Contro i clandestini bastano le leggi vigenti
Ansa

Nella proposta di legge d’iniziativa popolare recentemente depositata in Parlamento sotto il titolo «Remigrazione e riconquista» si prevede, all’art. 6, che sia obbligatoriamente espulso, una volta espiata la pena, lo straniero condannato con sentenza definitiva per un qualsiasi delitto.

Ciò potrebbe far pensare che non vi sia, attualmente, nell’ordinamento vigente, alcuna norma di analogo contenuto. Ma in realtà non è così. L’art. 235 del codice penale già prevede, infatti, che lo straniero condannato, per qualsiasi delitto, alla reclusione in misura superiore a due anni dev’essere, a pena espiata, espulso. Il testo unico sull’immigrazione, emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede a sua volta, all’art. 15, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per taluno dei moltissimi delitti per i quali la legge consente o impone l’arresto in flagranza (anche se lo stesso, in realtà, non sia avvenuto), debba disporre l’espulsione dello straniero, «sempre che risulti socialmente pericoloso».

L’espulsione obbligatoria è inoltre prevista, dall’art. 86 del Testo unico sugli stupefacenti, nel caso di condanna per taluno dei delitti di maggiore gravità e frequenza tra quelli previsti dallo stesso testo unico.

E, per completare il quadro, va ricordato che l’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce la facoltà, per il giudice, di sostituire con l’espulsione la pena detentiva non superiore a due anni inflitta allo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa emesso dal prefetto.

Teoricamente, quindi, già le norme sopraelencate dovrebbero essere più che sufficienti ad assicurare l’obiettivo che con l’art. 6 del progetto di legge d’iniziativa popolare si vorrebbe conseguire. Ma mai come in questa materia vale il vecchio detto per cui «tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare».

E il mare è rappresentato da una serie di altre norme che – complici anche i prevalenti indirizzi interpretativi – trasformano, di fatto, in eccezione quella che dovrebbe invece costituire la regola. La prima di tali norme è costituita dall’art 31, comma 2, della legge n. 663 del 1986, per il quale tutte le misure di sicurezza – e di esse fa parte l’espulsione dello straniero – possono essere ordinate solo «previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa», cioè, ai sensi dell’art. 203 del codice penale, appaia probabile che commetta nuovi reati.

Il giudice, quindi, nel pronunciare nei confronti di uno straniero una condanna che, di per sé, comporterebbe, a pena espiata, l’espulsione, non può limitarsi, nel disporla, a richiamarsi al fatto che essa è prevista dalla legge, ma deve fornire apposita motivazione atta a giustificare la ritenuta probabilità che il condannato commetta nuovi reati.

E, sul punto, qualora la motivazione sia omessa o appaia, sotto un qualsiasi profilo, inadeguata, l’interessato può proporre, con effetto sospensivo, appello e, successivamente, ricorso per cassazione.

Non si pensi, però, che quando la sentenza, anche sul punto in questione, sia divenuta definitiva e la pena sia stata espiata, si possa senz’altro procedere all’esecuzione dell’espulsione. Nel presupposto, infatti (del tutto teorico), che, dovendo tendere la pena alla rieducazione del condannato, quest’ultimo, avendola espiata, potrebbe essere diventato non più socialmente pericoloso, l’art. 579 del codice di procedura penale dispone che l’applicazione delle misure di sicurezza ordinate con la sentenza – ivi compresa, quindi, l’espulsione dello straniero – sia subordinata a un ulteriore e autonomo accertamento circa la permanenza o meno della pericolosità sociale.

Ad esso deve provvedere il magistrato di sorveglianza, con possibilità, per l’interessato, di proporre, contro la sua decisione, appello al tribunale di sorveglianza e, contro la decisione di quest’ultimo, ricorso per cassazione. E i tempi, ovviamente, si allungano a dismisura.

A tutto ciò si aggiunga che l’art. 19 del già citato tTesto unico sull’immigrazione vieta che lo straniero condannato per delitto, quand’anche ritenuto socialmente pericoloso, sia espulso qualora egli, nel Paese di destinazione, «possa essere oggetto di persecuzione» per una lunga serie di motivi, tra cui anche l’«orientamento sessuale» e l’«identità di genere», ovvero «rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti», come pure nel caso che l’espulsione sia in contrasto con obblighi derivanti da convenzioni internazionali.

E di questa norma la giurisprudenza dà un’interpretazione generalmente assai larga, andando dichiaratamente anche oltre le ipotesi in essa espressamente considerate, per cui è giunta, ad esempio, ad affermare che possono comportare divieto di espulsione anche lo stato di «estrema povertà» (Cass. civ. n. 15961/2021) ovvero l’esistenza di una cronica, grave patologia (Cass. pen. n. 16383/2019) ovvero ancora l’avvenuto «radicamento» dello straniero nel territorio dello Stato, in presenza del quale – afferma, fra le altre, Cass. pen. n. 43082/2024 – l’espulsione si porrebbe in contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, per il quale dev’essere garantito a ciascuno il «rispetto della sua vita privata e familiare». Il che lascia, francamente, anche sotto un profilo strettamente giuridico, alquanto interdetti.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente, a questo punto, che non occorrono certo nuove norme che, in aggiunta a quelle già esistenti, prevedano l’espulsione dello straniero resosi responsabile di delitti per i quali abbia riportato condanna. Occorrerebbe, invece, una radicale revisione delle altre norme che, come si è visto, rendono del tutto aleatoria l’attuazione dell’espulsione, lasciando di esse sopravvivere solo quelle (poche) strettamente imposte da una rigida lettura della Costituzione o delle convenzioni internazionali.

E ciò non senza considerare, a monte di esse, anche la possibilità di trasformare l’espulsione dello straniero da misura di sicurezza in vera e propria, autonoma pena, direttamente applicabile dal giudice in alternativa a quella ordinaria, così come già previsto, entro certi limiti e a determinate condizioni, dal già menzionato art. 16 del testo unico sull’immigrazione. Ne deriverebbe che almeno non sarebbe più necessaria – così come non è necessaria per l’applicazione e l’esecuzione di qualsiasi pena – la dimostrazione della pericolosità sociale del condannato e ne guadagnerebbe la speditezza del procedimento, senza lesione alcuna né di principi costituzionali né di obblighi internazionali. Basterebbe, a tal fine, una chiara e determinata volontà politica.

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