- In caso di procedimenti che vanno dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, si ha tempo fino al 15 maggio per mettere in regola la propria posizione con l’Agenzia delle entrate e riscossione. Basta presentare domanda per aderire alla definizione agevolata: si dovrà saldare l’importo residuo ma senza sanzioni né interessi di mora.
- Grazie al provvedimento avviato nel 2016 sono confluiti nelle casse dello Stato 6,5 miliardi di euro, con il coinvolgimento di 1 milione e mezzo di contribuenti. Quest’anno il fisco punta ad almeno mezzo milione di richieste. Lazio e Lombardia le regioni più «attive».
Se si sono ricevute cartelle esattoriali che vanno dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, si ha tempo fino a martedì prossimo, 15 maggio, per mettere in regola la propria posizione con l’Agenzia delle entrate e riscossione. Come? Decidendo di presentare la domanda per aderire alla definizione agevolata. La definizione agevola consente a chi ha ricevuto cartelle e avvisi di pagamento di ottenere una riduzione delle somme da pagare. Si dovrà dunque saldare l’importo residuo del debito inizialmente richiesto ma senza le sanzioni e gli interessi di mora maturati nel tempo. Stesso ragionamento per le multe stradali. Se si presenta la domanda per aderire alla definizione agevolata non si andranno a pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Il fisco punta a ricevere almeno 500.000 richieste di ‘definizione agevolata’ per un totale di circa 3 milioni di cartelle da rottamare. Gli ultimi dati, riferiti alla fine di aprile, registravano 455.000 domande, con il Lazio in testa con circa 77.000
richieste, seguita dalla Lombardia con 58.000 istanze.
Per aderire alla definizione agevolata si può decidere di presentare la domanda online o compilando il modulo DA 2000/17 entro martedì. Se si sceglie dunque la modalità online si deve accedere al sito dell’Agenzia delle entrate e riscossione, accedere all’area pubblica o riservata e compilare il form «Fai.da.te». Il servizio sarà disponibile, in entrambe le area, fino alle 23.59 del 15 maggio 2018. Scaduto il termine, non si potrà più aderire alla rottamazione delle cartelle ricevute. Nel caso in cui non si voglia procedere con il format online si deve compilare il modulo «DA 2000/17» che si trova sul sito dell’Agenzia delle entrate, scegliendo la sezione «Definizione agevolata – rottamazione». Il modello deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (Pec) unitamente a una copia della carta d’identità. In alternativa alla Pec si può presentare il modulo presso gli sportelli della propria Agenzia delle entrate e riscossione territoriale.
Una volta compilata e inviata la domanda per aderire alla definizione agevolata, il percorso non è ancora finito, perché sarà l’Agenzia delle entrate a dover decidere se accettare o meno la richiesta. Le situazioni in questa caso sono due. La prima riguarda tutti i contribuenti che hanno presentato la richiesta di rottamazione per cartelle che vanno dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In questo caso il fisco invierà una comunicazione entro il 30 giugno 2018 dove comunicherà al contribuente se ha accettato o meno la sua richiesta. In caso positivo la comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute, le scadenze e i bollettini da usare per il pagamento. In caso di risposta negativa l’Agenzia delle entrate specificherà il motivo per cui la richiesta di rottamazione non è stata accolta. Se la richiesta è stata accolta si potrà dunque decidere di pagare la somma richiesta in un’unica soluzione o in cinque rate di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 luglio 2018 e l’ultima entro il 28 febbraio 2019.
Il secondo caso riguarda i contribuenti che hanno presentato la richiesta di rottamazione per cartelle che vanno dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. L’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione entro il 30 settembre 2018 dove comunicherà se ha accettato o meno la richiesta. In caso di risposta positiva si può decidere se pagare il debito in una sola rata o in tre. In questa caso l’80% delle somme dovute deve essere versato nelle prime due rate. La prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 30 novembre 2018. Il restante 20% dovrà essere saldato in un’unica rata entro il 28 febbraio 2019.
Caso particolare si ha se il contribuente non è in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016. In questo caso l’Agenzia delle entrate e riscossione invierà due comunicazioni. La prima arriverà entro il 30 giugno 2018 e conterrà l’ammontare delle rate scadute. Se si vuole beneficiare della rottamazione si deve dunque effettuare il pagamento dell’importo residuo delle rate, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018. E compilare l’apposito modulo presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e riscossione. Se si salda il conto passato il fisco invierà una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018 dove comunicherà se ha accettato la richiesta di rottamazione oppure no. In caso positivo il pagamento dovrà essere saldato in un’unica soluzione o in massimo tre rate. L’80% delle somme dovrà essere versato in due rate. La prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 30 novembre 2018. Il restante 20% dovrà essere saldato in un’unica rata entro il 28 febbraio 2019.
Giorgia Pacione Di Bello
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