Contrariamente a quanto molti sono indotti a credere, una buona parte degli ostacoli all’attuazione di un’efficace politica di contrasto alla presenza, nel territorio nazionale, di stranieri irregolari deriva non da obblighi imposti da direttive europee o da convenzioni internazionali, ma da norme di diritto interno, frutto di autonome scelte operate dal legislatore.
Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Contrariamente a quanto molti sono indotti a credere, una buona parte degli ostacoli all’attuazione di un’efficace politica di contrasto alla presenza, nel territorio nazionale, di stranieri irregolari deriva non da obblighi imposti da direttive europee o da convenzioni internazionali, ma da norme di diritto interno, frutto di autonome scelte operate dal legislatore.
Scelte che ben potrebbero essere, quindi, riviste operando, in particolare, gli opportuni interventi correttivi su taluni punti del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni).
Il primo di tali punti dovrebbe essere quello attinente agli immigrati minorenni (ma quasi sempre prossimi alla maggiore età), che costituiscono una percentuale sempre più elevata del totale e dei quali l’art. 19 del testo unico vieta, quando non siano accompagnati, il respingimento e vieta inoltre, in ogni caso, l’espulsione, con la sola eccezione che essa sia disposta, ai sensi del precedente art. 13, comma 1, dal ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
Il primo di tali divieti è stato introdotto al dichiarato scopo di adempiere a quello che si riteneva un obbligo derivante dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, recepita in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Obbligo che non trova, però, nella Convenzione, alcun chiaro fondamento, limitandosi essa a stabilire, per quanto qui potrebbe interessare, all’art. 22, che solo al minore non accompagnato che abbia chiesto o abbia già ottenuto lo «status» di rifugiato sia concessa, qualora i suoi familiari risultino irreperibili, «la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo».
Quale che sia l’interpretazione da darsi a questa disposizione, è certo, comunque, che i casi sono due: o il minore non ha ottenuto e neppure ha chiesto lo «status» di rifugiato e, allora, non può in alcun modo sostenersi che il divieto di respingimento trovi fondamento nella Convenzione e sia quindi obbligatorio; oppure ha già ottenuto o ha chiesto il riconoscimento del suddetto «status», e allora il respingimento alla frontiera non può comunque aver luogo, non essendo esso previsto dall’apposita normativa, applicabile anche ai minori (con particolari ulteriori garanzie), in materia di diritto d’asilo e protezione internazionale. Il divieto in questione non ha, quindi, in realtà, alcuna ragione di esistere.
Quanto, poi, al divieto di espulsione, appare anzitutto evidente che anch’esso, a parità di condizioni, per le medesime ragioni sopra esposte, non può trovare fondamento nella Convenzione. Ma, indipendentemente dalla Convenzione, esso appare anche, in sé e per sé, privo di logico fondamento allorché, essendovi stata invece richiesta di asilo o di altra forma di protezione internazionale, la stessa sia stata respinta.
Non si vede, infatti, per quale ragione il richiedente, sol perché minore, debba comunque aver titolo a rimanere nel territorio nazionale almeno fino al compimento della maggiore età. Di fatto, in base alla normativa e alla prassi oggi vigenti, il minore non accompagnato che mette piede in Italia può poi rimanervi indisturbato, salvo casi eccezionali, fino a quando ne abbia voglia, pur dopo il raggiungimento della maggiore età.
Altro punto sul quale dovrebbe poi intervenirsi è quello concernente i divieti generali ed assoluti di espulsione previsti dai commi 1 e 1.1 del già citato art. 19 del testo unico, cominciando con il rivedere la loro avvenuta estensione, per assai discutibili scelte politiche, fino a comprendervi anche il pericolo di persecuzioni per motivi di «orientamento sessuale» e di «identità di genere», così andando ben oltre i casi ai quali vi è obbligo di attenersi, che sono quelli previsti dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo «status» dei rifugiati (per il quale rileva solo il pericolo di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche ed appartenenza a determinati gruppi sociali) e quelli previsti dall’art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti.
In mancanza dell’effettuazione o, quanto meno, della messa in calendario, per la nuova legislatura, dei suddetti interventi o di altri eventualmente possibili ed aventi analoga finalità, è ragionevole prevedere che, alla prossima tornata elettorale, a trarne beneficio sarà il partito del gen. Roberto Vannacci, con la conseguenza che, qualora lo stesso non sia entrato a far parte della coalizione di centrodestra, quest’ultima sarà quasi fatalmente destinata a rimanere soccombente rispetto a quella di centrosinistra.
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