Fino a qualche anno fa pareva un’emergenza nazionale, ma da tempo di omofobia si parla meno. Si è provato a riattualizzare il tema dopo il recente e drammatico duplice omicidio di Camaiore che il 24 giugno scorso ha visto Piero Moriconi, 63 anni, uccidere a colpi di fucile Mirko Moriconi di 24 anni e Kety Andreoni di 52, il figlio e la moglie.
La tesi inizialmente sostenuta era infatti che, alla base di questa strage familiare, vi fosse la non accettazione paterna dell’omosessualità del figlio – ipotesi plausibile ma difficile da considerare come esclusiva, visto che è presto pure emerso come il giovane fosse reduce da problemi di tossicodipendenza ed avanzasse spesso richieste di soldi che potevano aver esasperato il padre. Il contesto in cui si è consumato l’orrore, ora all’esame degli inquirenti, era probabilmente più articolato rispetto a come inizialmente presentato tirando in ballo la sola omofobia. Non è la prima volta.
Se infatti, da un lato, è indubbio che l’intolleranza purtroppo esista, dall’altro sono anni che casi anche clamorosi di asserita violenza omofobica poi si rivelano diversi da quanto apparivano. Si pensi alla vicenda dell’americano Matthew Shepard, brutalmente ucciso nell’ottobre 1998, poco prima del suo ventiduesimo compleanno. Si disse che era stato ucciso in quanto omosessuale e così il giovane divenne presto una icona del movimento arcobaleno internazionale. Quando però il giornalista gay Stephen Jimenez diede alle stampe The Book of Matt (Steerforth Press, 2013) – libro inchiesta costato 13 anni di lavoro, viaggi in 20 Stati Usa e un centinaio di fonti intervistate – emerse che Shepard non era purtroppo estraneo al mondo della droga, che conosceva i suoi carnefici con cui aveva perfino avuto rapporti intimi. Anche in quel caso quindi, per dirla col Giulio Andreotti interpretato da Toni Servillo ne Il divo (2008), «la situazione era un po’ più complessa».
Ma torniamo alla presunta emergenza omofobia e al fatto che non solo, in Italia, non è mai stata documentata come tale, ma da anni risulta in forte riduzione. Lo dimostrano in modo chiaro i dati pubblicati nel report dell’Oscad, acronimo di Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, organismo interforze della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri che, dal 2010, anno della sua istituzione, raccoglie segnalazioni sui crimini d’odio. Ebbene, grazie ai dati Oscad sappiamo che le segnalazioni relative a crimini o discorsi d’odio basati sull’orientamento sessuale, se nel 2019 erano arrivate ad essere 95, poi sono progressivamente calate e nell’ultimo anno di cui sono resi pubblici i dati, il 2023, risultano essere state 58: un calo del 39%. Analogamente, le segnalazioni relative a crimini o discorsi d’odio basati sull’identità di genere, se nel 2019 erano arrivate ad essere 10, nel 2023 sono risultate appena 6 (un calo del 40%) e in oltre un decennio di rilevazioni non sono mai arrivate ad essere 15.
Se si considera che questa riduzione di segnalazioni avviene in assenza di una legge contro l’omotransfobia, si può ben comprendere quanto essa non sia – e non sarebbe – così indispensabile; a maggior ragione in un Paese cattolico e tollerante come l’Italia. Sì, perché anche se non è politicamente corretto ricordarlo, nella nostra penisola l’omosessualità fu depenalizzata nel lontano 1889, ben prima della Svizzera (1942), dell’Inghilterra (1967), dell’Austria (1971) della Norvegia (1972), della Spagna (1978), della Francia (1982), d’Israele (1988) e della Germania (1994). Strano che un dato storico così lampante non venga quasi mai ricordato. Forse perché, se lo si facesse, decadrebbero il mito «del Paese oscurantista» e l’idea che una legge contro l’omotransfobia sia indispensabile per fermare la violenza contro le persone di tendenze omosessuali. Una tesi, quest’ultima, che appare smentita da numerosi esempi internazionali.
