Rifugiato fa sesso con una bambina. Secondo il giudice però non è stupro

Aveva messo incinta una bimba di dieci anni, ospite come lui del centro d’accoglienza di San Colombano di Collio, in provincia di Brescia, e, per questo, era stato arrestato.
Ora, però, per il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Brescia, Valeria Rey, la gravidanza è prova del rapporto sessuale, ma non della coercizione.
Né fisica, né psicologica. Elementi che la toga ha ritenuto sufficienti per condannare (con rito abbreviato, procedura che dà diritto allo sconto di un terzo della pena) il ventinovenne del Bangladesh imputato a 5 anni per il reato di atti sessuali con minorenni, ma non quanto servirebbe per far schizzare la pena verso quelle previste per la violenza sessuale. E, quindi, ha riqualificato il reato rispetto all’originaria contestazione presentata dalla Procura (che aveva chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi).
I fatti risalgono al 2024 e l’inchiesta fu avviata alla scoperta della gravidanza. La madre della piccola si è anche costituita parte civile. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Davide Scaroni, nel corso dell’ultima udienza aveva fatto verbalizzare che l’imputato aveva anche cercato di risarcire la vittima «privandosi di tutto ciò che aveva». I passaggi tecnici la difesa li ha messi in campo tutti: la confessione, prima ancora che le indagini scientifiche certificassero la presenza del Dna dello straniero, il pentimento con dichiarazione in udienza, il risarcimento della parte offesa e la richiesta del rito abbreviato. Nelle pagine della sentenza, il gup ha analizzato i racconti della vittima, di sua madre, della loro compagna di stanza, della titolare del centro realizzato nell’albergo «Il cacciatore» e anche dell’imputato.
La bambina, ritenuta in grado di testimoniare, disse di essere stata presa con la forza, costretta a subire la violenza e minacciata di morte nel caso avesse rivelato gli abusi. Parlò di due episodi e li collocò in due stanze diverse del centro. L’imputato, invece, si è detto convinto che la bambina fosse più grande della sua età e che con lei la relazione sarebbe stata sincera e ricambiata, tanto da ipotizzare un futuro matrimonio al quale la madre non si sarebbe opposta. Un passaggio che la toga deve aver preso per buono, visto che ha motivato con queste parole: «L’ordinamento italiano appronta una tutela assoluta alla sfera sessuale dei minori infraquattordicenni, indipendentemente dall’eventuale adesione che la persona offesa abbia dato al rapporto. L’esistenza del consenso rappresenta il “discrimen” tra la violenza e la fattispecie degli atti sessuali con minorenne. La soluzione non può essere rimessa semplicisticamente alla valorizzazione dell’età della persona offesa, perché per espressa scelta del legislatore anche i minori di anni dieci possono manifestare un valido consenso agli atti sessuali».
L’analisi del telefono cellulare dell’imputato non avrebbe fornito elementi utili a confermare la violenza sessuale. E non è bastato uno dei passaggi della testimonianza della mamma della piccola, secondo cui ci sarebbero state delle prove sullo smartphone della bimba che, però, non è stato possibile analizzare in quanto riportato nel Paese d’origine della famiglia prima che arrivasse nelle mani degli inquirenti. Alcune contraddizioni riscontrate dal giudice nelle versioni fornite dalla vittima e da sua madre, poi, devono aver definitivamente indicato la strada giuridica del cambio d’imputazione: «La madre della parte offesa», argomenta la Rey, «era favorevole al matrimonio, pur ignorando e disapprovando che i due avessero rapporti (in ospedale è poi stato praticato alla bimba un aborto terapeutico, ndr)». Mentre gli elementi «di carattere obiettivo» raccolti, secondo il giudice, «non consentono di riscontrare le dichiarazioni rese dalla persona offesa sullo specifico tema dell’uso di violenza al fine di consumare il rapporto sessuale».
Me è in un passaggio preciso che la toga bresciana mostra di aver accolto almeno in parte l’impianto difensivo. Quando avevano lasciato l’Africa, scrive il giudice, «la precoce sessualizzazione dei minori non era un evento anomalo, ma largamente diffuso. Ciò rende la versione dell’imputato non inverosimile, ma non esente da responsabilità penale». Nella nazione d’origine, poi, «i matrimoni con minorenni non sono affatto una rarità e solo nel luglio 2024 sono stati vietati con l’emanazione di un atto che li proibisce». Ed ecco il ragionamento tecnico messo nero su bianco dal giudice: «Si stima equa l’applicazione di una pena base di anni 9 di reclusione», per «la particolare gravità del fatto», desumibile «dall’età della persona offesa e dall’esito della condotta, culminata in una gravidanza, con evidenti e profonde conseguenze sul piano psicologico».
La pena base è stata quindi ridotta a 6 anni per le attenuanti generiche e aumentata «per la continuazione» a 7 anni e 6 mesi di reclusione». Un incremento che, osserva il giudice, «riflette la gravità della condotta». Infine ha applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato. Risultato: 5 anni di reclusione. Il giudice, quindi, pur ritenendo particolarmente grave il fatto (richiamando l’età della persona offesa e una condotta culminata in una gravidanza), esclude che vi siano elementi sufficienti a colmare il divario probatorio necessario per sostenere l’accusa di violenza sessuale. La nuova qualificazione giuridica, però, non deve aver convinto la Procura, che avrebbe già valutato di impugnare la sentenza.






