Lo «ius soli dei romani» e altre bufale. Ecco come funzionava la cittadinanza a Roma

Nei dibattiti sull’estensione della cittadinanza, non manca mai un riferimento colto a quanto gli antichi romani fossero «accoglienti». La storia antica, tuttavia, ci racconta tutt’altro.

La strategia ormai è rodata: ogni due o tre anni, la sinistra inventa una nuova formula per proporre la cittadinanza più facile agli immigrati, possibilmente in latino. Ius culturae, ius scholae… L’obbiettivo massimo sarebbe lo ius soli, la cittadinanza sulla base della mera nascita in un determinato Paese, ma si sa, la finestra di Overton si sposta gradualmente. Complici le definizioni auliche e la mobilitazione coordinata di tutto un apparato mediatico e culturale, in ogni nuova battaglia per la cittadinanza facile spunta il presunto riferimento storico alla romanità (è peraltro curioso che dei mondi così ostili al mito delle radici e delle origini sentano sempre la necessità di darsi così nobili natali). Dobbiamo assimilare gli immigrati, dicono, proprio come si faceva a Roma antica. Ma era davvero così che funzionava nell’Urbe? Libri di storia alla mano, pare proprio di no.

In un articolo uscito nel gennaio 2012 sul Corriere della Sera lo riconosceva pure una storica dell’antichità al di sopra di ogni sospetto: Eva Cantarella. Che a proposito del dibattito sulla cittadinanza (sì, ce n’era uno anche allora), scriveva: «Back to the Romans, quindi, torniamo ai romani. Per i quali la soluzione era chiara: la cittadinanza si acquistava iure sanguinis. Come scriveva il giurista Gaio, nel II secolo d. C., nel suo celebre manuale di Istituzioni, erano cittadini romani i figli legittimi di un cittadino, ovvero quelli naturali di una cittadina. La regola, infatti, voleva che i figli nati da un matrimonio legittimo seguissero la condizione del padre al momento del concepimento, e che quelli nati fuori del matrimonio seguissero la condizione della madre al momento della nascita». Un altro studioso, Valerio Marotta, ha aggiunto: «A dispetto delle apparenze, tale dicotomia (ius soli / ius sanguinis, ndr) – sicuramente estranea alla compilazione giustinianea – prese corpo soltanto negli scritti dei giuristi d’età intermedia a partire dal XII secolo, sebbene sia stata compiutamente definita, quasi duecento anni più tardi, da Bartolo di Sassoferrato e da Baldo degli Ubaldi». In particolare, «la genesi della nozione di ius soli va rindividuata […] in un particolare contesto, quello del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui diritti sovrani dei Principi tra XVI e XVIII secolo». Diversamente stanno le cose in relazione alla cittadinanza determinata in base al diritto per discendenza: «La nozione di ius sanguinis, diversamente da quella di ius soli, è saldamente radicata nella storia della tradizione medievale del diritto giustinianeo. Sebbene tale nomenclatura non appaia negli scritti dei giuristi prima del XII secolo, essa trova i propri precedenti storici nella disciplina della filiazione legittima e, di conseguenza […], anche della trasmissione della cittadinanza nello ius Romanorum più antico» («Ius sanguinis, ius soli: una breve nota sulle radici storiche di un dibattito contemporaneo», Periodica De Re Canonica, 103, n° 4, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2014).

Con l’espansione territoriale di Roma, la cittadinanza fu estesa ad altre popolazioni: la lex Iulia del 90 la concedeva a latini e italici rimasti leali a Roma, la lex Calpurnia dell’89 la concesse ai militari, appartenenti a civitates foederate, che avevano servito Roma, la lex Plautia Papiria nello stesso anno la riconobbe agli alleati italici che l’avessero invocata, sino a quella cesariana ai Cisalpini del 49. Ma è ovviamente con l’Impero e l’ulteriore incontro/scontro con popolazioni altre che Roma si pone il problema di cosa fare con i popoli assoggettati. Nella retorica oggi imperante non si fa a meno di citare a ogni pie’ sospinto la Constitutio Antoniniana del 212, con la quale la cittadinanza romana venne estesa a tutti gli abitanti dell’impero. Anche qui, tuttavia, le cose sono più complesse. Partiamo di nuovo da un nome insospettabile: Alessandro Barbero. Che nel suo Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano, chiarisce: «La libera circolazione era prevista soltanto all’interno dell’impero». Nessuna tentazione no border fra i nostri antenati, quindi. Una stele ritrovata in Cirenaica e risalente agli anni 500-505 stabilisce il codice di condotta per le sentinelle di frontiera e ricorda che nessuno può passare il limes senza regolare permesso, né i barbari per entrare, né i romani per uscire. In breve, «la possibilità di passare la frontiera senza dover spiegare le proprie motivazioni e di entrare in territorio romano senza chiedere il permesso a nessuno semplicemente non esisteva», spiega ancora lo storico.

La cosa più simile ai moderni «immigrati» presenti in un contesto romano la possiamo ritrovare nei dediticii. La deditio era la procedura con cui un popolo vinto in battaglia si metteva nella mani dei romani e poteva quindi essere utilizzato per fornire manodopera laddove, nel perimetro dell’Impero, ce ne fosse stato bisogno. È bene sottolineare che «i dediticii non avevano diritti, ma erano alla mercé dell’imperatore, e dunque il loro ingresso nell’impero sarebbe dovuto avvenire come deportazione forzata in seguito a una resa senza condizioni, escludendo qualsiasi genere di trattativa o di accordo», ricorda ancora Barbero. E, quando era nell’interesse della collettività, non si esitava a espellere gli immigrati non più desiderati: tra la fine del III e l’inizio del II sec. a.C. si contano numerosi provvedimenti di espulsione: nel 206, nel 187, nel 177, nel 173 a.C. Nel 187 a.C. vengono espulsi ben 12.000 latini immigrati.

Quanto alla Constitutio Antoniniana, essa fu dovuta essenzialmente alla necessità di estendere la platea dei contribuenti per sanare le casse dello Stato. L’editto valeva comunque solo per gli stranieri già presenti all’interno dei confini, non per quelli che sarebbero arrivati in seguito. Si trattava di una sanatoria, non di spalancare le porte. Non è inoltre chiaro (il testo della legge non ci è pervenuto) se le popolazioni deportate all’interno dell’impero fossero incluse o meno. Bisogna inoltre rilevare che gli storici antichi non diedero a quel provvedimento l’aura rivoluzionaria che invece hanno creduto di scorgervi i moderni. Quanto, comunque, il peso crescente degli stranieri pesò sulla caduta, più che sulla prosperità dell’impero, è cosa ampiamente dibattuta. Quel che è certo è che i romani non conobbero lo ius soli. E quando più o meno ci si avvicinarono, poco dopo crollarono. Tu guarda le coincidenze.

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