Prendiamo il Regno Unito, che una decina di anni fa era saldamente in testa alla classifica europea per i diritti Lgbtq. Ebbene, ciò nonostante – e a dispetto di un ordinamento giuridico che riconosce con forza questi diritti – la scorsa estate Halima Begum, dirigente di organizzazioni benefiche britannico-bengalese e amministratrice delegata di Oxfam Uk, segnalava che «oggi non rientra nemmeno tra i primi 20. Nel 2025, il Regno Unito è sceso di ulteriori sei posizioni, arrivando al 22° posto su 45 Paesi». Il tracollo inglese nelle classifiche arcobaleno non è però il solo esempio della probabile inutilità delle leggi pro Lgbt. C’è anche il caso della Spagna, Paese dove con la Legge 51/2003 sulle pari opportunità nonché diversi articoli del codice penale prevedono esplicitamente la non discriminazione per orientación sexual. Inoltre va ricordato come, nell’ottobre del 2014, la Catalogna abbia approvato una legge contro l’omofobia pionieristica a livello europeo, volta a prevenire e sanzionare le discriminazioni e le violenze basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Non a caso oggi la Spagna guidata da Pedro Sánchez è considerato il Paese più gay friendly d’Europa. Peccato che le violenze contro le persone non eterosessuali siano tutt’altro che scomparse. Anzi, risultano in vertiginoso aumento.
Fa testo a questo proposito il report Estado del Odio 2026 presentato il 16 aprile scorso dall’organizzazione Felgtbi+, con l’Instituto de Políticas y Bienes Públicos (Ipp) del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo (Csic). L’indagine, basata su 800 interviste, ha rilevato come dal 2024 al 2025 le molestie di matrice omotransfobica siano cresciute dal 20 al 36%, le discriminazioni dal 23 al 29%, le aggressioni fisiche dal 7 al 22%. Solo nell’ultimo anno considerato, il 54% degli intervistati ha subito – di persona oppure on line – una qualche forma di odio anti-Lgbt. Forse davanti a questi dati bisognerebbe riflettere. Invece il fronte Lgbt preferisce far finta di nulla. Oppure rilancia dicendo che il vero terreno di cambiamento non è l’azione penale (e allora perché la si chiede?), bensì l’educazione nelle scuole.
Ma le prove della presunta utilità dei corsi antibullismo nelle scuole dove sono? Per rispondere a questa domanda, non di rado si cita uno studio del 1993, intitolato The effects of education on homophobic attitudes in college students. In quell’indagine, un team di ricercatori suddivise un insieme di studenti di una università cattolica statunitense in due gruppi a cui furono mostrati due differenti filmati sull’omosessualità: uno dava uno sguardo biologico al tema, l’altro più morale. Ebbene, è risultato – previa somministrazione di un questionario – che gli studenti che avevano visto il primo video fossero «meno omofobici». Problema: i questionari furono somministrati subito dopo l’esposizione dei video e sondarono, com’è inevitabile, opinioni. Ma sui comportamenti effettivi di quegli studenti, magari anni dopo, non sappiamo nulla. Le prove dell’utilità delle lezioni Lgbt nelle scuole restano dunque zero.

Aldo Rocco Vitale: «Una legge non serve. Sbagliato proteggere solo certe categorie»
Al di là di dati e statistiche, molte perplessità sulle norme contro l’omotransfobia sono di carattere eminentemente giuridico. Per questo La Verità ha scelto di parlarne con Aldo Rocco Vitale, 43 anni, professore associato di Filosofia del diritto all’Università Europea di Roma. Autore di numerosi testi sui temi etici quali L’eutanasia come problema biogiuridico (FrancoAngeli, 2017) e Orbite veloci intorno al diritto. Scorci di universo giuridico osservati da un rationauta (Giappichelli, 2024), Vitale ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche ed è socio del Centro studi Rosario Livatino.
Professore, sin dai tempi del ddl Zan è sempre stato molto scettico riguardo ad una legge contro l’omofobia. Cosa non la convince?
