La proposta veneta sul suicidio medicalmente assistito sembra muovere da una concezione della libertà e della persona che meritano di essere interrogate (teoreticamente) prima ancora di discutere del riparto delle competenze.
La volontà libera, responsabile e consapevole, che è propria del libero arbitrio, appartiene all’agire umano e presuppone un bene che la precede e ne rende possibile l’esercizio. Questo bene, che ne è condizione sostantiva, ne anche regola e principio. Si tratta di un dato di ordine naturale, il quale si pone e impone all’evidenza della ragione (dell’intelligenza razionale), sottraendosi all’ambito della opinabilità, compresa quella del Legislatore.
La vita umana, in questo senso, non è un bene dell’uomo tra gli altri dei quali egli dispone e può disporre legittimamente: essa costituisce e rappresenta la condizione oggettiva della persona che esiste ed è soggetto, in quanto in vita (il cadavere, per esempio, non è persona). Allo stesso modo la vita umana è condizione di ogni atto libero dell’uomo e per ciò solo essa è regola per lo stesso esercizio del libero arbitrio. Quando la volontà si dirige verso la soppressione di quel bene oggettivo, sembra, dunque, entrare in tensione con ciò che la rende possibile: essa nega il suo stesso presupposto e viola il criterio (umano e razionale) che dovrebbe informarla.
Libertà, autodeterminazione e vita umana
L’autodeterminazione, separata dal rapporto con il bene e con l’essere della persona, rischia così di trasformarsi in una forma di espressione della libertà negativa, la quale pretende e rivendica di giustificare da sé il proprio oggetto; in altre parole essa rivendica una insindacabilità assoluta sul piano giuridico (e prima ancora morale). Le teorie che ne stanno alla base concettuale rimandano alla property lockiana, e infondo alle matrici ideologiche dei vari liberalismi moderni e post-moderni.
Su questo sfondo la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale mostra una difficoltà che non riguarda soltanto la non punibilità. La Corte riconosce in thesis nell’articolo 580 del Codice penale una tutela della vita e nega un generale diritto a morire, ma individua un’area nella quale l’aiuto al suicidio non è punibile, sulla base di elementi clinici legati alla condizione di salute del paziente. Essi sarebbero il crinale discretivo tra la vita cui si riconosce un valore assoluto e quella cui si riconosce (per ora) un valore relativo.
Patologia irreversibile, sofferenza intollerabile, dipendenza da sostegni vitali e capacità decisionale possono incidere sulla risposta penale, è assai difficile, però, ritenere che essi modifichino la natura dell’atto con il quale si pratica il suicidio, che è e resta tale al di là di ogni politically correct linguistico. Anche il richiamo al rifiuto del trattamento non sembra superare il problema, poiché la possibile sovrapponibilità fattuale dell’esito non rende identiche azioni diverse per oggetto e struttura causale, almeno non sempre e non immediatamente. È precisamente questa aporia che la proposta veneta tende a trasformare in assetto positivo.
Dalla non punibilità alla prestazione sanitaria
Ciò che nella n. 242/2019 resta eccezione alla punibilità viene inserito in un percorso sanitario stabile, al quale sono ordinati procedure, personale, farmaci, dispositivi e risorse pubbliche. La questione non sembra, allora, soltanto organizzativa, perché ordinare mezzi significa orientarli a un fine e assumere quel fine entro l’azione dell’istituzione, ridotta a fornitore acritico di servizi.
La medicina può riconoscere il limite della terapia, alleviare e accompagnare, e questo si dà fin dai tempi di Ippocrate. Diverso è predisporre mezzi affinché la morte costituisca il termine intenzionale di un percorso cosiddetto sanitario, in realtà omicidiario. Anche gli emendamenti annunciati dalla Giunta sembrano rivelare questa tensione più che risolverla.
Palliativista, obiezione di coscienza e comitato bioetico
La presenza del palliativista riconosce che la richiesta di morte deve confrontarsi con la logica della cura, ma il suo giudizio resta interno a una procedura che conserva l’esito letale. Si tratta di una mera formalità procedurale, come molte altre… L’obiezione di coscienza tutela il sanitario rispetto a un suo personale convincimento (non è l’obiezione della coscienza propriamente detta), non un ordine di verità oggettiva; peraltro essa mostra che la pratica in questione non si lascia ricondurre alle finalità ordinarie della professione medica: primum non nocere, si insegnava un tempo ai medici!
Il ricorso al comitato bioetico aggiunge garanzie, senza trasformare in questione fondativa ciò che riguarda la natura dell’atto e il bene cui esso si ordina. La difficoltà costituzionale, sul piano delle competenze, emerge così come conseguenza di quella più radicale.
Se la Regione non si limita a verificare condizioni, ma organizza stabilmente mezzi pubblici verso un esito determinato, la procedura finisce per incorporare una scelta sostanziale. La proposta veneta sembra allora muoversi dalla non punibilità alla prestazione attraverso un passaggio che non appare né logicamente, né giuridicamente necessario, lasciando aperta la questione se la libertà possa essere compresa contro il bene dell’essere che la rende possibile e se il diritto possa ordinare mezzi alla soppressione della vita senza modificare il significato della cura e della propria funzione ordinatrice.
Certo che, parlare, ora, di metafisica del diritto e di esigenza fondativa richiederebbe altri interlocutori…
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