frutto di una ingiustificata «paura» del «diverso», dalla quale occorrerebbe quindi liberarsi accettando le rassicurazioni offerte da chi si presenta come investito di superiori conoscenze e, al tempo stesso, come portatore di più elevati principi morali. Argomentazione, questa, che fa subdolamente leva sul fatto che la paura è un sentimento del quale, generalmente, non ci si sente orgogliosi, per cui si è facilmente portati a nasconderlo nel modo più facile e cioè mostrando di essere d’accordo con chi ci vuole convincere che non vi è ragione di nutrirlo. Occorre allora dire chiaro e forte che quello di fruire del maggior livello possibile di sicurezza è un diritto – ed, anzi, il fondamentale diritto – dei cittadini nei confronti dello Stato, il quale ha, quindi, l’obbligo di soddisfarlo, indipendentemente dalla circostanza che a pretenderne l’adempimento siano cittadini spinti dalla paura o da altri sentimenti. E, tra questi ultimi, ben potrebbe esservi anche quello di non voler accettare, in linea di principio, che alla criminalità autoctona se ne aggiunga altra d’importazione in misura tale – come inequivocabilmente e impietosamente dimostrano i dati statistici – da raggiungere e talvolta superare, a seconda del tipo di delitti, il 30 per cento, a fronte, peraltro, di una presenza di popolazione straniera sul totale di quella residente che si aggira soltanto intorno al 9 per cento. Dopodiché si potrà anche convenire con Patronaggio laddove sostiene, in perfetta linea con il luogo comune dominante nella sinistra, che l’innegabile, maggior tasso di criminalità che si registra tra gl’immigrati è dovuto all’adozione di politiche che non favoriscono la loro integrazione. Ciò a condizione, però, che si abbia il coraggio di ammettere che fra tali politiche la più nociva è quella che produce nell’immigrato la sensazione che in Italia l’osservanza della legge sia soltanto un «optional». E tale, infatti, essa si presenta, ad esempio, agli occhi delle decine di migliaia di soggetti colpiti da decreto di espulsione che rimangono tranquillamente in Italia dedicandosi, per giunta, in larga parte, all’impunito esercizio di attività delinquenziali quali lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti; come pure agli occhi di quanti quotidianamente constatano che l’uso di violenza o minaccia contro cittadini e forze dell’ordine dà luogo, quando va male, soltanto ad un arresto in flagranza seguito subito dopo dalla rimessione in libertà con platonici obblighi di firma o di dimora nel luogo di residenza, come la cronaca di questi ultimi giorni ha ampiamente confermato.

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