Anche il Csm ammette il problema del cortocircuito media-giustizia
Ansa

Da alcune settimane il Consiglio superiore della magistratura sta discutendo nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria destinate a incidere profondamente sul rapporto tra Procure, mezzi di informazione e opinione pubblica. Il confronto nasce dall’esigenza di adeguare la prassi degli uffici giudiziari ai principi introdotti dalla Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, ma si è rapidamente trasformato in un dibattito molto più ampio sul ruolo assunto negli anni dalla comunicazione delle indagini penali.

Al centro della discussione vi sono limiti alla diffusione degli atti, modalità delle conferenze stampa, pubblicazione delle ordinanze cautelari, obblighi di rettifica e maggiore attenzione agli esiti liberatori dei procedimenti. Proprio la rigidità di alcune delle prime proposte elaborate dalla VII Commissione del Csm ha però provocato forti polemiche, al punto da indurre lo stesso organo di autogoverno a ipotizzare un rinvio e una revisione del testo. Ed è significativo che un tema per lungo tempo liquidato come una pretesa «difensiva» o come un attacco alla libertà di stampa venga oggi affrontato apertamente anche all’interno della magistratura.

L’elemento più interessante della vicenda non è tanto il rinvio della delibera del Csm, quanto il fatto che anche dentro l’organo di autogoverno della magistratura stia emergendo la consapevolezza che il tema della comunicazione giudiziaria non possa più essere affrontato con slogan o contrapposizioni ideologiche. Per anni chiunque provasse a denunciare il rapporto distorto tra indagini, fughe di notizie e processo mediatico veniva accusato di voler introdurre forme di censura o di limitare la libertà di stampa. Oggi, invece, perfino il Csm sembra prendere atto che un problema esiste davvero.

Naturalmente occorre evitare equivoci. Nessuno mette in discussione il diritto di cronaca, che resta presidio essenziale della democrazia. Né sarebbe accettabile immaginare Procure silenziate o giornalisti impossibilitati a raccontare fatti di interesse pubblico. Ma altro è il diritto di informare, altro è la trasformazione dell’indagine in una forma di esposizione preventiva della persona sottoposta a procedimento. Per troppo tempo il sistema ha tollerato una comunicazione giudiziaria costruita quasi esclusivamente nella fase dell’accusa, spesso attraverso la diffusione selettiva di atti, intercettazioni o ordinanze cautelari, senza che vi fosse analoga attenzione agli sviluppi successivi dei procedimenti.

È precisamente qui che si colloca il nodo della presunzione di innocenza. Perché il problema non nasce dal fatto che si raccontino le indagini, ma dal modo in cui vengono raccontate. Quando l’informazione si concentra soltanto sull’impianto accusatorio e il proscioglimento arriva anni dopo nel silenzio generale, il danno reputazionale è ormai irreversibile. Ed è difficile negare che in Italia si sia progressivamente consolidato un circuito nel quale una parte della comunicazione giudiziaria ha finito per anticipare il giudizio, sovrapponendo il processo mediatico a quello dibattimentale.

Non è un caso che proprio l’Europa abbia imposto un cambio di paradigma. La Direttiva (Ue) 2016/343 ha introdotto principi molto chiari sul modo in cui le autorità pubbliche devono comunicare procedimenti penali ancora in corso. E la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che il rapporto tra autorità investigative e informazione deve essere governato da criteri di proporzionalità, necessità e tutela della dignità della persona coinvolta.

In questa prospettiva appare significativo che anche il Csm stia tentando – pur tra molte contraddizioni – di rivedere alcune impostazioni iniziali. L’idea di evitare la diffusione integrale delle ordinanze, di garantire visibilità anche agli esiti liberatori, di limitare forme di comunicazione «spettacolarizzate» non rappresenta un attacco alla stampa. Rappresenta piuttosto il tentativo, forse tardivo, di riportare equilibrio in un sistema che per anni ha conosciuto evidenti degenerazioni.

Il vero rischio, semmai, è un altro: affrontare il problema in modo burocratico e difensivo, come se bastasse qualche linea guida per risolvere una questione che è prima di tutto culturale e istituzionale. Perché il tema non riguarda soltanto le Procure o i giornalisti. Riguarda il modello stesso di giurisdizione che si vuole costruire. Un processo accusatorio fondato sull’articolo 111 della Costituzione dovrebbe avere nel dibattimento il luogo centrale della formazione della prova, non nello spazio mediatico anticipato dalle conferenze stampa o dalla pubblicazione di atti d’indagine.

Per questa ragione il dibattito aperto dentro il Csm non dovrebbe essere liquidato come un semplice scontro corporativo. È invece il segnale di una crisi più profonda: quella di un sistema che sta lentamente prendendo atto dell’insostenibilità di un modello comunicativo che, in alcune stagioni, ha finito per alterare non soltanto il rapporto tra informazione e giustizia, ma anche la stessa percezione pubblica della colpevolezza.

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