La questione migranti rischia di esplodere come una vera e propria bomba all’interno del sistema giudiziario italiano, mandandolo in tilt per la mole impressionante di ricorsi che potrebbero travolgere la Cassazione.
È l’aspetto più delicato dell’entrata in vigore del decreto legge approvato dal Parlamento per dare attuazione al Patto Ue su migrazione e asilo, voluto fortemente dal governo Meloni. Ma gli aspetti positivi non mancano, dal momento che vengono ampliate le procedure di frontiera per la protezione internazionale, applicabili a gran parte dei richiedenti in determinate condizioni: false generalità, rischio per la sicurezza nazionale, domanda tardiva. La novità più rilevante è che la presentazione del ricorso contro il rifiuto della richiesta di protezione non garantisce più il diritto a rimanere in Italia. Con una sola eccezione, ovvero i casi di minori non accompagnati. Viene introdotta anche la possibilità del fermo per accertamenti, che includono un controllo preliminare dello stato di salute, della presenza di vulnerabilità, un controllo di sicurezza, l’identificazione e la registrazione dei dati biometrici. Il fermo può essere richiesto per criticità riguardo a identità, sicurezza, dati biometrici e dura fino 72 ore (48 per i minori). La procedura viene disposta dall’autorità di pubblica sicurezza o di frontiera e va immediatamente comunicata al pm di turno.
Inoltre, entro 48 ore bisogna chiedere la convalida al giudice di pace, salvo rilascio anticipato.
In caso di autorizzazione a risiedere il prefetto individua il luogo specifico (ad esempio un centro di accoglienza) e se necessario può imporre obblighi di segnalazione periodica della presenza. Entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento l’interessato può proporre reclamo motivato (pena inammissibilità) al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere.
Con il nuovo regolamento scompare anche la norma che aveva trasferito alla Cassazione penale i ricorsi contro i decreti di convalida o di proroga del trattenimento. Si torna quindi al rito civile, che riguarda anche l’impugnazione dei decreti che valutano il riesame ed eventuali misure alternative al trattenimento.
Ma come detto, la criticità maggiore rischia di arrivare dalla quantità di ricorsi che si vedono all’orizzonte, che le istituzioni europee hanno anche in qualche modo quantificato, stabilendo dei tetti che cambiano di anno in anno. Le cause di legittimità per alcune categorie di richiedenti asilo, infatti, all’Italia, sono state fissate dall’Ue fino a un massimo di 16.032 per il 2026 (dal 12 giugno), di 24.048 per il 2027 e 32.064 per il 2028.
Sulle novità introdotte, il massimario della Cassazione ha pubblicato una relazione, che fa il punto anche sull’argomento del numero di ricorsi: «Il regolamento procedure, oltre a indicare quando le procedure di frontiera sono obbligatorie, disciplina le priorità relative alle categorie di richiedenti protezione nelle procedure di frontiera, qualora il numero di richiedenti sia superiore a quella che viene individuata come “capacità adeguata” allo Stato membro in questione». «In particolare», prosegue la relazione, «gli Stati devono dare la priorità ai richiedenti asilo con maggiori probabilità di esser rimpatriati, a quelli che rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, e i non minori e relativi familiari». Una novità significativa, che permetterà ad esempio di valutare per primi i casi di potenziali terroristi che faranno richiesta di asilo nel nostro Paese. E che, dai toni del documento pubblicato dal massimario della Cassazione, non pare essere oggetto di critiche di merito da parte della magistratura. Potrebbe essere quindi la volta buona in cui i giudici applicheranno le norme sull’immigrazione senza scontri continui con l’esecutivo.
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