legittima difesa riforma roggero
Mario Roggero (Ansa)

Un altro Mario Roggero, per esempio, si chiama Emanuele Marroccella. È un carabiniere condannato per una vicenda analoga – ma non identica – dal giudice di Roma. Lui e un suo collega furono aggrediti nel 2020 da uno straniero che – da quel che si legge – aveva appena commesso un furto.

Il ladro colpì con un fendente il collega del Marroccella e fuggì. Il Marroccella gi sparò e lo uccise. A gennaio scorso, il giudice ha condannato il carabiniere per eccesso colposo in una cosa che si chiama «uso legittimo delle armi», un altro tipo di giustificante, ma riservata esclusivamente ai pubblici ufficiali. In quel caso- dice il giudice – l’arma, legittimamente usata, fu usata male, con colpa.

Il soggetto era in fuga e non c’erano le condizioni di legge: «Respingere una violenza, vincere una resistenza, impedire alcuni gravissimi delitti». In sostanza anche in quel caso non c’era alcuna minaccia veramente attuale. Fermiamoci qui. Perché questo è il punto che rende simili due casi dissimili. In entrambi i casi i malfattori erano in fuga. A quel punto – dice la legge – bisogna fermarsi, perché non c’è più causa di giustificazione che tenga. Ci penseranno altri: lo Stato o magari il Padreterno. Ora, non abbiamo alcun dubbio che le due sentenze in questione siano state giuridicamente corrette.

Nel caso Roggero peraltro, anche se non sembra, la pena è stata ridotta di molto, visto che le imputazioni erano gravissime: omicidio, porto abusivo di armi. Nel caso di omicidio volontario la pena parte da un minimo di anni ventuno (diconsi: ventuno). Qui di omicidi ce ne erano due. Puoi ridurre la pena quanto ti pare, ma a quei livelli sotto una certa soglia non scendi. Insomma: niente da dire sul profilo tecnico, a legge vigente. Eppure, per milioni di uomini quelle due sentenze – fatti diversi ma simili – suonano profondamente ingiuste. C’è qualcosa che il profondo della loro anima non capisce, non approva e non accetta. In entrambi i casi l’aggressore fuggiva. E chi ha sparato non si è saputo fermare. Per la legge è tutto chiaro. Però un momento: cosa vuol dire «sapersi fermare»?

È difficile «sapersi fermare», quando in un attimo di terrore la vita tua e della tua famiglia è stata sul punto di finire, o magari quando hai appena visto un collega preso a martellate da una folla urlante. Concitazione, panico. Mantenere il sangue freddo? Qualcuno ci riesce. Gli eroi dei film di sicuro. Milioni di esseri umani comuni però non ci riescono e non ci riuscirebbero. Insomma, se alla base c’è una gravissima aggressione, subita magari addirittura dai figli sotto gli occhi dei padri, i meccanismi istintivi che si mettono in moto sono travolgenti, ed è perfettamente umano che siano difficili da controllare. Altrettanto umano è pensare che l’animo della vittima non abbia nulla da spartire con le intenzioni di chi quella situazione di pericolo l’ha voluta dolosamente creare, rapinatori o stupratori che siano.

Il sentimento popolare profondo avverte che c’è differenza fra una vittima ignara e un tale che proprio quel giorno si è alzato dal letto deciso a rapinarla. C’è un impulso intimo ed ancestrale che si rifiuta di mettere sullo stesso piano la vittima sconvolta e l’aggressore. La legge però è secca: se non ci sono le condizioni è reato. Punto. Questa equivalenza sarà – a legge vigente – giuridicamente corretta quanto si vuole, ma c’è una forte resistenza popolare ad accettarla. Se così è, ascoltare le voci che vengono dal cuore pulsante del nostro Paese non è sbagliato e forse ci sono davvero degli spazi che avrebbero bisogno di una regola più precisa.

Per esempio: nel nostro sistema esiste una ipotesi che si chiama «eccesso colposo», cioè una situazione in cui le condizioni delle cause di giustificazione ci sono, ma la persona reagisce superando per colpa (non per dolo) i limiti della legge: qui scatta comunque una sanzione penale, anche se ridotta. Nel 2019 una legge è intervenuta su queste ipotesi ed ha un po’ allargato le maglie introducendo la non punibilità anche per l’eccesso colposo ove il soggetto abbia agito in stato di «grave turbamento derivante dal pericolo in atto». Questa nozione di «grave turbamento» è un concetto nuovo di zecca, ma secondo la legge ha un senso solo se il pericolo è ancora «in atto», se la violenza altrui cioè è ancora in pieno svolgimento.

