
La remigrazione, se assunta in senso giuridicamente corretto, non indica una formula emotiva né una rivalsa identitaria, bensì il ritorno, volontario o coattivo secondo legge, dello straniero privo di titolo per entrare o permanere nel territorio della Repubblica, dopo un accertamento individuale, motivato e sindacabile, nel rispetto della dignità della persona, del diritto d’asilo, del divieto di respingimento verso Paesi nei quali sussista un rischio effettivo di persecuzione o di trattamenti inumani e delle garanzie costituzionali poste a presidio della libertà personale.
Così intesa, essa non è un corpo estraneo alla Costituzione, bensì una conseguenza della legalità costituzionale, perché nessun ordinamento serio può riconoscere diritti, doveri, confini, cittadinanza e sicurezza pubblica, per poi rinunciare ad applicare le regole che distinguono chi ha titolo a restare da chi quel titolo non possiede. La Repubblica, infatti, non è un corridoio geografico affidato alla forza dei fatti, né una struttura amministrativa incaricata di registrare passivamente qualunque ingresso. È una comunità politica ordinata, chiamata a custodire il bene comune, la sicurezza, la coesione sociale, la sostenibilità dei servizi pubblici, la tutela del lavoro e l’effettività della legge. L’art. 10 della Costituzione vigente affida alla legge la disciplina della condizione giuridica dello straniero in conformità alle norme internazionali e ai trattati e, proprio questa previsione, esclude l’idea di un diritto assoluto, illimitato e incondizionato alla permanenza. Chi ha diritto alla protezione va protetto. Chi soggiorna regolarmente va garantito. Chi non ha titolo, salvo impedimenti individualmente accertati, deve essere rimpatriato.
Il dovere costituzionale della remigrazione nasce, dunque, da questa distinzione elementare, che è insieme giuridica e morale: la persona va sempre rispettata, ma l’irregolarità non va premiata. La dignità umana, del resto, non autorizza lo Stato a trattare gli stranieri come massa indistinta, non consente espulsioni collettive, non permette automatismi ciechi e non legittima rinvii verso scenari di persecuzione o degradazione. Essa, tuttavia, non trasforma ogni presenza irregolare in diritto acquisito, né impone che l’inefficienza dell’amministrazione diventi una sanatoria permanente di fatto. Dopo il vaglio delle condizioni personali, delle eventuali ragioni di protezione, dei legami familiari giuridicamente rilevanti e dei limiti derivanti dal diritto internazionale, la decisione di rimpatrio non è disumanità: è applicazione della legge.
L’accusa di discriminazione, pertanto, non regge se la remigrazione resta ancorata al titolo giuridico e non all’origine della persona. La discriminazione, semmai, nasce quando il trattamento differenziato dipende da razza, etnia, religione o appartenenza culturale. Qui il criterio è altro: esiste o non esiste un titolo valido di ingresso o soggiorno. Lo Stato costituzionale non giudica ciò che una persona è, giudica la sua posizione dinanzi alla legge. Ed è proprio questa neutralità del criterio giuridico a impedire che il discorso venga deformato in chiave ideologica.
Neppure convince l’obiezione economica secondo cui l’immigrazione irregolare sarebbe necessaria ad alcuni settori produttivi. Uno Stato degno di questo nome non fonda la propria economia sulla presenza di persone fragili, ricattabili e collocate ai margini della legalità. Lavoro povero, concorrenza salariale al ribasso, sfruttamento e insicurezza sociale non sono argomenti contro la remigrazione, sono argomenti a favore di una politica seria degli ingressi, capace di programmare, selezionare, integrare e rimpatriare. La vera integrazione, infatti, nasce dall’ordine, non dal caos. Si integra chi entra secondo legge, chi accetta le regole della comunità ospitante, chi partecipa al bene comune e chi non pretende di imporre allo Stato il fatto compiuto della propria presenza. Dove tutto diventa permanenza tollerata, nulla è davvero integrato, perché la comunità perde la capacità di dire chi appartiene giuridicamente al proprio ordine e a quali condizioni.
Per questo la remigrazione, depurata da ogni abuso e ricondotta al suo significato costituzionale, è un dovere della Repubblica: accogliere chi ha diritto, proteggere chi fugge da persecuzioni reali, integrare chi soggiorna legittimamente e rimpatriare chi non può restare. Uno Stato che non distingue abdica. Uno Stato che non controlla subisce. Uno Stato che non rimpatria chi è privo di titolo insegna che la legge vale solo per chi la rispetta. E questa non è umanità giuridica: è ingiustizia verso i cittadini, verso gli stranieri regolari e verso la stessa Costituzione.






