Far rispettare le leggi sul contrasto all’immigrazione clandestina in Italia non è soltanto un’operazione complessa sul piano logistico e diplomatico; è, prima di tutto, una logorante guerra d’attrito contro parti dello Stato che sembrano aver eletto il diritto formale a baluardo ideologico contro la realtà.
L’ennesima sentenza pro immigrazione della magistratura
L’ultimo capitolo di questa saga istituzionale si è consumato nelle aule della Corte di Cassazione, dove il deposito di una sentenza ha formalizzato l’ennesimo capolavoro del surrealismo giuridico nostrano. Il meccanismo, ormai rodato, è sempre lo stesso: il governo vara norme per accelerare i rimpatri, la macchina amministrativa le applica superando ostacoli immensi e infine un giudice trova il cavillo per far saltare l’intero banco.
Il risultato pratico rasenta il surreale: lo Stato italiano, dopo aver faticosamente espulso e rimpatriato un cittadino straniero privo di requisiti, si trova ora sotto scacco, costretto a valutare la paradossale re-importazione del clandestino a proprie spese. Un vero e proprio cortocircuito che trasforma le politiche di sicurezza in un gioco dell’oca governato da sentenze ideologiche.
La vicenda che ha offerto alla Suprema Corte l’assist perfetto per mettere i bastoni tra le ruote dell’esecutivo riguarda Ahmed, un egiziano di 23 anni giunto in Italia via mare. Intercettato a Siracusa e poi spostatosi a Torino, il giovane ha immediatamente attivato la collaudata trafila della richiesta di protezione internazionale, sostenendo che nel suo Paese era minacciato di morte dal padre della sua fidanzata. In teoria, proprio per casi come questo, la procedura accelerata dovrebbe consentire di arrivare rapidamente a una decisione.
L’Egitto, infatti, è inserito nella lista dei «Paesi di origine sicuri», un elenco strategico che il governo Meloni ha fortemente voluto e ampliato proprio per disinnescare l’abuso sistematico del diritto d’asilo da parte dei cosiddetti «migranti economici». Per chi proviene da queste aree la legge prevede la procedura accelerata, una corsia d’urgenza pensata per esaminare le domande in pochi giorni anziché in anni, separando immediatamente chi fugge da reali persecuzioni da chi elude i controlli di frontiera semplicemente per andare a lavorare in un altro Paese.
Il caso dell’egiziano Ahmed a Torino
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di Ahmed per «manifesta infondatezza». Di fronte al diniego, la difesa ha impugnato l’atto. Ed è qui che la normativa sulle procedure accelerate mostrava, nelle intenzioni del legislatore, i muscoli del rigore: a differenza dell’iter ordinario, dove il ricorso congela automaticamente qualsiasi espulsione regalando anni di soggiorno gratuito, la procedura d’urgenza non prevede automatismi.
Per bloccare l’allontanamento serve una richiesta esplicita di sospensiva. I legali l’hanno presentata, ma il tribunale civile l’ha respinta, confermando che il ragazzo era a tutti gli effetti «espellibile».
Con il via libera dei giudici di merito, il questore ha verosimilmente applicato l’articolo 13 del Testo Unico sull’Immigrazione, disponendo l’allontanamento coattivo che però, se non può essere eseguito immediatamente, fa scattare, secondo l’articolo 14, il trattenimento. La distinzione è essenziale: il trattenimento non è l’espulsione, è lo strumento attraverso il quale si cerca di portare a termine un’espulsione già disposta. Ahmed è stato trattenuto nel Cpr di Torino, misura regolarmente convalidata dal Giudice di Pace. Il 18 agosto è stato imbarcato su un aereo e rispedito in Egitto.
Dopo l’espulsione, ecco il rientro immediato
Tutto sembrava aver funzionato secondo lo spirito delle norme volute dall’esecutivo per garantire la certezza del diritto, ma non si erano fatti i conti con l’ermeneutica della Cassazione: con la sentenza emessa giovedì scorso (ma non ancora disponibile nelle banche dati giuridiche), la Corte ha deciso di smontare il fulcro operativo del provvedimento, dichiarando l’inefficacia del trattenimento nel Cpr.
La difesa dell’egiziano ha naturalmente cavalcato l’atto. Parte dall’illegittimità del trattenimento per sostenere che debba essere travolta anche l’esecuzione dell’espulsione, che quel trattenimento aveva consentito di portare a termine: poiché Ahmed attendeva ancora la fissazione dell’udienza di merito sul ricorso d’asilo (prevista per il 20 ottobre), non poteva essere trattenuto ai sensi dell’articolo 14 come un comune clandestino.
L’amministrazione, paiono sostenere gli ermellini, avrebbe dovuto applicare regole di trattenimento specifiche per i richiedenti asilo, ignorando il fatto che il Tribunale avesse già negato la sospensiva del provvedimento, rendendo il giovane egiziano espellibile.
La solita solfa pro immigrazione che aggira la legge
Si è creato così il tipico cortocircuito che di fatto ha paralizzato l’azione del Viminale. Da un lato per il giudice civile il migrante era espellibile, ma dall’altro per la Cassazione non era trattenibile. Viene da chiedersi come uno Stato dovrebbe eseguire un’espulsione senza poter privare della libertà il clandestino il tempo necessario per organizzare i voli e i documenti consolari. Il sospetto è che dietro lo scudo della formalità procedurale si nasconda una precisa resistenza politica all’efficacia delle espulsioni.
Ora, i legali del giovane battono cassa ed esigono un visto di reingresso urgente per far viaggiare Ahmed in direzione contraria, restituendogli il diritto di presenziare all’udienza di ottobre. L’intruglio giuridico è servito: la Cassazione ha aperto una falla che gli avvocati sono già pronti a trasformare in un grimaldello per disinnescare i decreti sicurezza, trasformando i rimpatri in trasferte temporanee e regalando ai sostenitori delle frontiere aperte l’ennesimo strumento per aggirare la legge.
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