Presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione
Quanto vale un accordo internazionale nelle aule di giustizia? Teoricamente, molto, quando il giudizio abbia ad oggetto persone e fatti che con esso abbiano a che vedere. In pratica, però, può anche avvenire che non valga nulla, qualora il giudice decida, nonostante il suo potenziale rilievo, di non tenerne alcun conto. Ed è questa, appunto, l’ipotesi che si verifica nella maggior parte delle decisioni giudiziarie nelle quali, nel corso degli ultimi anni, si è fatta questione, sotto vari profili, circa la liceità o meno del riaccompagnamento nel porto di Tripoli di «migranti» diretti in Italia, tratti in salvo al largo della costa libica. In tali decisioni si è costantemente dato per acquisito che il porto di Tripoli non poteva essere ritenuto «luogo sicuro», quale dev’essere quello nel quale, secondo la cosiddetta «legge del mare» (essenzialmente, la Convenzione di Amburgo del 1979, integrata dalle linee guida elaborate nel 2004 dall’Imo – International maritime organization) debbono essere condotti i naufraghi dalla nave che li abbia raccolti. A sostegno di ciò si è fatto sistematico richiamo a rapporti (non di rado alquanto datati) provenienti da numerose fonti – tra le quali, in particolare, Amnesty International e l’Unhcr (Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati), secondo cui i «migranti» erano sottoposti, in Libia, ad ogni sorta di vessazioni e violenze, in dispregio anche dei più elementari diritti umani. Di qui le conclusioni alle quali è giunta, ad esempio, in diverse occasioni, la Corte di Cassazione, affermando che: non doveva rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3 con la quale aveva speronato una motovedetta della Guardia di finanza che le impediva, come da ordini ricevuti, l’attracco nel porto di Lampedusa, avendo ella agito nell’esercizio del diritto di condurre i «migranti» da lei tratti in salvo in un «porto sicuro», tale non potendosi ritenere quello di Tripoli (sentenza n. 6626/2020); non dovevano rispondere dei reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, commessi in danno del comandante della nave Vos Thalassa, dalla quale erano stati tratti in salvo, tali Tijani Ibrahim e Amid Ibrahim, avendo essi agito in stato di legittima difesa, a fronte della dichiarata intenzione del suddetto comandante di consegnarli alla guardia costiera libica che li avrebbe sbarcati a Tripoli (sentenza n.15869/2022). Doveva invece rispondere del reato di abbandono di minori Giuseppe Sotgiu, comandante della nave italiana Asso 28 che, dopo aver soccorso in mare alcuni migranti di età minore, li aveva consegnati, su indicazione di una persona qualificatasi come ufficiale della guardia costiera libica, ad una motovedetta libica che li aveva condotti a Tripoli (sentenza n. 4557/2024).
Sulla stessa linea, recentemente, si è collocato il tribunale civile di Roma che, con una sentenza del 26 giugno scorso, ha condannato Corrado Pagani, comandante della nave Asso 29, unitamente alla società armatrice, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti, al risarcimento dei presunti danni subiti da taluni migranti che, anche stavolta, dopo essere stati soccorsi in mare, prima da una motovedetta libica e poi (essendo questa entrata in avaria) dalla suddetta nave, erano stati sbarcati a Tripoli, su concorde indicazione delle autorità italiane e libiche.
Ora, a parte le numerose critiche che potrebbero essere avanzate circa la fondatezza logico-giuridica di tali pronunce (e che, in effetti, per alcune, sono state espresse, a suo tempo, da chi scrive, su La Verità), vi è qui da osservare che in nessuna di esse (salvo un brevissimo cenno in quella n.15869/2022) risulta presa minimamente in considerazione l’esistenza di un accordo internazionale costituito dal «memorandum d’intesa» tra il governo italiano presieduto da Paolo Gentiloni e quello libico di Fayez Mustafa Serraj, ufficialmente riconosciuto dall’Onu, stipulato nel 2017 e tuttora vigente, in quanto successivamente rinnovato di tre anni in tre anni. In base ad esso, per quanto qui interessa, l’Italia si è impegnata a fornire e, di fatto, fornisce assistenza alla guardia costiera libica proprio per la lotta all’immigrazione clandestina diretta nel nostro Paese. Ciò significa che il porto di Tripoli, al quale vengono, di regola, ricondotti i «migranti» qualora siano intercettati e tratti in salvo dalla guardia costiera libica e che, peraltro, risulta aperto al normale traffico di merci e passeggeri, è considerato, dal governo italiano, piaccia o non piaccia, come un «porto sicuro»; il che trova conferma, del resto, nella posizione di quanti (nella multiforme galassia del sinistrismo politico, sociale e culturale), proprio per questa ragione, considerano «vergognoso» l’accordo in questione e ne reclamano a gran voce la cessazione.
Inutile dire che la magistratura non è certo tenuta a condividere l’opinione implicitamente contenuta nella linea d’azione del governo attuale (come pure, per la verità, di quelli di vario colore che l’hanno preceduto) circa la «sicurezza» del porto di Tripoli come luogo di sbarco dei «migranti» soccorsi in mare dalla guardia costiera libica. Il solo fatto dell’oggettiva esistenza di un valido accordo internazionale presupponente tale sicurezza dovrebbe, però, di per sé, impedire, a prescindere dai personali convincimenti del giudice, che una decisione giudiziaria possa basarsi (come invece è finora avvenuto) sulla presunzione assoluta e incontestabile di una universalmente nota e totale «insicurezza».
Quest’ultima, al pari della sua conoscenza da parte dei soggetti sulla cui condotta il giudice è chiamato a pronunciarsi, dovrebbe invece, secondo le regole generali, essere di volta in volta dimostrata, con onere a carico di chi la deduce, sulla base delle specifiche risultanze del caso concreto. Potrebbe derivarne, in molti casi, la pronuncia di decisioni molto diverse e, addirittura, opposte rispetto a quelle precedentemente passate in rassegna. Ma, con l’aria che tira (nonostante i presunti «venti di destra» che soffierebbero impetuosi sul nostro Paese e sull’intera Europa) il giudice che si mettesse su questa strada facilmente troverebbe poi qualche ostacolo su quella della sua progressione in carriera. E ciò lascia ben poco spazio alla speranza (o, visto da sinistra, al timore) che le cose possano, in tempi brevi, cambiare.
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