Gratuito patrocinio agli stranieri: per fermarlo basta la direttiva Ue

Nell’articolo dell’ottimo Alessandro Rico comparso sulla Verità dell’11 agosto scorso ritorna ancora una volta a galla, laddove si fa riferimento all’esistenza di numerose associazioni di avvocati dedite alla sistematica assistenza dei «migranti», il problema costituito dalla indiscriminata possibilità, per questi ultimi, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in tutte le procedure di impugnazione attinenti alle richieste di protezione internazionale.

Il che rappresenta un grosso ostacolo alla sollecita definizione di tali procedure senza, peraltro, corrispondere ad un assoluto ed imprescindibile diritto dei richiedenti.

Cosa prevede la Direttiva Europea 1346 del 2024

La vigente direttiva europea n. 1346 del 2024 prevede, infatti, espressamente, all’art. 29, comma 3, lett. b), che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite possano essere negate se «si ritiene che il ricorso o il riesame non abbiano prospettive concrete di successo, in particolare se il ricorso o il riesame si trova a un secondo grado di giudizio o superiore».

E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata.

Il criterio dei Paesi di origine “sicuri”

Tra essi rientra, in particolare, il caso che il richiedente asilo provenga da uno dei Paesi da ritenersi «sicuri», individuati, allo stato, in sede europea, nei seguenti: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco, Tunisia.

A questi se ne aggiungono, per l’Italia, altri indicati in un elenco periodicamente aggiornato dal ministero degli Esteri, come consentito dalla normativa europea e previsto dall’art. 2 bis del decreto legislativo n. 25/2008, in cui si precisa, al comma 4 bis, che l’aggiornamento va notificato alla Commissione europea ed è da considerarsi «atto avente forza di legge».

La possibilità di una limitazione con provvedimento interno

Nulla impedirebbe, quindi, che, in piena attuazione della citata direttiva europea, venisse disposto, con provvedimento interno, che non possano essere concesse l’assistenza e la rappresentanza legale gratuite in tutti i casi in cui la richiesta di protezione internazionale appaia destinata, sulla base di espressa disposizione normativa, ad essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Rimarrebbe comunque salvo – come pure previsto dall’art. 29, comma 3, della medesima direttiva – il diritto dell’interessato di fruire del beneficio in questione al solo fine di proporre ricorso avverso il provvedimento con il quale esso sia stato negato, se ad emetterlo siano stati un’autorità o un organo non aventi natura giurisdizionale, quale, in particolare, è da ritenere la commissione territoriale chiamata, in prima battuta, a decidere sulla richiesta di protezione internazionale.

Le eccezioni sui “gravi motivi” e le motivazioni di diniego

Va inoltre ricordato che, nel caso di provenienza da un Paese «sicuro», se è vero che il richiedente protezione internazionale, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 25/2008, può invocare «gravi motivi» sulla base dei quali quel paese sarebbe da ritenere non sicuro per la sua «situazione particolare», è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, dello stesso decreto legislativo, il provvedimento con il quale la richiesta sia comunque respinta può essere motivato «dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso».

Il che, per logica, dovrebbe comportare la possibilità di analoga previsione con riguardo al provvedimento che, sempre in caso di provenienza da paese «sicuro», negasse l’accesso all’assistenza ed alla rappresentanza gratuite a spese dello Stato.

Le conseguenze sui ricorsi in Cassazione

Ne deriverebbe la estrema difficoltà, per la difesa dell’interessato, di proporre, a sostegno dell’eventuale ricorso per Cassazione avverso il suddetto provvedimento, il difetto di motivazione circa la ritenuta insussistenza dei «gravi motivi» per i quali la ricthiesta di protezione avrebbe potuto non essere dichiarata manifestamente infondata o inammissibile.

E, tra i vizi di legittimità previsti dalla legge, i più frequentemente dedotti sono proprio quelli attinenti alla motivazione dei provvedimenti impugnati.

La riduzione del contenzioso e il carico sulla magistratura

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, con il provvedimento di cui qui si torna ad auspicare l’adozione (come già lo si era fatto in un precedente articolo comparso sulla Verità del 29 aprile 2026), una buona parte del contenzioso giudiziario attinente al riconoscimento della protezione internazionale dovrebbe venire a a cadere.

È presumibile, infatti, che non siano molti gli aspiranti a tale riconoscimento che siano in grado di pagarsi l’assistenza legale ed è ugualmente presumibile che neppure siano molti gli esercenti la professione legale che, ancorché facenti parte di associazioni aventi come fine il patrocinio dei «migranti», siano disposti ad offrire gratis a questi ultimi le loro prestazioni, non potendo più far conto sul pagamento da parte dello Stato.

Potrebbe, inoltre, sperarsi, per una volta, in un atteggiamento non pregiudizialmente contrario da parte della magistratura associata, considerando i lamenti e le alte strida da essa provenienti circa l’insopportabile carico di lavoro che deriverebbe dalla necessità di esaminare, entro il 12 giugno 2027, in base alla nuova normativa europea, fino a 16.032 domande di protezione internazionale da trattarsi con procedura di frontiera.

I precedenti del Governo e le norme sul gratuito patrocinio

D’altra parte, il governo ha già mostrato di voler agire sul fronte dell’assistenza legale gratuita ai «migranti», disponendo, con l’art. 29, comma 3, del dl n. 23/2026, convertito in legge n. 54/2026, l’abrogazione dell’art. 142 del Testo unico sulle spese di giustizia in cui era stabilito che di essa avessero automaticamente titolo ad avvalersi tutti gli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’art.13 del Testo unico sull’immigrazione.

E ciò anche se poi ci si è inopinatamente dimenticati di abrogare – come sarebbe stato invece logicamente conseguenziale – l’analoga previsione, contenuta nell’art. 14, comma 4, del Testo unico sull’immigrazione, relativa al procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’esecuzione dell’espulsione, il trattenimento del «migrante» in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Sarebbe troppo bello potersi aspettare che, oltre a rimediare a tale dimenticanza, il governo facesse anche un pensierino su tutto ciò di cui si è parlato in precedenza.

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