Dopo le pubbliche dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella, di cui ha dato ampia notizia La Verità del 31 luglio, è vano sperare che la domanda di grazia per Mario Roggero possa essere accolta. Dal che deriva anche l’estrema improbabilità che, in sua pendenza, il tribunale di sorveglianza, come consentito dall’art. 47 ter, comma 1 ter, dell’ordinamento penitenziario, possa concedere l’applicazione provvisoria del regime di detenzione domiciliare.
D’altra parte lo stesso Mattarella ha espresso la propria contrarietà – in sé e per sé giustificata – all’adozione di provvedimenti di modifica legislativa chiaramente qualificabili come «ad personam», quale, ad esempio, sarebbe stato quello invano proposto dai deputati di Roberto Vannacci in sede di discussione del ddl, recentemente approvato in via definitiva, che prevede la detenzione domiciliare per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti. Rimarrebbe, tuttavia, ad avviso di chi scrive, la possibilità di una modifica normativa che renderebbe automaticamente applicabile, in favore di Roggero, il regime di detenzione domiciliare e, pur se motivata dal caso che lo riguarda, non potrebbe facilmente essere definita come puramente «ad personam». Al riguardo occorre partire dalla constatazione che l’art. 47 ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, prevede l’applicabilità della detenzione domiciliare per tutti i condannati che abbiano compiuto – come Roggero – il 70° anno di età e non siano recidivi ovvero dichiarati delinquenti abituali o professionali. L’ostacolo all’applicazione di tale norma nel caso di Roggero è costituito dal fatto che essa è espressamente esclusa qualora la condanna sia stata pronunciata per uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis dello stesso ordinamento penitenziario, tra i quali è compreso l’omicidio volontario. L’art. 4 bis, ora citato, prevede i casi in cui la concessione dei cosiddetti «benefici penitenziari» (lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) debba essere sottoposta a determinate condizioni, facendo appunto riferimento al tipo di delitti del quale il condannato si è reso colpevole. Tali condizioni possono essere, oltre a quella che il condannato collabori in vario modo con la giustizia, altre, diverse dalla collaborazione, di cui il condannato deve dimostrare la sussistenza, e un’altra ancora, per la quale è sufficiente che «non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». Ed è appunto quest’ultima quella riscontrabile nel caso di Roggero e in presenza della quale egli avrebbe titolo a ottenere la detenzione domiciliare.
Ora, appare abbastanza facilmente sostenibile che l’indiscriminato divieto di applicazione, agli ultrasettantenni, della detenzione domiciliare in tutti i casi in cui la condanna sia stata inflitta per taluno dei delitti menzionati nell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, indipendentemente dalla circostanza che siano state o meno soddisfatte le condizioni in presenza delle quali la concessione dei benefici penitenziari sarebbe possibile, sia difficilmente conciliabile con i più elementari criteri di giustizia sostanziale e di razionalità. E ciò tanto più in quanto si ponga mente all’ulteriore discrasia determinatasi a seguito dell’approvazione definitiva, il 29 luglio, del ddl governativo sull’applicazione della detenzione domiciliare in favore dei condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti, ivi compresi quelli la cui condanna sia stata pronunciata per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, con la sola differenza, in questo caso, che il beneficio è concedibile entro un più ristretto limite di pena. Potrebbe quindi riguardarsi come ragionevolmente prevedibile anche una declaratoria di parziale incostituzionalità della norma, qualora la relativa questione fosse sollevata nel corso di un procedimento da attivarsi con la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare a favore di Roggero.
Ma sarebbe pure del tutto ragionevole – e non suscettibile di essere, «a priori», bollata come legge «ad personam» – una modifica normativa dell’art. 47 ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario consistente nell’aggiungere, alla previsione di non applicabilità della norma nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis dello stesso ordinamento, quella che faccia salva l’ipotesi che sussistano le condizioni per le quali i benefici penitenziari sarebbe comunque concedibili; e ciò in tutti i casi previsti o, quanto meno, in quello in cui la concedibilità dipenda dall’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Una tale modifica, di semplicissima formulazione, potrebbe anche essere sostenuta o, quanto meno, non avversata dall’opposizione parlamentare e passare, quindi, rapidamente e senza eccessive difficoltà. Sta a chi di dovere valutare l’opportunità di assumerne l’iniziativa.
Contenuto riservato agli abbonati
Prosegui con la lettura >
Contenuto riservato agli abbonati
Rinnova il tuo abbonamento per proseguire con la lettura >