La Costituzione tutela la salute ma non «blinda» il diritto all’aborto
Interrompere una gravidanza non spetta in maniera assoluta e incondizionata. E non rientra tra le potestà inviolabili. Affermare il contrario è privo di qualsiasi validità sia logica sia giuridica.

«Perché l’aborto è un diritto inalienabile». Così titola La Repubblica dello scorso 25 ottobre un breve articolo a firma di Arianna Farinelli in cui, a sostegno dell’assunto, si richiama l’autorevole parere di Marilisa D’Amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale a Milano, alla quale si attribuiscono le seguenti affermazioni: «La legge 194 è una legge a contenuto costituzionalmente vincolato. Ciò significa che è espressione di diritti costituzionali – in particolare l’art. 2 sull’inviolabilità dei diritti umani e l’art. 32 che tutela il diritto alla salute – e non può essere cancellata con legge ordinaria. Non la si può abrogare neppure via referendum perché significherebbe violare la Costituzione, come ha sancito la Consulta con la sentenza n. 35 del 1997».

A fronte di affermazioni così perentorie e provenienti da fonte così autorevole, si potrebbe pensare che non vi sia spazio per obiezioni di sorta. Ma di spazio, invece, ce n’è in abbondanza.

Anzitutto, infatti, dire che la legge 194 è «a contenuto costituzionalmente vincolato» in quanto attuativa degli artt. 2 e 32 della Costituzione è una pura e semplice petizione di principio, del tutto priva, come tale, di validità logico-giuridica. Per convincersene, basti osservare, cominciando dall’art. 2, che l’aborto non risulta compreso tra i «diritti inviolabili dell’uomo», quali elencati nella Dichiarazione universale approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 o in altri atti o convenzioni internazionali successivi. E ciò vale, in particolare, anche per la Convenzione Onu del 1979 per l’eliminazione di ogni discriminazione in danno delle donne, nella quale, contrariamente a quanto pure si afferma nell’articolo della Farinelli (senza indicazione, però, stavolta, della fonte) non si considera affatto «il diniego dell’aborto come una restrizione della libertà procreativa della donna», ma ci si limita a stabilire, assai più genericamente, che tra i diritti della donna dev’esserci anche quello di ricevere «le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare» (art. 10, lett. H) e quello di poter accedere «ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare» (art. 12, comma 1). Il fatto stesso, poi, che (come ancora si ricorda nell’articolo in questione), il Parlamento europeo abbia chiesto che l’aborto «sicuro e legale» sia inserito nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza, dimostra che di tali diritti esso ancora non fa parte.

Quanto al cosiddetto «diritto alla salute», tutelato dall’art. 32 della Costituzione, esso poteva implicare soltanto (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1975), l’esclusione della punibilità dell’aborto volontario in presenza di un «danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della madre», ma non può certo essere invocato per «costituzionalizzare» l’intero apparato della legge 194, con particolare riguardo agli artt. 4 e 5, sulla base dei quali la donna, entro i primi 90 giorni di gravidanza, quando abbia solo «accusato» l’esistenza di un «serio pericolo per la sua salute fisica o psichica», ha comunque diritto di abortire pur nell’ipotesi che, all’esito degli accertamenti medici, l’obiettiva esistenza di quel «serio pericolo» sia stata esclusa.

Passando quindi all’affermazione secondo cui la legge 194 non potrebbe essere neppure oggetto di referendum abrogativo, così avendo stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 1997, si resta stupiti, considerando che, invece, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 1981, aveva ammesso ben due referendum parzialmente abrogativi della legge in questione, uno dei quali proposto dal Movimento per la vita e l’altro, di opposto indirizzo, promosso dal Partito radicale. Nell’occasione, la Corte aveva escluso soltanto l’ammissibilità di un terzo quesito referendario, cosiddetto «massimale», per la sola ed esclusiva ragione che esso, a differenza degli altri, proponendo anche l’abrogazione dell’intero art. 6 della legge, ivi compresa quindi la previsione, in esso contenuta, della possibilità dell’interruzione della gravidanza dopo i 90 giorni in presenza di un accertato «grave pericolo per la vita della donna», avrebbe posto nel nulla gli effetti della già ricordata sentenza n. 27 del 1975.

Come si spiega, allora, la successiva pronuncia della Corte n. 35/1997 richiamata dalla D’Amico? Si spiega agevolmente considerando che il quesito referendario dichiarato inammissibile con tale pronuncia era diretto, come testualmente affermato in motivazione dalla Corte, ad ottenere «una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale – e non solo di una irrilevanza penale – dell’interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilità da parte della singola gestante»; obiettivo, questo, da considerarsi – prosegue la motivazione -«precluso al legislatore, e conseguentemente anche alla deliberazione abrogativa del corpo elettorale». Appare quindi evidente che il senso della pronuncia in questione è del tutto opposto a quello che artatamente le si è voluto attribuire, presentandola come garante della intangibilità del cosiddetto «diritto all’aborto» laddove essa, come si è visto, ha inteso soltanto affermare che tale diritto non può essere assoluto e incondizionato.

Morale della favola: sarebbe bene che quando ci si accosta a determinati argomenti per affrontarli sotto un profilo tecnico-giuridico si adoperi la stessa cautela che si richiede nel maneggio di materiali esplosivi. Altrimenti c’è il rischio che essi scoppino fra le mani.

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