Il ministero dell’Interno impugnerà davanti alla Corte di Cassazione i provvedimenti del tribunale di Catania, che ha negato la convalida del trattenimento di quattro migranti irregolari: la fondatezza dei richiami giuridici, contenuti nei provvedimenti, sarà quindi sottoposta al vaglio di un altro giudice.
È quanto si apprende da fonti del Viminale. Dal ministero dell’Interno si fa notare che la procedura accelerata di frontiera è uno degli aspetti che, già contenuto nella direttiva europea 33/2013 dell’Ue, trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo, in fase di perfezionamento. E che il governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro. Peraltro, relativamente a due dei provvedimenti di non convalida del trattenimento, si tratta di due cittadini tunisini destinatari di provvedimenti di espulsione già eseguiti e ciononostante rientrati nel territorio italiano. Nel corso dell’udienza per la convalida hanno invocato in un caso la protezione per la necessità di «fuggire perché perseguitato per caratteristiche fisiche che i cercatori d’oro, secondo credenze locali, ritengono favorevoli». Un altro «per dissidi con i familiari della ragazza, i quali volevano ucciderlo ritenendolo responsabile del decesso di quest’ultima».
I problemi sollevati dal tribunale di Catania sono anche di ordine costituzionale: nel documento si citano l’articolo 10 e il 13 della Carta. Il primo recita: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Il secondo: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza», si legge ancora all’articolo 13 della Costituzione, «indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».
Del resto, al di là dei proclami ufficiali, più di una voce di maggioranza conferma alla Verità che una situazione di questo genere era stata messa in conto. E ora che succederà? Il ricorso in Cassazione verrà presentato nelle prossime ore, ma è facilmente prevedibile che la questione arriverà fino alla Corte costituzionale, che potrebbe bocciare definitivamente i provvedimenti del governo in materia di trattenimento degli immigrati, per non parlare della Corte di giustizia europea. Potrebbe essere il Parlamento a intervenire per modificare le parti più «vulnerabili» dal punto di vista giuridico del decreto del 14 settembre 2023, che indica l’importo e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero, durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. Siamo di fronte, com’è evidente, a un tortuoso percorso politico e giudiziario, a meno che la politica non prenda in pugno la situazione e intervenga con altri provvedimenti.
Ieri in serata, Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, ha commentato su X: «Serve una profonda riforma della giustizia», pubblicando le motivazioni della sentenza. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno, c’è da scommetterci, all’insegna delle polemiche.
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