Tra chi, come il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, annuncia di guardare con interesse alla proposta e chi, dall’altro lato, contesta non solo i contenuti ma anche le conseguenze giuridiche prefigurate dall’ufficio legislativo del Carroccio, il disegno di legge leghista per estendere i confini della legittima difesa sta facendo discutere.
E questo, di per sé, è già un successo per chi lo propone. La norma depositata da Claudio Borghi, infatti, non risponde solo all’intento di evitare nuove situazioni come quella di Mario Roggero ma ha, tra gli obiettivi dichiarati, anche quello di consentire la scarcerazione del gioielliere.
Intorno a quest’ultimo punto si è subito infiammato un dibattito di natura strettamente giuridica, ma dalle forti implicazioni politiche. Il comma che il ddl aggiungerebbe all’articolo 52 del Codice penale, infatti, non abroga né modifica gli articoli 575 e 56 del Codice penale (omicidio e tentato omicidio): l’omicidio, ovviamente, resterebbe reato in generale. La norma, invece, introdurrebbe una scriminante speciale, ossia che, in caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, diventerebbe non punibile qualsiasi reazione «posta in essere nell’immediatezza del fatto». Al di là di inevitabili discussioni circa l’interpretazione del termine «immediatezza», il provvedimento dovrebbe in teoria giustificare le reazioni a prescindere dalla proporzionalità e dall’attualità in senso stretto del pericolo.
Non si tratterebbe, pertanto, di abolitio criminis (abolizione del reato) da abrogazione o incostituzionalità della norma incriminatrice, bensì dell’introduzione di una scriminante. La differenza è rilevante perché, stando alla recente giurisprudenza, da essa dipende quale tipo di dispositivo giuridico potrebbe portare, forse, alla scarcerazione di Roggero. Occorre capire, infatti, se le modifiche sopravvenute alle cause di giustificazione o di non punibilità sono da assimilare all’abolitio criminis dell’articolo 2 comma 2 del Codice penale (retroattività assoluta, oltre il giudicato) o alla successione di leggi penali del comma 4, dove vale il favor rei ma con il limite della sentenza irrevocabile. Essendo la condanna di Roggero già passata in giudicato, l’alternativa è cruciale.
La stessa identica questione si è posta con la riforma della legittima difesa del 2019, quella che introdusse, tra le altre novità, il concetto di «grave turbamento». In tale occasione, la Cassazione ha stabilito che, in caso di condanna pronunciata prima dell’entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante o ne ampli la sfera di operatività, rientra tra le funzioni del giudice dell’esecuzione verificare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 2 comma 2 del Codice penale (dunque, il comma che consentirebbe di rivedere la carcerazione) ma non il potere di revocare la sentenza secondo l’articolo 673 del codice di procedura penale. Questo perché non si tratta, nello specifico, di abolitio criminis da abrogazione o incostituzionalità della norma incriminatrice.
Lo strumento a disposizione, dunque, non sarebbe l’automatismo dell’articolo 673 ma l’incidente di esecuzione ordinario previsto dagli articoli 665-666 del codice di procedura penale. Dietro istanza dei legali del condannato (o, in linea di teoria, anche del pm) al giudice dell’esecuzione competente – nel caso di Roggero, la Corte d’Assise d’Appello di Torino, cioè il giudice che ha pronunciato la decisione di merito poi confermata in Cassazione -, quest’ultimo dovrebbe verificare se ricorrano in concreto i presupposti testuali della nuova esimente e, qualora l’esito fosse positivo, dovrebbe ordinare la scarcerazione immediata. In questo caso, il provvedimento sarebbe impugnabile, quindi la partita potrebbe tornare nuovamente in Cassazione. Non sarebbe, come detto, un automatismo, ma un provvedimento giurisdizionale ad hoc teoricamente passibile di rigetto.
E le difficoltà, su questo punto, esistono: Roggero, infatti, non è stato condannato per eccesso di legittima difesa, ma per omicidio volontario. Resta quindi da verificare fino a che punto il giudice dell’esecuzione possa limitarsi ad applicare la nuova disciplina ai fatti già definitivamente accertati senza sconfinare in una rivalutazione del merito, attività che gli è normalmente preclusa.
E tutto ciò escludendo gli ostacoli che si frappongono, da qui alla fine della legislatura, per l’approvazione della norma. A tal proposito, però, un esponente di rilievo di Fratelli d’Italia come Lucio Malan, capogruppo al Senato, si è espresso favorevolmente sulla proposta leghista. «Considereremo il testo», ha affermato il senatore a margine della conferenza stampa per presentare il testo anti-risarcimenti ai delinquenti: «Di certo c’è sensibilità da parte di Fratelli d’Italia su questo punto».
Un’apertura difficile da sottovalutare, visto che proviene dal partito con più peso relativo all’interno del centrodestra. Resta il nodo di Forza Italia, i cui esponenti hanno già espresso scetticismo rispetto alla proposta di Borghi. Tuttavia, l’eventuale appoggio di Fdi rappresenta una leva significativa, non solo per gli equilibri interni alla maggioranza ma anche, fatto da non sottovalutare, in vista delle prossime elezioni: sulla vicenda Roggero, l’opinione pubblica italiana pare piuttosto schierata.
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