- Il giudice dà ragione a una donna che non si vaccinò dopo essere guarita: i moduli da firmare all’hub erano troppo vaghi.
- Il dottore, accusato di omissione di soccorso, seguì il suo assistito solo via telefono.
Lo speciale contiene due articoli.
La stagione del Covid è (purtroppo) ancora ben lontana dall’essere archiviata. Da un lato per motivi politici, visti i tentativi ancora in atto, benché per il momento respinti, di istituzionalizzare una governance sanitaria sovranazionale attraverso il Trattato pandemico dell’Oms e la riforma del Regolamento sanitario internazionale. Dall’altro, però, anche per questioni interne, come i casi dei danneggiati da vaccino (ancora in attesa di riconoscimento) e delle multe recapitate a persone con più di 50 anni ritenute inadempienti all’obbligo vaccinale. Quanto alle sanzioni pecuniarie, al momento rinviate fino al 31 dicembre grazie a un emendamento al decreto Milleproroghe, alcune volte ci pensano i tribunali a sanare le controversie.
Come nel caso di un giudice di pace di Roma che, lo scorso 28 maggio, ha accolto il ricorso di una donna che ha contestato la presunta violazione dell’articolo 4 quater del decreto legge numero 44 del 2021, ossia l’articolo che prevedeva l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.
Una vittoria degli avvocati che hanno curato gli interessi della donna multata, Lucia Desiderio, Stefano Galeani e Antonella Fusco, i quali hanno presentato un ricorso denso di motivazioni sia procedurali sia di merito, cioè relative alla legittimità stessa dell’atto sanzionatorio. Ciò che risulta particolarmente interessante è che il giudice di pace, a differenza di altri casi, nella sua sentenza ha spiegato i motivi per cui la base giuridica di queste multe è tutt’altro che solida. Nello specifico, e come vedremo a breve, viene riconosciuto che le informazioni sulla sicurezza dei sieri anti Covid presenti nei moduli da firmare prima di sottoporsi all’inoculazione non erano sufficienti a garantire un autentico consenso informato. Una valutazione ormai riscontrata in più di un caso giudiziario, a testimonianza che le battaglie giuridiche, per quanto lunghe e dispendiose (e magari non risolutive), valgono la pena di essere combattute.
A marzo del 2023, la donna che ha presentato e vinto il ricorso si è vista notificare la sanzione pecuniaria di 100 euro – emessa però a novembre del 2022 – per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale entro il 15 giugno 2022, termine ultimo stabilito dal decreto. Successivamente, il 12 aprile 2023, gli avvocati Desiderio, Galeani e Fusco depositavano il ricorso con tutte le motivazioni annesse.
L’Agenzia delle Entrate e il ministero della Salute si sono poi costituiti, attraverso l’avvocatura di Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, ribattendo punto per punto – nella memoria difensiva – alle motivazioni dei legali. Il ministero ha addirittura dedotto la carenza di legittimazione passiva, ossia ha sostenuto di non essere il soggetto giuridicamente idoneo a essere coinvolto nel procedimento specifico, istanza che tuttavia il giudice ha rigettato. D’altra parte stupisce che anche il ministero, oggi non più guidato da Roberto Speranza ma da una figura nominata dal centrodestra, Orazio Schillaci, abbia voluto costituirsi, visto anche il parere della maggioranza sulle sanzioni.
«Considerato che la ricorrente con documentazione ha fornito prova di aver contratto il virus in data 18 febbraio 2022 come da certificato di guarigione, depositato in atti, e comunque in atti non vi è prova sufficiente della volontà della ricorrente di non sottoporsi all’obbligo vaccinale per contrastare il Covid», si legge nella sentenza, «posto che le informazioni sulla sicurezza e sui rischi della vaccinazione apposte sulla modulistica da sottoscrivere al momento della vaccinazione non erano sufficienti per sottoscrivere un consenso informato e consapevole; del resto l’amministrazione sul punto nulla ha dedotto, pertanto, per i sopra esposti motivi, per mancanza di prova di effettiva responsabilità della ricorrente, in accoglimento del ricorso, (il giudice di pace, ndr) annulla la sanzione applicata».
In altre parole, il giudice ha prima di tutto evidenziato che, essendo la ricorrente guarita dal Covid nel febbraio del 2022, non poteva essere ritenuta inadempiente all’obbligo vaccinale. In secondo luogo, però, ci ha tenuto a precisare che, anche qualora non avesse contratto il virus e non fosse stata, pertanto, automaticamente esentata dall’inoculazione, i vizi relativi al consenso informato – che tale non era, secondo le sue valutazioni – avrebbero comunque comportato l’annullamento della sanzione. Una sottolineatura forse nemmeno necessaria, ma che denota una presa di posizione coraggiosa rispetto alle storture giuridiche del periodo pandemico.
«Si tratta di un riconoscimenti importante», hanno commentato alla Verità gli avvocati Lucia Desiderio, Stefano Galeani e Antonella Fusco. «A differenza di altri casi dove i giudici, per evitare il rischio di esprimersi, si sono aggrappati a motivazioni procedurali per annullare la sanzione, questa volta invece qualcuno ha preso posizione sul fatto che il cosiddetto consenso informato, in realtà, non era affatto un consenso».
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