Per chi ha subito un danno da vaccinazione, anche contro il Covid, il riconoscimento previsto dalla legge deve tradursi in una tutela concreta, sostenuta dalle risorse necessarie. È da questa esigenza che va letta l’ordinanza numero 24/2026 con cui la Corte costituzionale chiede alle istituzioni dati sugli indennizzati e sul finanziamento delle prestazioni, nell’ambito di una controversia che riguarda vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati.
Il giudizio nasce dal ricorso in via d’azione della Regione Puglia contro la legge di bilancio 2025 (legge ordinaria dello Stato 24 dicembre 2024, numero 207), accusata di non prevedere le somme necessarie per restituire alle Regioni quanto anticipato e finanziare l’erogazione degli indennizzi. La questione sottoposta al giudice delle leggi riguarda la distribuzione degli oneri tra Stato e Regioni, dalla quale dipende il finanziamento di una tutela destinata a persone che hanno riportato conseguenze permanenti sulla propria salute.
I dati richiesti dalla Consulta
Per decidere, la Consulta ha ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni attraverso un’ordinanza istruttoria, esercitando i poteri di accertamento previsti dagli articoli 14 e 15 delle Norme integrative. In particolare, ha chiesto relazioni al ministero della Salute, alla Conferenza delle Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano, alla Regione Puglia e al Ragioniere generale dello Stato, da depositare entro 45 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento e disponendo anche audizioni dei responsabili istituzionali.
Le richieste riguardano il numero degli indennizzati, la distribuzione territoriale dei beneficiari di competenza ministeriale, le somme stanziate e pagate e i criteri di finanziamento, mentre, con specifico riferimento alla Puglia, sono domandati i dati annuali relativi al periodo 2021-2025. Questo approfondimento interessa anche chi ha subito danni dalla vaccinazione contro il Sars-Cov2, perché la legge ordinaria dello Stato 210/1992 comprende espressamente questa tutela.
Il suo articolo 1, comma 1-bis, riconosce, infatti, l’indennizzo per le menomazioni permanenti causate dalla vaccinazione anti Sars-Cov2 ovviamente alle condizioni stabilite dalla legge. Il collegamento dell’ordinanza n. 24/2026 con la «questione Covid» riguarda, pertanto, l’effettività di un diritto già riconosciuto, il cui finanziamento potrebbe essere interessato dall’esito del giudizio nella misura in cui le relative prestazioni rientrino nelle risorse oggetto della controversia.
La questione sul piano costituzionale
Sul piano costituzionale, il punto è che la solidarietà richiesta (rectius: strappata) alle persone deve impegnare anche le istituzioni. L’articolo 32 del Testo fondamentale vigente tutela la salute individuale insieme all’interesse collettivo e, letto con l’articolo 2, fonda il dovere di proteggere chi subisce un danno indennizzabile per un trattamento effettuato nell’interesse generale, secondo un principio affermato da tempo nella giurisprudenza della Corte. Per chi, dunque, ha legittimamente espresso critiche agli obblighi vaccinali, questo è un terreno concreto di valutazione: alla forza con cui lo Stato impone un comportamento, deve corrispondere un impegno altrettanto serio nel garantire i diritti di chi ne riporta conseguenze dannose.
È vero che Palazzo della Consulta non ha ancora accertato le carenze finanziarie denunciate dalla Puglia e, con questa ordinanza, non ha messo in discussione la legittimità degli obblighi anti Covid, né ha riaperto le controversie sulle sospensioni lavorative, tuttavia il passaggio merita attenzione proprio per ciò che può chiarire sul finanziamento degli indennizzi, perché chi ha subito un danno riconosciuto deve poter contare su una solidarietà concreta, sostenuta dalle stesse istituzioni che l’hanno imposta nell’interesse della collettività.
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