Da alcune settimane il Consiglio superiore della magistratura sta discutendo nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria destinate a incidere profondamente sul rapporto tra Procure, mezzi di informazione e opinione pubblica. Il confronto nasce dall’esigenza di adeguare la prassi degli uffici giudiziari ai principi introdotti dalla Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, ma si è rapidamente trasformato in un dibattito molto più ampio sul ruolo assunto negli anni dalla comunicazione delle indagini penali.
Al centro della discussione vi sono limiti alla diffusione degli atti, modalità delle conferenze stampa, pubblicazione delle ordinanze cautelari, obblighi di rettifica e maggiore attenzione agli esiti liberatori dei procedimenti. Proprio la rigidità di alcune delle prime proposte elaborate dalla VII Commissione del Csm ha però provocato forti polemiche, al punto da indurre lo stesso organo di autogoverno a ipotizzare un rinvio e una revisione del testo. Ed è significativo che un tema per lungo tempo liquidato come una pretesa «difensiva» o come un attacco alla libertà di stampa venga oggi affrontato apertamente anche all’interno della magistratura.
L’elemento più interessante della vicenda non è tanto il rinvio della delibera del Csm, quanto il fatto che anche dentro l’organo di autogoverno della magistratura stia emergendo la consapevolezza che il tema della comunicazione giudiziaria non possa più essere affrontato con slogan o contrapposizioni ideologiche. Per anni chiunque provasse a denunciare il rapporto distorto tra indagini, fughe di notizie e processo mediatico veniva accusato di voler introdurre forme di censura o di limitare la libertà di stampa. Oggi, invece, perfino il Csm sembra prendere atto che un problema esiste davvero.
Naturalmente occorre evitare equivoci. Nessuno mette in discussione il diritto di cronaca, che resta presidio essenziale della democrazia. Né sarebbe accettabile immaginare Procure silenziate o giornalisti impossibilitati a raccontare fatti di interesse pubblico. Ma altro è il diritto di informare, altro è la trasformazione dell’indagine in una forma di esposizione preventiva della persona sottoposta a procedimento. Per troppo tempo il sistema ha tollerato una comunicazione giudiziaria costruita quasi esclusivamente nella fase dell’accusa, spesso attraverso la diffusione selettiva di atti, intercettazioni o ordinanze cautelari, senza che vi fosse analoga attenzione agli sviluppi successivi dei procedimenti.
È precisamente qui che si colloca il nodo della presunzione di innocenza. Perché il problema non nasce dal fatto che si raccontino le indagini, ma dal modo in cui vengono raccontate. Quando l’informazione si concentra soltanto sull’impianto accusatorio e il proscioglimento arriva anni dopo nel silenzio generale, il danno reputazionale è ormai irreversibile. Ed è difficile negare che in Italia si sia progressivamente consolidato un circuito nel quale una parte della comunicazione giudiziaria ha finito per anticipare il giudizio, sovrapponendo il processo mediatico a quello dibattimentale.
Non è un caso che proprio l’Europa abbia imposto un cambio di paradigma. La Direttiva (Ue) 2016/343 ha introdotto principi molto chiari sul modo in cui le autorità pubbliche devono comunicare procedimenti penali ancora in corso. E la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che il rapporto tra autorità investigative e informazione deve essere governato da criteri di proporzionalità, necessità e tutela della dignità della persona coinvolta.
In questa prospettiva appare significativo che anche il Csm stia tentando - pur tra molte contraddizioni - di rivedere alcune impostazioni iniziali. L’idea di evitare la diffusione integrale delle ordinanze, di garantire visibilità anche agli esiti liberatori, di limitare forme di comunicazione «spettacolarizzate» non rappresenta un attacco alla stampa. Rappresenta piuttosto il tentativo, forse tardivo, di riportare equilibrio in un sistema che per anni ha conosciuto evidenti degenerazioni.
Il vero rischio, semmai, è un altro: affrontare il problema in modo burocratico e difensivo, come se bastasse qualche linea guida per risolvere una questione che è prima di tutto culturale e istituzionale. Perché il tema non riguarda soltanto le Procure o i giornalisti. Riguarda il modello stesso di giurisdizione che si vuole costruire. Un processo accusatorio fondato sull’articolo 111 della Costituzione dovrebbe avere nel dibattimento il luogo centrale della formazione della prova, non nello spazio mediatico anticipato dalle conferenze stampa o dalla pubblicazione di atti d’indagine.
Per questa ragione il dibattito aperto dentro il Csm non dovrebbe essere liquidato come un semplice scontro corporativo. È invece il segnale di una crisi più profonda: quella di un sistema che sta lentamente prendendo atto dell’insostenibilità di un modello comunicativo che, in alcune stagioni, ha finito per alterare non soltanto il rapporto tra informazione e giustizia, ma anche la stessa percezione pubblica della colpevolezza.
