Esiste dunque un giudice a Velletri, oltre che a Berlino. Il giudice del lavoro della cittadina laziale ha infatti deciso il reintegro dell’infermiera non vaccinata che la Asl Roma 6 aveva precedentemente sospeso dal servizio.
I media dell’ortodossia emergenzialista non si danno pace, e valorizzano il fatto che la Asl sia pronta a fare ricorso. «La Asl Roma 6 mi ha comunicato che farà ricorso contro la sentenza del giudice del lavoro per il reintegro di una dipendente no vax e chiederà la sospensione all’ordine professionale degli infermieri», ha subito dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il quale ha poi curiosamente aggiunto: «Rispettiamo le sentenze e faremo ricorso, ma voglio augurarmi che sia stata assunta una decisione in piena serenità».
Non solo. In una logica complottista al contrario (strano meccanismo: i pasdaran dell’obbligo vaccinale surrettizio adottano lo stesso schema logico che rimproverano ai loro arcinemici), è partita una sorta di «caccia» mediatica al magistrato firmatario del provvedimento, con il sospetto che sia a sua volta un «no vax». Se non parlassimo di cose serie, ci sarebbe perfino da sorridere: testate che da anni recitano il mantra dell’indiscutibilità delle sentenze, ora si mettono addirittura a indagare sulle opinioni personalissime del magistrato estensore. E infatti la cronaca di Roma di Repubblica è andata a sollecitare il presidente della sezione lavoro del tribunale di Velletri, Marcello Buscema, facendo il nome del magistrato Giulio Cruciani e bollandolo come «no vax». Buscema sembra ritrarsi («Tra i miei cinque colleghi so che ce n’è uno non vaccinato», dice. «Ma non posso sapere il nome, vige la privacy», aggiunge). E però Repubblica, tragicomicamente, dà voce nientemeno che alla «preoccupazione» di un’anonima avvocata: «Il 90% delle sue sentenze sono appellate. È burbero, oltremodo severo. Se davvero non fosse vaccinato sarebbe gravissimo. Noi avvocati ci apprestiamo a sottoporci alla terza dose e ai rischi che potrebbe comportare. Fino a sei mesi fa ricordo le udienze con lui che non aveva nemmeno la protezione in plexiglass davanti». Avete letto bene: il magistrato sarebbe «burbero», questo il livello delle contestazioni.
Anziché alimentare un’assurda caccia alle streghe, i media farebbero meglio a leggere il provvedimento, che sembra fissare un punto di elementare ragionevolezza. Perché sospendere o cacciare una dipendente se è possibile assegnarla a mansioni differenti? La dimensione della Asl consente presumibilmente una diversa collocazione. Dunque, il giudice ha stabilito che l’infermiera sia reintegrata svolgendo «compiti compatibili per il tipo o per le modalità di svolgimento con l’esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di cura e assistenza».
Nel provvedimento, il magistrato scrive, in base a «una lettura costituzionalmente orientata (e dunque obbligata)» che «non in tutti i casi» la prestazione di un lavoratore sanitario non vaccinato sia da considerare vietata, «ma solo laddove quest’ultima inciderebbe sulla salute pubblica». «Altrimenti», si legge più avanti, «il bilanciamento costituzionale rilevante tra la salute pubblica (interesse prevalente) e i diritti della persona (interessi soccombenti) non sussisterebbe, con indebita compressione dei diritti dei singoli». «Dunque», scrive ancora il magistrato, «se la prestazione […] non si traduce in un effettivo rischio specifico […], l’obbligo e la conseguente sospensione non si giustificano […]. Di più: si tradurrebbe in un’indebita discriminazione tra operatori di interesse sanitario e operatori di altri settori».
E infatti il magistrato esemplifica: «Si pensi a compiti meramente amministrativi», o alla stessa attività amministrativa «resa secondo la modalità del lavoro agile». E allora ecco le conclusioni: «L’Asl conta nel proprio organico migliaia di dipendenti, di talché potrà agevolmente assegnare alla ricorrente compiti anche di natura amministrativa». E quindi «si deve concludere che sia chi non si è voluto vaccinare sia chi non si sia potuto vaccinare possano prestare la loro opera ovviamente evitando lo specifico rischio per la salute pubblica».
Su queste basi, il giudice del lavoro ha revocato il provvedimento di sospensione e ha ordinato alla Asl di affidare all’infermiera compiti «compatibili […] con l’esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di sicurezza».
Resta un mistero: con quale coraggio chi per decenni ha difeso pregiudizialmente qualunque tipo di sentenza, e contemporaneamente ha dichiarato di battersi per i lavoratori, può ora dolersi per questa pronuncia giurisprudenziale?
Ovviamente contento, invece, l’avvocato David Torriero, legale dell’infermiera: «Siamo soddisfatti, è un provvedimento che mette in dubbio l’applicabilità del decreto sull’obbligo vaccinale anche nei confronti del personale sanitario amministrativo».
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