Il Tribunale amministrativo della Lombardia ha sollevato ieri una questione di legittimità costituzionale sul decreto con cui il governo di Mario Draghi ha vietato ai sanitari non vaccinati non soltanto il lavoro a contatto con i pazienti, ma anche il telelavoro. La vicenda (rivelata dalla Verità dello scorso 9 febbraio) parte da un ricorso presentato meno di un mese fa al Tar da una psicoterapeuta milanese no vax, sospesa dall’Ordine degli psicologi. Alla professionista, convinta che i vaccini non siano in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid, in novembre era stato impedito di lavorare a contatto con i pazienti. L’Ordine aveva deciso applicando il decreto 44 dell’aprile 2021: la norma sospendeva i sanitari non vaccinati dalle attività sanitarie «che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio». La psicoterapeuta aveva interrotto gli incontri con i pazienti e proseguito le cure con sedute telematiche.
Lo scorso 22 dicembre, però, l’Ordine degli psicologi è tornato a sanzionare la psicoterapeuta, applicando un nuovo decreto legge, il 172 del 26 novembre 2021: una norma che ha imposto a tutti i sanitari non vaccinati «l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie», senza distinguere tra chi abbia contatti fisici con i pazienti e chi no. La professionista era stata nuovamente sospesa, e posta nell’impossibilità di continuare le terapie, anche a distanza.
A questo punto, però, la psicoterapeuta si è rivolta al Tar. Nel ricorso, presentato lo scorso 19 gennaio, l’avvocato Stefano De Bosio ha obiettato che il divieto di attività in presenza stabilito per i sanitari non vaccinati dal decreto 44 poteva «forse avere una giustificazione» nel caso di figure mediche obbligate al contatto fisico con i pazienti, mentre non ha alcuna giustificazione il decreto 172 là dove vieta loro ogni attività, anche da remoto: la norma avrebbe insomma «una funzione esclusivamente punitiva», incompatibile con l’obiettivo di limitare il contagio e con la Costituzione. Nel caso concreto, il ricorso lamentava che i pazienti della psicoterapeuta – molti dei quali in cura da tempo – venivano lasciati senza terapia: in alcuni casi, i rischi erano elevati, tanto da ipotizzare perfino il suicidio.
Ieri il Tar lombardo ha dato pienamente ragione alla psicoterapeuta, stabilendo possa tornare alle sedute a distanza. I giudici hanno anche posto alla Consulta una questione di legittimità costituzionale sul decreto 172, in particolare sull’articolo che «prevede l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale». L’avvocato De Bosio spiega: «Se lo scopo dell’obbligo vaccinale è contenere i contagi, quello stesso obbligo diventa tirannico e incostituzionale se viene utilizzato per vietare comportamenti non suscettibili d’innescare alcun contagio, come la telemedicina o le sedute telematiche di psicoterapia». Il legale critica anche il premier e il Guardasigilli: «Pare incredibile che un economista come Mario Draghi e una costituzionalista come la Cartabia abbiano potuto emettere una legge così tirannica e assurda; e che tutti i partiti, a eccezione di Fratelli d’Italia, l’abbiano votata come automi orwelliani».
Intanto, due nuovi decreti monocratici del Tar del Lazio hanno disposto che alcuni agenti penitenziari, membri delle forze dell’ordine e delle forze armate, che non si erano vaccinati, siano reintegrati e sia loro pagato lo stipendio.
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