«Non mi convincono molteplici aspetti. Più di tutto non mi convince l’ipergiuridificazione dell’esistenza, come se la legge in genere, e quella penale in particolare, godessero di una onnipotenza assoluta in grado di correggere tutti i problemi della nostra vita. Si tratta di una visione erronea, e molto diffusa, del diritto, oltre che del tutto ingenua. Il diritto, infatti, lungi dall’essere tale è spesso impotente, ed è questa sua specifica caratteristica che serve a distinguere, per esempio, un ordinamento di uno Stato totalitario da quello di uno Stato di diritto: nel primo caso si pretende che l’azione dello Stato tramite la legge si capillarizzi in ogni interstizio della vita, compresa la coscienza, mentre nel secondo caso c’è un limite anche al raggio d’azione delle norme, perfino dinnanzi al male. La distinzione di una tale consapevolezza, del resto, informa la differenza tra l’essere un mero leguleio e l’essere un vero giurista, poiché il primo professa la presunta onnipotenza della legge, mentre il secondo confessa la strutturale indigenza del diritto. Questo non significa che il diritto non serva a nulla, ovviamente, ma che neanche può servire a tutto».
Eppure molti Paesi europei, viene ripetuto, una norma del genere l’hanno varata.
«Questo “esotismo giuridico” tanto di moda oggi, specialmente nella provinciale Italia, non mi ha mai sedotto, anzi lo trovo alquanto superficiale e teoreticamente fragile. Bisogna guardare alla natura delle cose e delle norme in particolare a prescindere da ciò che fanno i vicini e i lontani, poiché ciò che bisogna tenere presente sono la giustizia e la razionalità di una norma in sé stessa considerata. Se il mio vicino di casa gira nudo in giardino, non vuol dire che siamo tutti autorizzati o obbligati a fare lo stesso. Ciascuno poi ha la propria tradizione giuridica».
Parlando di norme come il ddl Zan lei le ha paragonate a «quei lupi travestiti da agnelli che, proponendosi come salvatori del mondo, proprio il mondo finiscono per divorare». Cosa intendeva dire?
«Quando fu presentata la suddetta proposta di legge, emersero subito tutte le difficoltà ad essa inerenti: la delimitazione idonea di una precisa fattispecie criminosa tale da non violare principi fondamentali dell’alveo penale – principio di legalità, principio di materialità, principio di proporzionalità, eccetera -; la sua eventuale compatibilità con diritti e libertà di livello costituzionale come la libertà di coscienza, la libertà di culto, la libertà di parola e di pensiero; il rispetto del principio di realtà, per cui se davvero si crede nella forza razionale del diritto e nell’universalità della dignità umana non è necessario creare tante fattispecie criminose quante sono le ipotetiche categorie umane che si intendono proteggere. L’essere umano è una unitaria dimensione di senso e di dignità che sebbene possa declinarsi secondo le specifiche individualità non può mai essere frammentata – per di più attraverso i formalismi astratti della legge – in molteplici sottocategorie che si risolvono nel paradosso di negare ciò che affermano e di affermare ciò che negano. Se si vuole salvare l’umano occorre salvare il senso del diritto, e viceversa, se si vuole salvare il senso del diritto occorre salvare l’umano, cioè la sua universalità irriducibile ai coriandoli ideologici odierni».
C’è chi ha detto che una legge contro l’omotransfobia sarebbe addirittura incostituzionale. Secondo lei perché?
«Beh, i motivi sarebbero tanti. Uno su tutti il rispetto del principio di uguaglianza e della sua coerenza logica interna. Se assumo che Aldo sia uguale a Giuliano, non posso poi pretendere una tutela rafforzata che protegga Aldo ed escluda Giuliano, specialmente in assenza di motivi di ragione e soltanto in virtù di apriorismi ideologici».
Ma se in Italia una persona subisce violenza in ragione del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere? Come si può punire adeguatamente una tale aggressione?
«Le norme, i metodi e le tecniche già ci sono. C’è tutta la griglia delle aggravanti su cui si potrebbe lavorare; si potrebbero comunque inasprire le pene edittali oggi in vigore; si potrebbe anche prevedere l’esclusione dagli eventuali benefici penitenziari. Le soluzioni non ideologiche ci sono: ma chi vuole davvero adottarle? A tal fine mi permetta di ricordare il prezioso volume dal titolo Legge omofobia, perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo, edito da Cantagalli, nel 2021, a cura di Alfredo Mantovano, in cui il predetto testo di legge Zan fu sottoposto a serrata critica giuridica, in modo masticabile anche per i non giuristi: lo leggano i contrari al Ddl Zan, ma soprattutto i suoi sostenitori».
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