Il problema dell’aborto viene oggi quasi sempre formulato come un conflitto tra diritti. Da una parte si colloca la posizione della donna, dall’altra la vita prenatale, e la questione viene ricondotta alla ricerca di un punto di equilibrio tra interessi contrapposti.
Questa impostazione, tuttavia, non è neutrale, perché presuppone già una determinata concezione dell’uomo e della persona. Anche la categoria moderna dell’autodeterminazione, o più precisamente della «libertà negativa», secondo l’insegnamento del professor Danilo Castellano, quando viene assunta come criterio ultimo, presenta un’aporia evidente.
Se ciascuno fosse misura esclusiva delle proprie scelte, resterebbe infatti da spiegare quale limite incontri la volontà individuale quando la sua decisione incide sull’esistenza di un altro soggetto. Prima del bilanciamento giuridico si pone, dunque, una domanda più radicale: che cosa è l’embrione? La risposta non può essere ricavata soltanto dal suo patrimonio genetico. Il dato decisivo consiste nel fatto che, dalla fecondazione, esiste un nuovo organismo umano, unitario e distinto dai due organismi da cui deriva, dotato di un principio interno di sviluppo.
L’embrione, in altri termini, non riceve dall’esterno la propria forma di sviluppo, come accade a un oggetto costruito. È invece il soggetto di un processo continuo nel quale si succedono lo stadio fetale, la nascita, l’infanzia e l’età adulta. Cambiano le dimensioni, le condizioni e le capacità operative, ma non cambia il soggetto al quale tali trasformazioni appartengono. Da qui nasce l’equivoco contenuto nell’espressione «persona in potenza», spesso utilizzata in questo ambito.
Se per persona intendiamo un individuo sussistente di natura razionale, e se la razionalità indica la natura del soggetto e non l’esercizio attuale del ragionare, l’embrione deve già esistere in atto come soggetto. Diversamente, non si comprenderebbe a chi appartengano quelle facoltà razionali che sono ancora in potenza e che diverranno esercitabili nel corso dello sviluppo. L’embrione, dunque, non è una persona possibile, ma un soggetto personale già sussistente che, in quanto appartenente alla natura umana, possiede in sé il principio delle facoltà razionali destinate ad attuarsi progressivamente. La potenzialità riguarda l’esercizio delle facoltà, non l’esistenza del soggetto che di quelle facoltà è il principio.
Il professor Emanuele Severino (1929-2020) ha formulato contro questa tesi un’obiezione più sottile. Se l’embrione è uomo in atto fin dalla fecondazione, egli domanda dove si trovi, prima della fecondazione, quell’unità che dovrebbe essere uomo in potenza, dal momento che i gameti sono ancora separati e nessuno dei due coincide con l’uomo che nascerà. Il problema è posto, tra l’altro, nel suo intervento «Perché l’embrione-persona è la negazione dell’uomo», pubblicato sul Corriere della Sera il 16 maggio 2005.
L’obiezione, tuttavia, sembra sovrapporre due piani distinti: quello della causalità generativa e quello dell’esistenza attuale del soggetto generato. Prima della fecondazione esistono realtà capaci di concorrere causalmente alla generazione di un nuovo individuo, ma quell’individuo non esiste ancora come unità numericamente distinta. Con la fecondazione si costituisce invece un nuovo organismo individuale. Da quel momento ciò che prima era potenza generativa nelle cause diviene potenza di sviluppo nel soggetto generato. Non occorre, pertanto, supporre l’esistenza di un uomo prima dell’embrione. Occorre distinguere la capacità di generare un uomo dalla capacità dell’uomo già generato di sviluppare progressivamente le facoltà proprie della sua natura.
Questa distinzione consente di comprendere anche il punto filosoficamente più problematico della sentenza della Corte costituzionale n. 27/1975, che precede l’impianto successivamente accolto dalla legge n. 194/1978. La Corte riconosce che la tutela del concepito trova fondamento costituzionale, ma introduce al tempo stesso una distinzione decisiva tra chi «è già persona», cioè la madre, e chi «persona deve ancora diventare», cioè il concepito.
È precisamente in questa affermazione che il ragionamento giuridico incorpora una premessa filosofica che richiederebbe di essere dimostrata. Prima ancora di stabilire quale interesse debba prevalere nel caso di conflitto, viene infatti attribuito ai due termini del bilanciamento uno statuto profondamente diverso: alla donna quello di persona attuale, al concepito quello di realtà destinata soltanto in futuro a diventare persona. Il bilanciamento costituzionale può stabilire, entro determinati limiti, quale tutela debba prevalere quando beni, interessi o posizioni costituzionalmente rilevanti entrano in conflitto. Non può, però, essere il bilanciamento stesso a determinare che cosa siano, sul piano ontologico, le realtà che vengono poste in comparazione. La loro qualificazione è logicamente anteriore all’operazione di bilanciamento e inevitabilmente ne condiziona l’esito.
Il problema, quindi, non consiste semplicemente nel fatto che la Corte bilanci la posizione della madre con la tutela del concepito. Consiste nella premessa dalla quale quel bilanciamento prende avvio: l’affermazione secondo cui il concepito non sarebbe ancora persona. Se l’embrione è già un individuo umano e se la personalità appartiene al soggetto in ragione di ciò che esso è, e non della quantità o del grado delle funzioni che è attualmente capace di esercitare, la distinzione tra persona attuale e persona futura perde consistenza teorica.
Diventa, allora, necessario spiegare quale mutamento sostanziale trasformerebbe, durante lo sviluppo, un individuo umano non personale in una persona, e in quale momento tale trasformazione dovrebbe verificarsi. In questa prospettiva anche la legge n. 194/1978 deve essere considerata a partire dal presupposto antropologico sul quale poggia. Essa disciplina le condizioni nelle quali l’interruzione della gravidanza è giuridicamente consentita e istituzionalmente praticabile.
Tuttavia, la questione fondamentale resta anteriore alla tecnica del bilanciamento. Se l’embrione è persona in atto, non spetta al diritto decidere quando quella persona cominci a esistere. Il diritto può riconoscere, disciplinare e tutelare le relazioni tra i soggetti, ma non può costituire o sopprimere la loro realtà ontologica. Se inteso nel suo significato proprio come ordinamento della convivenza secondo giustizia, esso presuppone la realtà dei soggetti ai quali attribuisce diritti e doveri, non la crea.
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