Se c’è una lezione che si dovrebbe trarre da quella che ormai, più che vicenda, andrebbe definita come saga di Garlasco, è che ci sarebbe un gran bisogno, soprattutto fra i giudici, di un salutare bagno di umiltà che porti a riscoprire il senso e la validità di un principio che, ben prima ancora di essere affermato nel vigente art. 533 del Codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge n. 46 del 2006, era ben chiaro nei secoli passati: nessuno può essere dichiarato responsabile di un qualsiasi reato se non quando la sua colpevolezza risulti «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Questa è la formula inserita nell’appena citato art. 533, ma è singolare che solo ai nostri giorni si sia avvertita la necessità di una sua espressa enunciazione quando, già nei secoli passati, lo stesso principio, senza necessità che fosse sancito da una specifica norma, era dato per pacificamente scontato e indiscutibile, alla stregua del noto brocardo «in dubio pro reo», cui corrispondeva il detto popolare «meglio un colpevole in libertà che un innocente in galera».
La prova indiziaria e le condanne
La necessità di attenersi a tale principio si avvertiva soprattutto per i casi in cui doveva decidersi (come Garlasco) sulla base di indizi e non di prove dirette. Vi è da dire che, secondo quanto riferisce Filippo Maria Renazzi, titolare della cattedra di Diritto criminale (come allora si definiva l’attuale Diritto penale) alla Sapienza di Roma, tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, non erano pochi tra gli antichi studiosi della materia quelli che escludevano in assoluto la possibilità che si desse luogo a condanna sulla sola base di prove indiziarie, per quanto evidenti esse fossero.
Si trattava, tuttavia, di un’opinione che, negli ordinamenti e nella logica del tempo, portava ad affermare la necessità della tortura per ottenere, in luogo degli indizi, la prova ritenuta «regina», costituita dalla confessione. Ad essa, quindi, il Renazzi, che alla tortura era contrarissimo, vivacemente si opponeva, sostenendo che ben si potesse condannare sulla base della prova indiziaria, ma solo a condizione (ed è ciò che qui interessa mettere in luce) che gli indizi fossero «indubitabili e più chiari della luce».
Renazzi, Beccaria e il valore degli indizi
E, per darne un esempio, faceva quello di un omicidio del quale fosse accusato taluno che, già conosciuto come nemico dell’ucciso, fosse stato trovato sporco di sangue e in possesso dell’arma del delitto sul luogo del fatto e, richiesto di fornire spiegazioni, nulla avesse risposto, dandosi quindi alla fuga. Oggi si parlerebbe di flagranza o, almeno, di quasi flagranza.
Analogo concetto risulta anche espresso nel Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, il quale, parlando di «prove imperfette» (cioè di indizi) e definendole come quelle che non escludono «la possibilità che un tale non sia reo», ammette che le stesse possano tuttavia giustificare la pronuncia di condanna quando, valutate nel loro insieme, dimostrino che «è impossibile che non lo sia».
Dalla prova legale al libero convincimento
Per meglio apprezzare il valore di tali affermazioni occorre ricordare che, all’epoca, era ancora largamente riconosciuto il principio della «prova legale», per il quale il giudice non poteva pronunciare condanna se non sulla base di prove rientranti fra quelle preventivamente tipizzate e rispettando rigorosamente l’ordine gerarchico nel quale esse erano collocate dalla legge.
Oggi vige invece l’indiscusso principio del «libero convincimento del giudice», sulla base del quale, in sostanza, anche in presenza di sola prova indiziaria, può pronunciarsi condanna, alla sola condizione che venga fornita una motivazione che, ove sottoposta a giudizio di legittimità da parte della Corte di Cassazione, risulti scevra da carenze, contraddizioni o manifeste illogicità. Risultato, questo, che può facilmente realizzarsi senza per questo giungere, però (come avrebbe voluto Beccaria) alla dimostrazione della «impossibilità» che l’imputato non sia colpevole.
Ed è singolare che ciò sia il portato proprio di quello stesso principio del «libero convincimento». Era stato in origine concepito dal pensiero giuridico illuminista essenzialmente come correttivo «in bonam partem» del sistema basato sulla prova legale, nel senso, cioè, di consentire che l’imputato (come affermava ne La scienza della legislazione Gaetano Filangieri) potesse essere assolto anche qualora, pur «essendovi le prove legali mancasse la moral certezza del giudice».
Il libero convincimento e il rischio delle condanne indiziarie
In sostanza, quindi, il cammino che si è fatto da oltre due secoli a questa parte è stato quello di rendere oggi possibili, nonostante la foglia di fico costituita dal già ricordato art. 533 del Codice di procedura penale, di cui in precedenza nessuno aveva avvertito la necessità, pronunce di condanna su base indiziaria anche in casi in cui, su quella stessa base, mancando la confessione o altra decisiva prova legale, si sarebbe in passato dovuto assolvere.
Tutto lascia pensare che tra questi casi ben potrebbe rientrare anche quello di Garlasco, con riguardo tanto all’avvenuta condanna di Alberto Stasi quanto a quella, eventuale di Andrea Sempio. Non sembra che di un tale cammino si possa essere orgogliosi e che sia, quindi, il caso di perseverarvi.
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