Il caso Roggero ha dato luogo, com’era prevedibile, a una serie di iniziative volte, per un verso, a estendere gli spazi di operatività della legittima difesa e, per altro verso, a escludere che sia tenuto al risarcimento dei danni chi, eccedendo i limiti della legittima difesa, abbia reagito nei confronti degli autori di determinati reati caratterizzati da violenza o minaccia.
Con riguardo alle prime, va ricordato che il vigente art. 52 del Codice penale già prevede che il necessario requisito della proporzionalità fra azione illecita e reazione difensiva sia da ritenere sempre sussistente in determinati casi, tra cui, in particolare, quello che l’azione illecita sia posta in essere in luoghi di privata dimora o a essi assimilabili.
Con il disegno di legge recentemente presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi si vorrebbe che, in caso di aggressioni armate in taluno dei suddetti luoghi, la reazione immediata fosse da considerare sempre legittima, «indipendentemente» non solo «dalla proporzionalità dei mezzi usati» – con il che, sostanzialmente, non ci si discosterebbe da quanto già previsto dalla norma in vigore – ma anche «dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta». In tal modo, però, si rischierebbe di trasformare l’istituto della legittima difesa in qualcosa di radicalmente diverso e, in pratica, coincidente con un inammissibile diritto, nelle ipotizzate condizioni, di farsi giustizia da sé, sostituendosi agli organi dello Stato, fino al punto di poter infliggere anche la pena di morte, che l’ordinamento dello Stato esclude. Si ha poi notizia di un’iniziativa di alcuni deputati aderenti al gruppo di Roberto Vannacci, la quale consisterebbe essenzialmente nell’attribuire rilevanza, ai fini della riconoscibilità della legittima difesa, anche alla sola «percezione» che del pericolo abbia avuto colui che pone in essere la reazione difensiva. Il che, peraltro, nulla aggiungerebbe a quanto è già previsto dall’art. 59, ultimo comma, del Codice penale, per il quale l’errata percezione di un pericolo inesistente rende comunque pienamente configurabile la legittima difesa nella forma c.d. «putativa», residuando un’ipotesi di responsabilità penale a titolo di colpa soltanto ove risulti che l’errore sia stato «determinato da colpa».
Sul versante, poi, della risarcibilità, si registra l’iniziativa del governo che, secondo quanto reso noto dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha inserito nel nuovo disegno di legge Sicurezza attualmente all’esame del Parlamento una norma in base alla quale, ferma restando la responsabilità penale di chi, reagendo a condotte costituenti determinate figure di reato (tra cui, in particolare, rapine in luoghi di privata dimora o assimilati) ecceda i limiti della legittima difesa, resterebbe però escluso il diritto degli autori delle suddette condotte a ottenere il risarcimento dei danni che la reazione difensiva abbia loro prodotto. Con il che, peraltro, non si eviterebbe il possibile verificarsi di un nuovo «caso Roggero», dal momento che quest’ultimo, giusta o non giusta che sia stata la decisione, è stato condannato per omicidio volontario e non per eccesso colposo in legittima difesa. Ma, a parte ciò, vi è da dire che una norma come quella ora indicata sarebbe fortemente sospettabile di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Carta, introducendo essa una deroga alla regola generale dettata dall’art. 185 del Codice penale secondo cui ogni reato, quale che sia la sua natura – e, quindi, anche quello di eccesso colposo in legittima difesa – obbliga il colpevole al risarcimento del danno in favore delle persone che ne sono state vittime. Risarcimento al quale, paradossalmente, sia pure sotto forma di «indennità» da determinarsi in via equitativa dal giudice, continuerebbe invece a essere tenuto, ai sensi del vigente art. 2044, terzo comma, del Codice civile, il soggetto che, pur avendo anch’egli, in ipotesi, ecceduto i limiti della legittima difesa, sia stato ritenuto non punibile, in base all’art. 55, secondo comma, del Codice penale, per aver agito in stato di minorata difesa o di «grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Vi sarebbe, tuttavia, a parere di chi scrive, un’altra via per far sì che quando taluno abbia commesso un reato come reazione immediata ad un’altrui aggressione, il risarcimento da lui dovuto al danneggiato, pur non potendo essere del tutto eliminato, sia ridotto in misura rapportata alla gravità dell’aggressione, tanto da poter essere, al limite, pressoché azzerato. E la via è quella già indicata molto tempo fa dalla Cassazione civile con due sentenze. La prima di esse è la n. 2.425 del 1975, secondo la quale, in caso di condanna per eccesso colposo in legittima difesa, deve ritenersi applicabile l’art. 1227, comma primo, del Codice civile, per cui il risarcimento dovuto al danneggiato aggressore va decurtato in misura parametrata, in via equitativa, alla gravità dell’aggressione da lui posta in essere. Ciò nell’ovvio presupposto che al condannato sia stata riconosciuta – come, infatti, è stata riconosciuta a Roggero – l’attenuante della provocazione. La seconda sentenza è la n. 3.445 del 1975, nella quale, oltre ad esprimersi un analogo orientamento, non si fa neppure cenno all’ipotesi che la reazione alla «provocazione» costituita dall’altrui azione aggressiva rientri comunque nello schema della legittima difesa, sotto il profilo dell’«eccesso colposo». Ben può ritenersi, quindi, che il principio valga anche quando quella reazione esuli del tutto dal suddetto schema come, a torto o a ragione, si è ritenuto nel caso di Roggero, a favore del quale, pertanto, lo stesso principio sarebbe già stato applicabile. Se ne potrebbe dedurre che, a rigore, non sarebbe neppure necessario ricorrere a innovazioni legislative. Ove, tuttavia, si ritenesse il contrario, le stesse potrebbero limitarsi a una semplice modifica del citato art. 1227 del Codice civile, aggiungendovi l’espressa previsione che esso deve trovare applicazione ogni qual volta si tratti di determinare la misura del risarcimento dovuto dall’autore di un reato per il quale sia stata riconosciuta l’attenuante della provocazione, sempre che la reazione a quest’ultima, nella quale il reato si è sostanziato, sia stata immediata. Soluzione, questa, che però, proprio per la sua semplicità, ben difficilmente sarà ritenuta degna di essere adottata.
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