• Gli agenti assicurativi impugnano davanti al tribunale del Lazio l’applicazione italiana delle norme Ue: «Limiti agli intermediari indipendenti mentre si agevolano i grandi gruppi. Per i clienti sarà più difficile trovare prodotti adatti alle esigenze».
  • Più vincoli burocratici a senso unico e obbligo di avere un mandato per gli agenti: tutti i motivi del ricorso
  • Parla il presidente del sindacato nazionale agenti, Claudio Demozzi: «Con tale applicazione si rischia di mettere a repentaglio la concorrenza».

Lo speciale contiene tre articoli.

È in atto una battaglia tra gli agenti di assicurazione e l’Ivass, l’autorità di vigilanza del settore. Teatro dello scontro è il Tar del Lazio, al quale il sindacato degli agenti ha fatto ricorso contro il nuovo regolamento sulla distribuzione assicurativa, in vigore dal 1° ottobre, che sarebbe colpevole di limitare la libertà imprenditoriale e l’autonomia degli agenti professionisti e di arrecare un pregiudizio ai consumatori in conseguenza di un possibile freno alla libera concorrenza. Dietro le quinte si muovono gli enormi interessi di un sistema che, in Italia, è caratterizzato da una concorrenza ridotta, con pochi gruppi assicurativi che concentrano la raccolta.

La preoccupazione degli agenti è legata principalmente all’introduzione, con il nuovo Regolamento Ivass numero 40 del 2 agosto 2018, dell’obbligo per gli agenti di essere titolari di almeno un mandato da parte di una compagnia per poter mantenere l’iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi. Potrebbe essere un colpo di spugna sull’ormai affermato sistema delle collaborazioni tra intermediari assicurativi, che consente di offrire ai clienti anche polizze trattate da altri intermediari. Un sistema che non è mai stato visto di buon occhio dalle imprese di assicurazione.

Le collaborazioni tra intermediari si stanno affermando come modalità principale di esercizio dell’attività da parte di numerosi agenti che hanno scelto di rendere conto esclusivamente ai clienti e non alle compagnie mandanti. La nuova norma, invece, impone che le collaborazioni possano essere esercitate solo da agenti titolari di un mandato e prevede la cancellazione dal Registro degli agenti privi di mandato vietando loro ogni intermediazione. Il ricorso di Sna pone l’accento sull’inesistenza, nel Codice delle assicurazioni private, di previsioni che giustifichino le nuove regole, che dovrebbero pertanto essere considerate in contrasto sia con il codice sia con la legge sulle collaborazioni.

La direttiva europea sulla distribuzione assicurativa è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 68 del 21/5/2018. Ma le nuove norme, così come l’Ivass le ha tradotte nel Regolamento oggetto di contestazione al Tar, oltre a introdurre l’obbligo di mandato per gli intermediari indipendenti favorirebbe anche la disintermediazione del sistema. Ma chi ne trarrebbe vantaggio? Le compagnie, soprattutto quelle che puntano sui prodotti assicurativi standardizzati, la cui vendita potrebbe essere meglio organizzata attraverso reti dedicate, piuttosto che attraverso il sistema dei distributori consulenti, come gli agenti professionisti, che intermediano circa l’80% del mercato nel ramo danni.

Anche le banche, che non sono ancora riuscite, in Italia, a mettere a regime il sistema della bancassicurazione, potrebbero trarre dei vantaggi. È infatti noto il collegamento esistente tra le principali banche e le compagnie di assicurazione, nei capitali delle quali gli istituti di credito hanno importanti partecipazioni. Inoltre, le banche possono operare nel settore assicurativo dietro mandato delle compagnie semplicemente autocertificando l’esistenza dei requisiti di professionalità che gli altri intermediari devono garantire con un esame e aggiornamenti professionali.

Non a caso il nuovo regolamento Ivass ha disciplinato l’attività degli intermediari a titolo accessorio, figure che possono essere iscritte al registro degli intermediari al pari degli agenti ma senza dover sostenere un esame. Queste figure teoricamente potrebbero operare su incarico diretto di agenti, intermediari indipendenti, broker, banche, Poste italiane e delle compagnie di assicurazione per la vendita di prodotti assicurativi accessori, appunto, a quelli che sono oggetto della loro attività principale. Ma il Regolamento Ivass ancora una volta favorisce le imprese di assicurazione, disponendo, in contrasto con la norma di riferimento, che gli intermediari a titolo accessorio per poter operare abbiano bisogno dell’incarico «di una o più imprese di assicurazione»: ancora una volta gli intermediari professionali sono tagliati fuori. È facile, allora, immaginare la costituzione, sotto il controllo di compagnie e banche, di reti finalizzate al collocamento di polizze. Il tutto a scapito del diritto dell’assicurato all’offerta di coperture adeguate. Il Regolamento Ivass sembra elevare questi intermediari a titolo accessorio al medesimo rango degli intermediari di primo livello, nonostante la minore professionalizzazione.

Inoltre gli intermediari a titolo accessorio non rientrano nella disciplina della legge 40/2006, che aveva messo fuorilegge i patti di esclusiva nei mandati delle agenzie. Ne consegue che possono avere un vincolo di esclusiva, favorendo così le compagnie mandanti.

Queste criticità paiono favorire proprio le compagnie e le banche, incontrandone i desiderata. È auspicabile che l’Ivass verifichi la legittimità di norme che sembrano contenere delle disparità di trattamento. La situazione è delicata anche perché l’Ivass opera sotto il controllo di Bankitalia, il cui capitale è detenuto da banche e assicurazioni.

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