Il dl Crescita riapre il condono e il saldo e stralcio. Nel 2018 ha fruttato 27 miliardi.

Al via la proroga per la rottamazione ter e il saldo e stralcio. La camera ha infatti approvato il dl Crescita, con dentro nuovi emendamenti per ampliare i termini per poter saldare i debiti con l’amministrazione fiscale. È stato dunque previsto che per la rottamazione ter e il saldo e stralcio delle cartelle c’è tempo fino al 31 luglio 2019 per presentare le istanze (in precedenza la scadenza era stata fissata al 30 aprile e il 31 luglio era invece la prima scadenza del pagamento della cartella).

È stato anche cambiato il numero di rate disponibili nel piano di rateizzazione. Se prima ne erano previste 18, adesso ce ne sono 17 e la prima scadenza è fissata entro il 30 novembre 2019. I debiti che possono essere estinti con la rottamazione ter riguardano quelli accumulati tra il 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2017. La norma prevede inoltre la possibilità di estinguere questi debiti, versando le somme dovute, senza corrispondere sanzioni o interessi di mora (stesse eccezioni valgono anche per le multe stradali). Quando si presenta la domanda per aderire alla rottamazione ter, non è automatico l’accesso alla procedura fiscale. L’ente guidato da guidata da Antonino Maggiore dovrà infatti valutare la richiesta, verificare che rientri nel campo della agevolazione (recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Ue, crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna e sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, non rientrano nel campo della rottamazione ter) e inviare una comunicazione.

Il contribuente riceverà infatti a casa una lettera da parte dell’amministrazione fiscale che gli comunicherà lo stato della sua richiesta. È possibile ritirare cinque tipi di lettere: At, accoglimento totale della richiesta, Ap, accoglimento parziale (solo una parte di debiti sono stati accettati), Ad, il debito è rottamabile e nessun importo è dovuto, Ax, una parte di debiti sono rottamabili (come Ad) e altri sono definibili solo in parte con il relativo importo da pagare, Ri, rigetto della richiesta, perché non rientra nel campo della rottamazione.

Inoltre, in base alla scelta fatta dal cittadino, se estinguere il debito con una sola rata o dilazionare il pagamento in più rate, verrà recapitata a casa il piano fiscale da seguire. Tendenzialmente se si sceglie di rateizzare il debito la prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute e le restanti dovranno essere di pari importo. Una volta che si è accettati alla procedura di rottamazione ter, l’Agenzia delle entrate, limitatamente ai debiti compresi nella definizione agevolata, non darà seguito a procedure esecutive già avviate e non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive. Restano invece attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda. È inoltre previsto che a seguito della presentazione delle richieste di adesione alla rottamazione ter siano sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei carichi inseriti nella domanda presentata e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazione. Con successiva comunicazione l’Agenzia delle entrate farà sapere la nuova data per capire se la richiesta di rottamazione è stata accettata oppure no.

Ma quanto potrà entrare nelle casse dello Stato? Dai quasi 8,7 miliardi di euro (per 3,5 milioni di cartelle) per il saldo e stralcio e dai 29,5 miliardi (per oltre 9,4 milioni di cartelle) per la rottamazione ter si arriva ad una base di riferimento (cioè al netto delle sanzioni) per i due istituti rispettivamente di 6,5 miliardi e di 21,1 miliardi.

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