La Corte dell’Aia non ci vincola a vita. Così l’Italia può decidere di uscirne
La sede della Corte penale internazionale (Ansa)
Lo Statuto di Roma prevede il recesso, ma il governo deve coinvolgere le Camere.

L’Italia, con la legge ordinaria dello Stato 12 luglio 1999, n. 232, ha dato piena ed intera esecuzione, con contestuale autorizzazione alla ratifica, allo Statuto di Roma firmato il 17 luglio 1998 e istitutivo della Corte penale internazionale la cui giurisdizione, è bene non dimenticarlo, risulta complementare rispetto alle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, l’adesione del nostro Paese, come quella degli altri Stati-Parte, non è irreversibile.

Infatti, l’art. 127, paragrafo 1, consente ai singoli ordinamenti giuridici statali di recedere dallo Statuto mediante notifica scritta indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite. Salvo che la notifica non indichi una data posteriore, il recesso ha effetto decorso un anno dalla stessa (notifica). Ovviamente, precisa il paragrafo 2 dell’art. 127, il recesso non solo non esonera lo Stato dagli obblighi imposti dallo Statuto quando ne era parte, ma «lascia in piedi» anche ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di collaborare.

Alla luce del dato normativo, nulla preclude, dunque, al governo italiano di non essere più parte dello Statuto di Roma. Resta, però, da chiedersi se vi sia l’obbligo, da parte dell’esecutivo, di coinvolgere le due Camere quale condizione di legittimità costituzionale del recesso.

In assenza di indicazioni ad opera della Costituzione e della stessa Corte costituzionale, interessante, sul punto, è l’analisi comparatistica. Nel 2019 l’Alta Corte del Nord Guateng, in Suafrica, ha dichiarato l’incostituzionalità del recesso da parte del governo senza la previa autorizzazione del Parlamento. Dal momento che la Costituzione vigente della Repubblica Sudafricana richiede l’autorizzazione dell’assemblea legislativa per la ratifica dei Trattati, lo stesso iter deve avvenire anche in ipotesi di recesso.

Con riferimento all’Italia si rinviene una situazione analoga. Infatti, il Testo fondamentale del 1948 richiede, nell’art. 80, la legge di autorizzazione alla ratifica in relazione agli accordi internazionali più importanti (es. quelli aventi natura politica). Pertanto, pure in ipotesi di recesso, si deve concludere sul piano del necessario coinvolgimento delle Camere rappresentative.

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