Adoperando una di quelle misteriose alchimie che fanno la delizia dei «giuristi» ma lasciano sconcertate e perplesse le persone di comune buon senso, la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza numero 130/2023, ha, per un verso, ritenuto illegittima, per contrasto con l’articolo 36 della Costituzione (sul diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione adeguata), la norma che consente di differire fino a 12 mesi dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ai pubblici dipendenti; per altro verso ha però dichiarato inammissibile la relativa questione di costituzionalità (lasciando, quindi, di fatto, sopravvivere per ora la suddetta norma) avendo ritenuto che, atteso il «rilevante impatto» che sui conti pubblici deriverebbe dall’eliminazione del differimento, solo il legislatore, nella sua discrezionalità – da reputarsi, però, «temporalmente limitata» – potrebbe (e dovrebbe) adottare i provvedimenti per addivenire, con la necessaria «gradualità», alla suddetta eliminazione.
Non è certo il caso di entrare, qui, nel merito circa il fondamento o meno della ritenuta contrarietà della norma in questione al citato articolo 36 della Costituzione che diamo, quindi, per scontata. Quel che mette conto, però, osservare è che, ancora una volta, e per l’ennesima volta, la Corte costituzionale si è arrogato il ruolo di «precettrice» del legislatore, assegnandogli il «compito» da svolgere e avvertendolo, inoltre, che deve farlo entro un termine breve, anche se (in questo caso) non preventivamente determinato. Il che- come altre volte è stato segnalato non solo da chi scrive ma anche da altri e ben più autorevoli commentatori – costituisce una palese esondazione dai compiti istituzionali della Corte, quali definiti dagli articoli 134-137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali numero 1/1948, 1/1953 e 87/1953. Da nessuna di tali norme, infatti, è dato desumere che la Corte, investita della questione di costituzionalità di una legge o di un altro atto avente forza di legge, possa riconoscere il sostanziale fondamento della stessa questione e, al tempo stesso, lasciar sopravvivere la legge impugnata nell’attesa di un asseritamente doveroso intervento del legislatore che valga a colmare il vuoto normativo o ad impedire altro inaccettabile danno che la sua immediata scomparsa verrebbe a determinare.
Ciò non significa, ovviamente, che di tali ipotetiche conseguenze la Corte non debba tener conto. Significa, invece, soltanto, che, qualora ne ravvisi l’esistenza, dovrebbe valutare se esse sarebbero o meno tali per cui la eliminazione della legge ritenuta incostituzionale per contrasto con una determinata norma della Costituzione darebbe luogo, nell’immediato, alla lesione di interessi o diritti tutelati da altre norme contenute nella stessa Costituzione e da considerarsi di pari o superiore livello.
Costituisce, infatti, principio assolutamente pacifico, più volte ribadito anche dalla stessa Corte costituzionale, che non esistono diritti o interessi ai quali sia da attribuire, «a priori», prevalenza rispetto ad altri che, al pari dei primi, siano protetti e garantiti a livello costituzionale.
Deve, invece, stabilirsi, di volta in volta, a quali di essi sia da riconoscere la prevalenza, quando una norma sospettata di incostituzionalità ne leda alcuni ma ne protegga, al tempo stesso, altri. In sintesi, quindi, i casi sono due: o gli inconvenienti prodotti dalla eventuale eliminazione della norma ritenuta incostituzionale non sarebbero tali da determinare, nell’immediato, la lesione di diritti o interessi di pari o superiore rilievo costituzionale, e allora la norma non potrebbe che essere dichiarata incostituzionale, lasciandosi al legislatore la valutazione circa l’opportunità o meno di un intervento che valesse ad eliminare o ridurre quegli stessi inconvenienti; oppure, verificandosi il caso contrario, la riscontrata incostituzionalità, in sé e per sé, della norma sottoposta al giudizio della Corte, dovrebbe ritenersi «compensata» e, quindi, «neutralizzata» dalla incostituzionalità degli effetti ai quali la sua eliminazione darebbe luogo. Ragion per cui la relativa questione di costituzionalità dovrebbe essere, puramente e semplicemente, respinta o dichiarata inammissibile, senza essere accompagnata dalla pretesa (addirittura con l’imposizione di termini più o meno perentori), di un qualsivoglia intervento correttivo del legislatore; intervento del quale potrebbe, tutt’al più, formularsi un mero auspicio. A siffatte pretese, quindi, il legislatore dovrebbe sentirsi perfettamente libero di aderire o meno, avendo riguardo solo a valutazioni di natura politica, rientranti, come tali, nella sua esclusiva competenza.
Inutile dire che quanto finora illustrato è lontano le mille miglia da ciò che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, sostenuta da gran parte della dottrina, ritiene ormai definitivamente acquisito, come confermato anche, ultimamente, dalle pubbliche esternazioni dell’attuale presidente della stessa Corte nonché dal comunicato emesso pochi giorni fa all’esito del IV incontro quadrilaterale tra le Corti Costituzionali (o equivalenti), d’Italia, Francia, Spagna e Portogallo.
Ciò non significa, però, che a tale ritenuta acquisizione si debba prestare rassegnata acquiescenza, per poi continuare, magari, a lamentarsi inutilmente, all’occasione, del fatto che, in Italia, la Consulta invada, con sempre maggiore disinvoltura, la sfera di attribuzioni che sarebbe propria del legislatore. È nota, benché di incerta attribuzione, l’espressione «calunniate, calunniate, qualcosa resterà». Parafrasandola, e con migliori intenzioni, si potrebbe quindi anche dire: «criticate, criticate, qualcosa resterà».
*Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione
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