Il fatto è però che il «grave turbamento» – come intuisce ciascuno di noi – non finisce esattamente nel millesimo di secondo nel quale finisce il pericolo e non sempre si è in grado di capire esattamente se il rischio è ancora «in atto» oppure no: le persone comuni che subiscono un assalto improvviso impiegano un po’ per capire cosa gli è piovuto addosso. Di fatto, lo choc dura e perdura, altro che storie. Ebbene: proprio la nozione di «grave turbamento» può essere il giunto cardanico di una riforma prudente. Facendo però molta attenzione, perché quello della legittima difesa e delle scriminanti in genere (ce ne sono varie) è un sistema normativo complicato, in equilibrio precario, delicatissimo, che ha alle spalle secoli di giurisprudenza e di riflessioni accademiche.

Per farla breve: evitando prudentemente di toccare il filo elettrico, basterebbe probabilmente dotare giudici e avvocati di un pallottoliere migliore, di qualcosa che possa aiutarli a commisurare la pena finale più accuratamente di quanto obiettivamente si possa fare oggi. Una cosa minuta, prudente, ma importante: cioè costruire intorno al concetto di «grave turbamento» (che – come si è detto – è una novità del 2019) una nuova circostanza attenuante valida per tutti, che consenta al giudice di dosare ulteriormente la sanzione anche nel caso in cui il pericolo sia non già «cessato», ma «appena» cessato, cioè quando la persona ha reagito male – certo – ma lo ha fatto immediatamente dopo avere subito una gravissima aggressione, cioè in uno spazio di tempo brevissimo in cui le gocce d’acqua sono ancora per aria e la mente è ancora fortissimamente turbata dall’ eccezionale pericolo corso.

E ciò potrebbe valere sia nel caso della legittima difesa sia nel caso dell’uso legittimo delle armi. Insomma: non un salvacondotto per uccidere o lo start per le spedizioni punitive, ma solo un calcolatore più adeguato della pena, perché il grave turbamento – soggettivo – e lo stato di pericolo -oggettivo – non hanno gli orologi sincronizzati e non finiscono nello stesso nanosecondo. E può essere giusto dare al giudice la opportunità di tenerne conto. Non si tocca la normativa sulle varie cause di giustificazione. Non si aiutano i cattivi dei film, non si disseppellisce il Terzo Reich: solo un po’ più di misura, nel senso letterale del termine. Anzi: matematico.

Da non perdere

Giustizia

Borghi: «Voglio Roggero fuori. Colle contro? Lo dica»

Il senatore leghista: «Se il mio ddl passasse, il giudice sarebbe tenuto a constatare che le azioni dell’orafo rientrano nelle fattispecie scriminate e scarcerarlo. Mattarella deve parlare chiaro e, anche qualora respinga la norma, il Parlamento può forzarlo a firmare».

Migranti, l’errore di Patronaggio è giuridico
Giustizia

Migranti, l’errore di Patronaggio è giuridico

Il magistrato, che aveva promosso un procedimento penale contro Salvini, sostiene che le esigenze di sicurezza dello Stato non possono comprimere i diritti degli stranieri che arrivano qui. Ma è un ragionamento fallace. E una mancanza di buonsenso

Bologna si sveglia in guerra e conta i danni
Giustizia

Bologna si sveglia in guerra e conta i danni

I manifestanti, scesi in piazza col pretesto della morte di Fakir, hanno incendiato due auto e danneggiato le bici elettriche del Comune. Spaccate le vetrine di banche ed esercizi commerciali. Devastato pure un cantiere dei lavori tramviari.

Il pm indaga sui legami Pd-camorra
Inchieste

Il pm indaga sui legami Pd-camorra

Aperto un fascicolo dopo la cena post elettorale dove erano presenti consiglieri dem di Ercolano e un ex latitante. Il sindaco chiama un «pool anti camorra». Fdi manifesta nei Comuni campani sciolti per infiltrazioni.