È possibile che, esaminato in punta di forchetta, il provvedimento di mancata convalida del fermo e di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di Youssef Siher, adottato dal gip Tiziana Landoni, appaia dotato di una sua dignità giuridica. In particolare può ritenersi che sia sostenibile, ancorché non necessariamente condivisibile, la ritenuta esclusione, nel reato di istigazione a delinquere ipotizzato dalla procura della Repubblica, dell’aggravante della finalità di terrorismo. E lo stesso è a dirsi quanto alle esigenze cautelari prospettate dalla Procura, della ritenuta inesistenza del pericolo di fuga.
Il nodo giuridico: i messaggi di Siher e l’istigazione a delinquere
Più difficile, però, appare riconoscere la validità del provvedimento in questione nella parte fondamentale, in cui esso esclude «tout court» che i messaggi diffusi da Siher contenessero alcuna istigazione a commettere delitti, adducendo a sostegno di tale affermazione il solo fatto che in essi non veniva specificamente incoraggiato il lancio di pietre o altri oggetti contundenti contro le forze di polizia come pure il danneggiamento di arredi urbani, la rottura di vetrine e il saccheggio di esercizi commerciali.
Il contenuto dei suddetti messaggi, infatti, era comunque idoneo a rendere qualificabili i comportamenti che i destinatari erano invitati a porre in essere come delitti di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale), quali configurabili in qualsiasi condotta genericamente caratterizzata da violenza o minaccia volta a opporsi a un pubblico ufficiale mentre egli compie un atto del suo servizio. E la detta caratterizzazione, per costante e pacifica giurisprudenza, è ravvisabile anche nel solo esercitare una qualsiasi forza fisica nei confronti del pubblico ufficiale come, ad esempio, cercare di divincolarsi dalla sua presa o cercare di allontanarlo con spinte, calci o manate.
Ora, è contenuta, nel provvedimento in questione l’affermazione che nei messaggi diffusi da Siher «Si precisava, in particolare, che, qualora le forze dell’ordine avessero impedito al corteo di proseguire il proprio cammino, i manifestanti avrebbero dovuto gridare i propri slogan e provare “a sfondare” lo sbarramento». E non sembra contestabile che con il termine «sfondare» si indichi una condotta necessariamente implicante l’uso di una forza fisica contro un ostacolo che può essere costituito tanto da una cosa quanto da una persona e che, nel caso di specie, sarebbe stato costituito dalle persone fisiche degli agenti incaricati di effettuare lo «sbarramento».
Il significato dell’invito a «sfondare» il blocco della polizia
Tanto sarebbe dovuto bastare, quindi, a rendere giuridicamente configurabile l’istigazione a delinquere. Dovendosi, poi, dare per pacifico che i destinatari dei messaggi, ponendo in essere una tale condotta, avrebbero già commesso il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, poco o nulla può valere il successivo rilievo, sempre contenuto nel provvedimento del gip, che nei messaggi era stato «però, specificato che, nel caso in cui le forze dell’ordine avessero “cominciato a picchiare”, le prime file del corteo avrebbero dovuto arretrare di qualche passo», per attribuire, quindi, decisiva valenza, in favore dell’indagato, al fatto che «dinnanzi a comportamenti di tal genere adottati dalle forze dell’ordine, dunque, i manifestanti erano sollecitati a non rispondere con azioni violente». È come dire, infatti, che non dovrebbe rispondere di istigazione a delinquere chi, ad esempio, spingesse taluno a compiere un omicidio suggerendogli, però, di desistere nel caso che la vittima designata opponesse resistenza.
Il pericolo di reiterazione e la possibile misura cautelare
Tutt’al più, quindi, si sarebbe potuto discutere circa la gravità dell’istigazione a delinquere ma non certo della sua oggettiva esistenza. Il che avrebbe potuto avere incidenza solo sulla valutazione circa l’opportunità o meno di disporre la misura cautelare, tenendosi conto, però, anche del pericolo di reiterazione del reato, che appare, in realtà, a differenza del pericolo di fuga, difficilmente negabile, attesa la dichiarata intenzione dell’indagato di proseguire, con le stesse modalità finora attuate, la sua «lotta contro lo Stato».
L’ipotesi alternativa: istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico
Ammesso e non concesso, poi, che potesse escludersi la sussistenza del reato di istigazione a delinquere e considerato che, per pacifica giurisprudenza, il gip è facoltizzato a dare una diversa qualificazione giuridica al fatto sulla base del quale il pubblico ministero abbia chiesto l’applicazione di una misura cautelare, alla sola condizione che esso rimanga sempre lo stesso, sembra potersi affermare che, nel caso di specie, tale misura si sarebbe comunque potuta disporre qualificando il fatto come reato di istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, previsto dall’articolo 415 del Codice penale, nella parte non incisa dalla sentenza della Corte costituzionale numero 108 del 1974.
L’articolo 17 della Costituzione e il diritto a manifestare pacificamente
E la prima e fondamentale di tali leggi può addirittura individuarsi nell’articolo 17 della Costituzione, laddove, nel garantire il diritto dei cittadini a riunirsi (diritto nel quale è contenuto quello di dar luogo a pubbliche manifestazioni) lo subordina alla condizione che esso venga esercitato «pacificamente e senz’armi» e impone, inoltre, l’obbligo del «preavviso alle autorità».
Ora, in primo luogo, la già ricordata esortazione ai manifestanti di «sfondare», all’occorrenza, lo sbarramento di polizia implicava quella di dare alla manifestazione un carattere non pacifico, atteso che, per essere «pacifica» la manifestazione, deve escludere in partenza ogni ipotesi di deliberata contrapposizione alle forze di polizia, la cui presenza è soltanto finalizzata a garantire l’ordine e la sicurezza tanto dei partecipanti quanto degli estranei.
In secondo luogo, risultando dal testo dei messaggi indicati nella richiesta del pubblico ministero e riportati nell’ordinanza del gip che essi contenevano anche l’esplicita istruzione di tenere nascosti fino all’ultimo momento i luoghi destinati al raduno dei manifestanti, appare incontestabile che in tal modo si rendesse configurabile una evidente istigazione a contravvenire all’obbligo del preavviso all’autorità.
Perché la Procura potrebbe impugnare l’ordinanza davanti al Riesame
Senza avere, con tutto ciò, la pretesa di suggerire alla Procura della Repubblica l’atteggiamento da assumere a fronte dell’ordinanza del gip, sembra dunque potersi affermare che, qualora volesse impugnarla (com’è sperabile) davanti al Tribunale del riesame, non le mancherebbe certo la possibilità di addurre, a sostegno del gravame, validi motivi.
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