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Le toghe rosse di Magistratura democratica sposano la decisione del Tribunale di Napoli che spalanca le porte d’Italia agli immigrati se le strutture sanitarie dei luoghi di partenza non sono all’altezza. Come svelato ieri dalla Verità, il 25 giugno una corte napoletana ha stabilito che un cittadino pachistano ha diritto al riconoscimento della protezione umanitaria perché nella regione del Punjab, da cui proviene, il virus si sta diffondendo rapidamente e le locali strutture sanitarie non sono adeguate a fronteggiare l’emergenza. Una interpretazione che potrebbe fare giurisprudenza e diventare la decisione sulla quale fondare altre sentenze che, di fatto, spalancherebbero le frontiere a contagiati asiatici e africani.
Su Questione giustizia, rivista di Magistratura democratica, Martina Flamini, giudice a Milano, sposa già la teoria dei colleghi partenopei. E tesse le lodi della decisione, ritenendo che siano «numerosi gli spunti rilevanti da approfondire». Eccone alcuni: «L’estensione del contenuto del dovere di cooperazione del giudice, il rapporto tra valutazione di credibilità ed esercizio del predetto dovere di cooperazione istruttoria, la rilevanza di un fatto sopravvenuto quale l’emergenza sanitaria ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il rapporto tra condizione di vulnerabilità e giudizio di comparazione». Il collegio napoletano aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo nella parte relativa alle ragioni che lo avevano spinto a lasciare il Paese d’origine. Ma ha esercitato il potere istruttorio di cooperazione ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. La questione sanitaria, peraltro, non era neppure stata segnalata dal difensore dell’immigrato. Nelle note depositate dall’avvocato dell’immigrato, nelle quali veniva sottolineato il buon livello di integrazione sociale e lavorativa e la sproporzione con le condizioni di vita nel Paese d’origine, non era contenuto alcun riferimento all’emergenza Covid in Pakistan.
I giudici di Napoli, insomma, hanno deciso di effettuare un approfondimento sulle misure sanitarie pachistane in modo autonomo. «La giurisprudenza di legittimità», precisa la Flamini, «è, sul punto, giunta a conclusioni non sempre omogenee». Ed è per questo che la sentenza di Napoli piace a Md. In alcune decisioni della Suprema corte, infatti, i giudici hanno basato la valutazione sull’attendibilità del richiedente asilo. Se questa era in discussione, era ritenuto impossibile un approfondimento istruttorio. E la richiesta veniva bocciata. In altre decisioni, invece, hanno affermato che il giudizio di scarsa credibilità sui fatti a sostegno della domanda da rifugiato politico «non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di vulnerabilità». Ed è questa la linea, adattata all’emergenza Covid, sposata dai giudici napoletani e gradita da Md. Ma come è stata valutata nel caso del pachistano la condizione di «vulnerabilità»? Spiega la giudice di Md: «Sono state indicate fonti (aggiornate a pochi giorni prima del deposito del decreto) che testimoniavano un elevato numero di persone positive al virus e di pazienti ricoverati, nonché una forte diffusione proprio nell’area di provenienza del ricorrente». Non solo: «Il Tribunale ha poi fatto riferimento a un rapporto pubblicato dall’Easo (l’ufficio europeo per il sostegno all’asilo, ndr) dal quale emerge come più del 65 per cento della popolazione rurale non abbia accesso alle strutture sanitarie di base e come i servizi sanitari per i più poveri siano diventati scarsi». Peccato che si tratti di un rapporto del 2015 e, quindi, abbastanza datato. Il rientro del pachistano nel Paese d’origine, comunque, secondo l’esponente di Md, su una semplice verifica del dato del contagio incrociata con un rapporto del 2015 sulla difficoltà di accesso alle cure mediche, «vedrebbe fortemente compresso il diritto fondamentale alla salute». Un aspetto, questo, che è stato apprezzato in modo particolare dalla toga rossa, che aggiunge: «La condizione di vulnerabilità è stata valutata in modo non atomistico, ma unitamente al percorso di integrazione compiuto in Italia» ma, soprattutto, «in applicazione del noto giudizio comparativo». Proprio la comparazione con la situazione nel Paese d’origine viene sottolineata più volte nella parte finale del commento alla sentenza.
«In molte pronunce, infatti», sostiene Flamini, «le domande volte a ottenere la protezione umanitaria vengono rigettate proprio all’esito di un giudizio comparativo effettuato senza considerare che la condizione di vulnerabilità che avrebbe portato al riconoscimento della tutela è del tutto estranea a quelle situazioni di fatto (l’integrazione sociale e lavorativa) che hanno portato la Suprema corte a delineare il predetto criterio». Insomma, a prescindere dal fatto che il richiedente asilo sia o meno un immigrato integrato, i giudici, secondo l’esponente di Magistratura democratica, dovrebbero tenere in conto situazioni che possano pregiudicare i diritti fondamentali della persona che ha richiesto protezione. «La comparazione con l’attuale livello di integrazione sociale in Italia», afferma la toga rossa, «è del tutto irrilevante, atteso che queste sono situazioni di per sé costitutive di un presupposto per la protezione umanitaria». Il salvacondotto che potrebbe esporre l’italia a flussi migratori senza fine.
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