Girava con un pugnale, però il giudice non l’ha processato perché l’arma sarebbe «un simbolo religioso». Così l’indiano potrà andare in giro, magari ad ammazzare qualcuno. Preoccupazioni eccessive? Niente affatto, il coltello trovato addosso a un sikh di 45 anni abitante in un paesino del Polesine è il tradizionale kirpan, lo stesso utilizzato lo scorso dicembre da Vickrum Singh Digwa, 23 anni, per uccidere con cinque fendenti lo studente diciottenne Henry Nowak infierendo sul petto e polmoni.
Era accaduto a Southampton, nel Regno Unito, l’uomo aveva cercato di giustificarsi dicendo che il coltello fa parte della sua religione sikh (rientra nelle cinque kappa, i simboli che bisogna portare con sé, dai capelli lunghi mai tagliati al braccialetto al polso), ma è stato condannato all’ergastolo.
Kirpan, libertà religiosa e sicurezza: il caso di Rovigo
L’indiano sul quale ha indagato la Procura di Rovigo, non aveva commesso crimini però lo scorso agosto era entrato all’ospedale di Adria per un accertamento e aveva con sé un pugnale.
Da quell’episodio era partita la denuncia. Si muoveva sempre con il kirpan legato alla cintura, in una guaina metallica. «Secondo quanto riportato negli atti della Procura, il coltello misura circa 12-14 centimetri. La lama, ricurva e a doppio taglio, è lunga circa sette centimetri e termina con una punta acuminata», segnalava Il Gazzettino.
L’arma non doveva essere portata fuori dall’abitazione, oggettivamente è un coltello potenzialmente offensivo e il procedimento penale va avanti, però interviene l’Unione sikh Italia che difende l’utilizzo del kirpan come espressione della libertà religiosa.
La Procura di Rovigo alla fine chiede l’archiviazione e il gip la concede «per particolare tenuità del fatto». Non è lieve, la decisione lascia sconcertati. Perché avere con sé uno strumento da punta o taglio fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, è vietato dal decreto Sicurezza convertito in legge lo scorso 24 aprile.
Kirpan e legge italiana, cosa hanno stabilito Cassazione e Consiglio di Stato
L’associazione sikh, inoltre, ha impropriamente tirato in ballo un parere del Consiglio di Stato che, invece, un magistrato è tenuto a conoscere bene.
Su richiesta del ministero dell’Interno, la sezione prima del Consiglio di Stato, il 20 ottobre 2021, aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della personalità giuridica al Sikh Gurdwara Parbandhak Comitato Italia, quale ente di culto. Prendeva atto che «il Banco nazionale di prova (per le armi da fuoco, ndr) ha elaborato un nuovo e ancor più corto prototipo di kirpan, per giungere alla conclusione che quest’ultimo presenti una diversa e più ridotta capacità di perforazione rispetto allo stesso coltello da cucina».
La precisazione era importante: «La sezione ritiene tuttavia necessario precisare che il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali non risulta svolgere funzioni legali di attestazione della capacità offensiva delle armi da punta o da taglio».
Non solo, quello esaminato era un prototipo di kirpan predisposto dal comitato sikh: «Il disegno, pure trasmesso dal ministero, riproduce un coltello della lunghezza complessiva di 10,5 centimetri, di cui oltre un terzo occupata dal manico e con l’indicazione “non affilare il profilo”». Per questo, il Consiglio di Stato sottolineava che «spetterà inoltre al medesimo ministero verificare che nella prassi applicativa non trovino spazio fenomeni elusivi o emulativi, tali da mettere a repentaglio la sicurezza pubblica».
Importantissima, poi, l’ulteriore precisazione: «Rimane un punto fermo, ad avviso della sezione, quanto annotato dalla Corte di Cassazione […] sulla materia delle cosiddette “scriminanti culturali”, che ha precisato che “nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere”».
Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza numero 24084, depositata il 15 maggio 2017, aveva rigettato il ricorso di un imputato indiano contro la condanna al pagamento di 20.000 euro per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Era stato trovato con un kirpan, sosteneva che si conformava ai precetti della sua religione. Per gli ermellini, invece, «in una società multietnica[…] se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine […] il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante».
Nella motivazione del rigetto i giudici ben specificavano che «è quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina».
Non si tratta di porre ostacoli al libero esercizio del culto, ma proprio la libertà religiosa «incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell’ordine pubblico». Nella società occidentale non si può girare con un pugnale al fianco, pronto all’uso. Punto e basta.
Libertà religiosa e armi, i limiti fissati dalla giurisprudenza
Quanto al parere del Consiglio di Stato, utilizzato in modo non corretto, è bene ricordare la nota della prefettura di Cremona citata dalla prima sezione del principale consulente giuridico del governo: «È stato riferito che, durante gli incontri tenutisi nel recente passato, alcuni rappresentanti delle comunità sikh si sarebbero espressi sull’opportunità di prestare solo formalmente il consenso ad adeguarsi alla legge italiana, così da poter usufruire dei vantaggi economici derivanti dal riconoscimento della personalità giuridica».
Sempre a proposito di mancata integrazione.
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