Nell’editoriale pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio prova a sostenere, più o meno implicitamente, che la battaglia contro la pubblicazione selvaggia delle intercettazioni sarebbe stata combattuta soltanto quando a finire coinvolti erano esponenti politici. È una ricostruzione polemica che però rischia di alterare completamente il senso di quella critica. Perché il punto non è mai stato garantire una protezione speciale alla politica, ma denunciare un meccanismo molto più grave che in alcune stagioni della vita pubblica italiana si è costruito attorno al rapporto tra una parte della magistratura e una parte del sistema dell’informazione. Un cortocircuito nel quale le intercettazioni sono state utilizzate non soltanto per finalità processuali, ma anche per produrre effetti politici e mediatici, alterando il confronto democratico e contribuendo spesso alla delegittimazione pubblica di figure scelte dagli elettori prima ancora dell’esistenza di una sentenza definitiva e talvolta persino in assenza di imputazioni realmente solide.
Ed è sufficiente ricordare quanto accaduto negli ultimi 20 anni per comprendere che il cuore della pubblicazione non era quasi mai rappresentato dagli elementi essenziali ai fini dell’accertamento dei reati. Molto spesso i giornali venivano riempiti da conversazioni private irrilevanti penalmente, riferimenti alla vita sentimentale, alle abitudini sessuali, ai rapporti personali, a frammenti di vita quotidiana che nulla aggiungevano alla contestazione giuridica ma che risultavano perfetti per alimentare la macchina del clamore mediatico. In quel sistema le Procure fornivano materiale ai giornali non tanto e non solo per informare i cittadini, quanto per alimentare un circuito di esposizione pubblica permanente, mentre una parte dell’informazione trasformava quelle conversazioni in un prodotto editoriale capace di aumentare vendite, audience e pressione sull’opinione pubblica. È stato questo il vero punto critico denunciato da chi si è battuto contro la pubblicazione indiscriminata delle intercettazioni.
Tutto questo, naturalmente, non significa mettere in discussione la libertà di stampa. Il punto è un altro: essa non può trasformarsi nella legittimazione automatica di qualunque forma di pubblicazione indiscriminata di atti e conversazioni private prive di reale rilevanza pubblica o penale. Ed è proprio qui che il paragone avanzato da Travaglio con la vicenda Garlasco mostra tutti i suoi limiti. Perché anche nel caso Garlasco assistiamo certamente alla pubblicazione di aspetti intimi e privati della vita delle persone coinvolte, fenomeno che resta discutibile e che pone comunque un problema serio di tutela della dignità individuale e di rispetto della presunzione di innocenza. Ed è altrettanto vero che la posizione di Andrea Sempio, almeno allo stato, appare caratterizzata da un impianto accusatorio che molti ritengono debole, con il rischio concreto che una persona venga trascinata dentro un enorme tritacarne ben prima di un definitivo accertamento giudiziario. Ma anche questa obiezione non elimina la differenza rispetto a determinate vicende politico-giudiziarie del passato. Perché qui il tema centrale resta comunque un’indagine per omicidio. Diverso era invece il meccanismo che si sviluppava in molte inchieste politiche, spesso costruite attorno a contestazioni elastiche o destinate a dissolversi nel tempo, ma sufficienti ad attivare il circuito delle intercettazioni e della loro diffusione pubblica. In quei casi il materiale irrilevante penalmente diventava il vero centro dell’operazione mediatica, producendo effetti reputazionali e politici enormemente più rilevanti della stessa consistenza dell’accusa. Il tema della diffusione incontrollata delle intercettazioni e degli atti di indagine non riguarda soltanto il rapporto tra stampa e giustizia, ma investe direttamente la percezione di imparzialità della funzione requirente, ragion per cui è difficile pensare che il Consiglio superiore della magistratura possa continuare a mantenere su una questione così delicata una posizione di sostanziale afasia istituzionale.
Questo naturalmente significa che anche nel caso Garlasco le regole non devono saltare. Ma proprio per difendere seriamente questi principi occorre evitare semplificazioni propagandistiche. Perché mettere sullo stesso piano le intercettazioni utilizzate in alcune vicende politiche come strumenti di pressione mediatica e di condizionamento del clima democratico con quelle relative a un’indagine per omicidio significa ignorare la differenza sostanziale tra un utilizzo patologico dello strumento investigativo e un’attività investigativa che, pur con tutti i limiti e le criticità del caso, resta comunque ancorata all’accertamento di una specifica fattispecie criminale.




