Una mini modifica al codice di procedura penale obbligherebbe alla custodia cautelare.
La reazione delle istituzioni e dello sconcerto pubblico
Del tutto condivisibile la reazione di Giorgia Meloni alla notizia dell’ennesima scarcerazione, dopo la convalida dell’arresto in flagranza, di un soggetto resosi responsabile di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Si tratta – ha affermato la presidente del consiglio – di qualcosa di «inaccettabile perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso».
Al che può aggiungersi che, come più volte lamentato, con riferimento a questo e ad altri analoghi episodi del recente passato da esponenti sindacali delle forze di polizia, si crea in tal modo un giustificato senso di frustrazione tra gli appartenenti a queste ultime, senza contare lo sconcerto prodotto nella maggior parte della pubblica opinione che, indipendentemente dalle inclinazioni politiche, disapprova fermamente la condotta di chi adopera violenza nei confronti di coloro che adempiono, con sacrificio e rischio della propria incolumità personale, al proprio dovere di tutelare la quiete e la sicurezza dei cittadini.
La modifica dell’articolo 275 del codice di procedura penale
A fronte, però, della frequenza assunta negli ultimi tempi da un tal genere di episodi, diventa urgente, da parte di chi dispone del potere politico, non limitarsi alle sterili deplorazioni ma adottare le iniziative che possano evitare il loro continuo ripetersi. E tali iniziative potrebbero compendiarsi in un provvedimento di estrema semplicità.
Esiste, infatti, nel vigente codice di procedura penale, l’art. 275 che, al terzo comma, elenca una serie di reati per i quali, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza (condizione evidentemente sussistente quando taluno sia tratto in arresto in flagranza) è obbligatoria, salva l’accertata inesistenza di esigenze cautelari, l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Nulla impedirebbe di inserire nel suddetto elenco (già più volte arricchito in passato) i reati di violenza e di resistenza accompagnati da lesioni a pubblico ufficiale, se non altro quando quest’ultimo rivesta la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Il che, del resto, sarebbe in perfetta consonanza con l’avvenuta introduzione, per il caso in cui ricorra la detta ultima ipotesi, di apposite aggravanti, per effetto, quanto ai reati di violenza e resistenza, del decreto legge n. 48/2025, convertito in legge n. 80/2025 e, quanto al reato di lesioni, del decreto legge n. 92/2008 convertito con modificazioni in legge n. 38/2009.
Il confronto sulla gravità dei reati e delle pene
Qualcuno potrebbe provare a sostenere che i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale non sarebbero di gravità tale da essere equiparabili a quelli attualmente elencati nel citato terzo comma dell’art. 275 del codice di procedura penale.
Per rispondere basterebbe osservare che fra questi ultimi (per una serie di richiami che non è qui il caso di riportare in dettaglio), figura anche il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, previsto dall’art. 86, comma 2, del decreto legislativo 141/2024, e punibile con la reclusione da uno a sei anni, laddove, per i reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale, quando questo rivesta la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, può essere inflitta la pena della reclusione fino a sette anni e sei mesi.
La via, quindi, per mettere fine a ciò che giustamente la presidente del consiglio ha definito «inaccettabile» esiste ed è facilmente percorribile. Sta a lei e al governo da lei presieduto decidere se imboccarla o meno.
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