In punta di diritto l’accusa di sequestro rivolta a Salvini è una scatola vuota
Matteo Salvini/Ansa
Nessuna legge garantisce al migrante l’ingresso automatico. Lo stop alla Gregoretti (di solo quattro giorni) era giustificato.

Le questioni che finora hanno tenuto il campo, con riguardo all’accusa di sequestro di persona formulata a carico di Matteo Salvini per la vicenda della nave «Gregoretti», sono state quasi esclusivamente quella della giustificabilità o meno della sua condotta, a fronte dell’interesse nazionale in vista del quale essa sarebbe stata posta in essere, e quella della configurabilità o meno di una corresponsabilità nel reato da parte del presidente del Consiglio dei ministri.

Il che è del tutto naturale, poiché tali questioni erano indubbiamente quelle che presentavano i profili di maggior interesse politico, nella pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere sulla quale doveva intervenire la decisione, essenzialmente politica, del Senato. Ma, avendo ormai deciso il Senato nel senso dell’accoglimento, vale forse la pena di verificare un po’ più da vicino un’altra questione, rimasta finora in ombra, nonostante che essa sia quella di maggiore e fondamentale importanza: la questione, cioè, di quale sia o possa essere il fondamento propriamente giuridico dell’accusa sulla quale i giudici dovranno a questo punto necessariamente pronunciarsi.

In altri termini, se il reato di sequestro di persona possa essere o no astrattamente configurato, a prescindere dalle finalità che potrebbero, in ipotesi, renderlo non punibile come pure dalla sua estensibilità o meno ad altri soggetti.

Al riguardo va brevemente ricordato che il reato di sequestro di persona consiste, secondo la secca e lapidaria definizione offerta dall’articolo 605 del codice penale, nel fatto di chi «priva taluno della libertà personale». Ora, perché taluno possa dirsi privato ad opera di un altro della propria libertà personale, occorre che si trovi in una situazione tale per cui avrebbe diritto e possibilità di muoversi a suo piacimento se ciò non gli fosse dall’altro materialmente impedito. Occorre quindi chiedersi se tale fosse la situazione nella quale si trovavano i «migranti» ospitati a bordo della nave Gregoretti.

Il tribunale dei ministri di Catania sembra non essersi neppure posto un tale interrogativo ma aver dato implicitamente per scontata l’esistenza della suddetta situazione. Si legge, infatti, nella richiesta di autorizzazione a procedere, a sostegno della ritenuta configurabilità del reato di sequestro di persona, che, essendo stata avanzata il 27 luglio 2019, dalla nave Gregoretti, la richiesta di assegnazione del Pos («Place of safety») nel quale effettuare lo sbarco dei migranti, ed essendo stata ritardata la risposta a tale richiesta, dietro precise direttive del ministro dell’Interno, fino al 31 luglio, ciò avrebbe dato luogo ad una «situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse», protrattasi per tutto il lasso di tempo intercorso fra le due date suddette, «con conseguente apprezzabile limitazione della libertà di movimento dei migranti, integrante l’elemento oggettivo del reato ipotizzato». Tradotto dal «giuridichese», questo vuol dire, in sostanza, che, secondo il Tribunale, dovendo essere immediatamente accolta la richiesta di assegnazione del Pos. avanzata il 27 luglio, i migranti avrebbero avuto diritto a sbarcare fin dalla stessa data, per cui l’essere stato loro negato tale diritto fino al 31 luglio, li avrebbe resi vittime di un sequestro di persona.

Il punto debole di tale ragionamento sta nel fatto che i migranti non hanno, solo perché tali, titolo giuridico ad una immediata accoglienza nel territorio dello Stato al quale sono diretti. Ciò comporta che, quando raggiungano, come nel caso in questione, il confine marittimo a bordo di una nave, ben possono essere trattenuti a bordo fino a quando non vengano, con apposito provvedimento, autorizzati allo sbarco, in vista dell’attuazione delle previste procedure di identificazione e di acquisizione delle eventuali richieste di protezione internazionale; procedure la cui obbligatorietà implica, peraltro, anche una ulteriore limitazione della loro libertà personale, non potendo esse trovare attuazione se non impedendo che gli interessati si allontanino a loro piacimento, facendo così perdere le loro tracce. In assenza, quindi, di un preesistente, immediato diritto allo sbarco, il fatto che i migranti debbano rimanere a bordo della nave fino a quando non intervenga il provvedimento di autorizzazione non può in alcun modo dar luogo alla configurabilità del sequestro di persona.

A tutto voler concedere potrebbe semmai profilarsi, in astratto, l’ipotesi del molto meno grave reato di rifiuto di atti d’ufficio, previsto dall’articolo 328 del codice penale, se ed in quanto si ritenga che il provvedimento in questione rientri tra quelli da adottarsi per taluna delle ragioni indicate nella medesima norma (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità) e che l’adozione debba aver luogo «senza ritardo».

Ma anche con riguardo a tale reato sarebbe poi estremamente difficile arrivare alla conclusione che l’ex ministro dell’Interno se ne sia reso effettivamente responsabile. Ammesso pure, infatti, che l’autorizzazione allo sbarco sia da ricomprendere, per un profilo o per l’altro, tra i provvedimenti rispondenti ai suddetti requisiti, resta comunque il fatto che non è normativamente previsto alcun termine fisso entro il quale essa debba essere rilasciata. E non può certo ragionevolmente sostenersi che ecceda i limiti della normale tollerabilità il decorso di soli quattro giorni tra la richiesta di assegnazione del Pos ed il suo accoglimento, tanto più in quanto (come risulta dalla stessa richiesta di autorizzazione a procedere) nel medesimo lasso di tempo era stato già provveduto a risolvere i casi che potevano essere considerati di maggiore urgenza, vale a dire quelli costituiti dalla presenza, tra i migranti, di una donna incinta e di 16 soggetti ritenuti di età minore. La donna, infatti, era stata sbarcata, unitamente al marito ed ai due figli minori, già dal primo giorno, e tutti gli altri minori erano stati sbarcati due giorni dopo. Quanto agli altri migranti, soltanto in data 31 luglio era stata depositata una relazione sanitaria dalla quale risultava che parecchi di essi erano affetti da scabbia, e nello stesso giorno, come già ricordato, era quindi intervenuta l’autorizzazione allo sbarco.

Da tutto ciò si potrebbe forse essere indotti a pensare che Matteo Salvini, al di là della rituale e scontata manifestazione di fiducia nella magistratura, da lui espressa dopo la decisione del Senato, abbia anche, oggettivamente, fondati motivi per essere ottimista circa l’esito del processo che dovrà subire. Ma qualcuno potrebbe anche essere tentato di ricordargli un famoso detto a suo tempo attribuito a Leo Longanesi: se ti accusano di aver rubato la torre di Pisa e di essertela portata a casa, prima di tutto scappa all’estero; poi si vedrà.

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