È stato opportunamente ricordato da Carlo Tarallo, sulla Verità del 2 settembre scorso, che nell’originario programma dell’attuale governo c’era l’introduzione dell’elezione popolare diretta del presidente della Repubblica, definita da Giorgia Meloni, in una sua dichiarazione del 4 maggio 2022, come «la strada maestra per dare alla nazione una democrazia efficiente e capace di decidere».
Ma, com’è noto, quest’idea può dirsi poi, almeno per questa legislatura, del tutto abbandonata, a seguito – anche se non come necessaria conseguenza – dell’esito negativo del referendum popolare sulla riforma della giustizia. Trattandosi, però, di un’idea che, se ben presentata, verosimilmente raccoglierebbe consenso, oltre che nell’elettorato di centrodestra, anche in una parte, almeno, di quello di centrosinistra – ad onta della presumibile opposizione degli organi dirigenti dei partiti della stessa area politica – varrebbe la pena (come lascia capire anche Tarallo) che fosse inserita tra quelle più qualificanti del futuro programma dell’attuale coalizione governativa.
L’elezione diretta del presidente della Repubblica
E va osservato, a tale proposito, che la sua realizzazione, oltre all’ovvia modifica dell’art. 83 della Costituzione, che attualmente indica come organo preposto all’elezione del presidente della Repubblica il Parlamento in seduta comune, non richiederebbe sostanziali modifiche delle norme che stabiliscono gli attuali poteri del capo dello Stato.
Questi, infatti, già ora, sono, sulla carta, ben più penetranti di quanto comunemente si creda. Spetta, ad esempio, al presidente della Repubblica, indipendentemente, a rigore, dall’esito delle elezioni, la nomina del presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di lui, dei ministri; ed il governo, così formato, una volta prestato giuramento, entra nel pieno esercizio delle sue funzioni, per cui, anche se non ottiene la fiducia del Parlamento, resta in carica per la c.d. e non meglio definita «ordinaria amministrazione».
Ciò significa che spetta ad esso anche la gestione di nuove elezioni, ove il presidente si avvalga del potere, che pure gli è proprio, di sciogliere, se vuole, le Camere che hanno negato la fiducia, senza altro obbligo se non quello di «sentire» preventivamente i loro presidenti, dal cui parere egli non è poi in alcun modo vincolato.
E ancor più penetranti sono diventati, quei poteri, nella prassi degli ultimi decenni, con particolare riguardo alla materia dei decreti legge, sul contenuto dei quali si dà ormai per ammessa la necessità del preventivo consenso del presidente della Repubblica, pur disponendo, l’art. 77, secondo comma, della Costituzione che essi sono adottati sotto la sola responsabilità del governo.
Né può affatto escludersi che la norma costituzionale per la quale il presidente della Repubblica, tra l’altro, «autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo» possa, in prosieguo, essere interpretata, diversamente da quanto finora avvenuto, nel senso di attribuire a tale autorizzazione un carattere di piena discrezionalità. Il che, senza che la stessa norma muti di una virgola, trasferirebbe, di fatto, al presidente della Repubblica una gran parte del c.d. potere di indirizzo politico che l’art. 95 attribuisce formalmente al presidente del consiglio dei ministri.
I poteri del Quirinale e l’anomalia costituzionale
Non appare quindi azzardato affermare che l’eventuale elezione diretta del capo dello Stato, lungi dal costituire un elemento dissonante rispetto al ruolo che al medesimo è assegnato nella Costituzione e che, di fatto, è venuto o potrebbe venire ad assumere, eliminerebbe, invece, quella che può ritenersi una macroscopica anomalia, quale ravvisabile nella forte rilevanza, anche politica, di quel ruolo a fronte della sua attribuzione ad un soggetto privo di diretta investitura popolare.
Quella dell’elezione diretta del capo dello Stato non sarebbe però l’unica delle proposte di modifica costituzionale da inserire nel programma elettorale del centrodestra. A essa sarebbe infatti da aggiungere un’altra proposta, già avanzata a suo tempo dalla Lega ma poi bloccata in Commissione per la sua ritenuta eterogeneità rispetto al contenuto del disegno di legge sulla riforma della giustizia, in cui avrebbe dovuto essere inserita. Il suo oggetto era l’art. 117, primo comma, della Costituzione che, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, impone al legislatore interno, in aggiunta all’obbligo del rispetto della Costituzione, anche quello del rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
L’articolo 117 della Costituzione e i vincoli europei
Un’aggiunta, quella ora detta, che ben a ragione un insigne giurista come Geminello Preterossi, nell’intervista comparsa sulla Verità del 30 giugno 2025, ha definito «sciagurata». Essa, infatti, comporta che qualsiasi trattato internazionale al quale l’Italia abbia aderito e qualsiasi regolamento o direttiva dell’Unione europea abbiano, per il legislatore interno, la stessa efficacia vincolante di una norma costituzionale, salvo il caso estremo di un loro eventuale contrasto con i non meglio identificati «principi fondamentali» della Costituzione, seconda la teoria dei c.d. «controlimiti» elaborata dalla Corte costituzionale.
Il risultato è che ogni norma di legge interna che appaia in contrasto con norme europee o con obblighi derivanti da trattati internazionali può, su iniziativa di qualsiasi giudice chiamato ad applicarla, essere dichiarata incostituzionale per violazione del citato art. 117 della Costituzione. Il che si pone in plateale contrapposizione al fondamentale e da sempre indiscusso principio secondo cui la violazione di un accordo internazionale, anche per effetto di una norma interna introdotta o mantenuta da uno degli Stati contraenti, può dar luogo soltanto a responsabilità di quest’ultimo nei confronti degli altri Stati o dell’organismo sovranazionale (com’è l’Unione europea) creato da quell’accordo, ma non può mai comportare, di per sé, che quella norma perda automaticamente la sua efficacia.
Questo, infatti, può essere soltanto il frutto di una valutazione di chi, nello Stato interessato, detiene il potere politico, qualora, nel bilanciamento fra le possibili conseguenze della soppressione della norma e quelle del suo mantenimento, in violazione di un accordo internazionale, ritenga che l’interesse nazionale faccia propendere per l’accettazione delle prime.
La proposta di riforma per restituire autonomia al legislatore
Atteso il non eccelso livello di popolarità che, negli ultimi anni, sembra raggiunto, almeno in Italia, dall’Unione europea, appare ragionevole pensare che l’inserimento nel programma elettorale della modifica dell’art. 117, primo comma, della Costituzione che lo riporti alla sua originaria formulazione, eliminando il riferimento (non richiesto neppure dal Trattato europeo) ai vincoli comunitari ed agli obblighi internazionali, troverebbe largo consenso nella pubblica opinione.
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