Analizzando i risultati referendari a bocce ferme, il trionfo del No mi sembra più una «vittoria di Pirro». Altro che «segnale forte e chiaro» (Gratteri); «una vittoria come quella della lotta partigiana» (Bachelet); «nuova primavera per il Paese» (Landini); «Bella Ciao» (magistrati democratici). Il popolo del Sì chiaramente ha perso, ma non deve fasciarsi la testa. Anzi, deve rialzarla subito.
A conti rifatti, meno di due milioni di voti (su 28.300.000 di effettivi elettori) hanno separato i due schieramenti. Con circa un milione di voti in più di quelli ottenuti, quindi, il fronte del Sì avrebbe prevalso. Sarebbe stato sufficiente che i «musulmani d’Italia» che hanno votato (circa 1.200.000, a detta di Roberto Hamza Piccardo, figura apicale dell’islam italiano, e di suo figlio Davide, che ne segue la scia) non avessero fedelmente eseguito l’ordine di scuderia. E che fossero stati meno determinati i tifosi del reddito di cittadinanza, speranzosi di riottenerlo con la caduta dell’attuale governo, come dimostra il crollo del Sì nelle regioni meridionali (anche in quelle a guida centrodestra), nonostante i voti di malavitosi, pregiudicati e delinquenti vari.
Gli italiani «residui» dunque, e cioè i non islamici e redditieri (di cittadinanza) per intenderci, hanno invece chiaramente espresso - e a larga maggioranza - la disistima, se non la sfiducia, per questa magistratura e quindi per questa giustizia da essa rappresentata, con buona pace dei magistrati bellaciaoisti, palesemente indipendenti e apolitici, dunque sicuramente «affidabili».
Ecco perché è stata, a mio avviso, una «vittoria di Pirro». L’Associazione nazionale magistrati (Anm) - a sostanziale guida «democratica» anche se col paravento di un presidente amico, scelto tra i magistrati dell’opposta fazione - non può prescindere dai risultati di questo referendum, apparentemente stravinto: deve farsene invece una ragione e darsi finalmente una regolata, visto che nessun governo ci è finora riuscito.
Ma non ci fidiamo. E per fortuna non è il solo antidoto. Infatti, considerato che la cordata per il No è stata di fatto tirata proprio dall’Anm, per non rinunciare all’abituale «occupazione» del Consiglio superiore della magistratura (Csm) - attraverso l’elezione pilotata di esponenti delle correnti che la compongono (e perciò a loro volta pilotabili) - sarebbe sufficiente recidere tale liaison dangereuse, cioè il cordone ombelicale che lega l’Anm (sindacato unico dei magistrati, rappresentandone formalmente oltre il 95%) al Csm, organo di rilevanza costituzionale, presieduto dal presidente della Repubblica a garanzia dell’autonomia e indipendenza della magistratura. Occorre però muoversi non in ambito legislativo, percorso rivelatosi molto ostico, ma più callidamente. Operazione ardua, è vero, ma non impossibile.
Indicherò due vie alternative che ritengo entrambe percorribili. La prima l’ho personalmente imboccata nel 2015, con alcuni eroici colleghi giudici tributari. Pochi sanno che anche la giustizia tributaria (dal 1996) ha il proprio Consiglio superiore (ad imitazione del Csm per i magistrati ordinari) ma che, non essendo previsto in Costituzione, si chiama Consiglio di presidenza, come del resto quelli che governano la giustizia amministrativa e la giustizia contabile. Ebbene, giacché i cattivi esempi sono i più seguiti, alcuni importanti magistrati ordinari, che avevano già fatto parte del Csm, tutti in quota «Unità per la Costituzione», la premiata ditta Palamara per intenderci, costituirono l’Associazione magistrati tributari (Amt), sulle orme dell’Anm, occupando poi, attraverso essa e con la stessa sperimentata metodologia, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt). Con l’aggravante però che - a differenza dell’Anm, aperta a diverse correnti - l’Amt era di fatto espressione solo di quella sopra menzionata, con la ovvia conseguenza che chi non ne faceva parte non avrebbe mai avuto voce in capitolo, né potuto aspirare al «soglio» del Cpgt. Dopo aver tentato invano di far sentire voci dissenzienti all’interno dell’Amt, si rese inevitabile una scissione, dandosi vita ad una distinta associazione sindacale, l’Unione giudici tributari (Ugt) che, pur restando sempre minoritaria, ha fatto sentire tuttavia la propria voce sia a livello consultivo che propositivo, riuscendo anche a far eleggere propri esponenti in tutte le successive consiliature, compresa quella in corso.
Questa prima via, quantunque non agevole, la si è voluta ricordare e indicare proprio perché potrebbe essere intrapresa anche da quei magistrati ordinari che non si sentono rappresentati da questa Anm, geneticamente modificata ormai in soggetto politico, tanto da costituire e finanziare un Comitato per contrastare la proposta di una legge costituzionale ritualmente adottata dal Parlamento. Il potere giudiziario contro quello legislativo, pregiudicando il perfetto equilibrio tra i poteri dello Stato predicato da Montesquieu. La creazione di un’altra associazione, e non di un’ulteriore corrente dell’Anm - che col tempo si uniformerebbe alle esistenti, partecipando all’indegno e tristemente noto «mercato delle indulgenze» - è favorita anche dalla circostanza che solo il 25% circa dei magistrati iscritti all’Anm risulta aderire ad una delle quattro attuali correnti, forse perché non ne condividono appieno l’orientamento o per restare indipendenti, per non esporsi o altro.
Quindi la creazione di una diversa associazione di categoria potrebbe essere attrattiva per gli oltre 6.000 magistrati «agnostici», sempre che si munisse degli anticorpi per non diventare un duplicato dell’Anm con ogni sua negatività. Ci si riferisce soprattutto al «correntismo», degenerazione delle correnti, queste assolutamente indispensabili invece per assicurare la dialettica di idee e di valori. Sarebbe anche auspicabile che la costituenda associazione, per individuare i candidati al Consiglio superiore, facesse ricorso al tanto deprecato «sorteggio» in modo da fugare ogni tentazione di correntismo e di nepotismo. Ritengo, poi, molto importante che lo Statuto di tale nuovo soggetto - pur con le debite differenziazioni e peculiarità - esplicitasse la piena compatibilità e la non conflittualità con quello dell’Anm, rendendo così possibile l’appartenenza ad entrambe le associazioni. Ricordo, infine, che la presenza di due associazioni di categoria non è nuova per la nostra magistratura; infatti, quando vi ho fatto ingresso nel 1969, oltre all’Anm, era in vita, e lo è rimasta per quasi un decennio, anche l’Umi (Unione magistrati italiani), poi confluita nell’Anm.
La seconda possibilità di smuovere l’attuale critica situazione stagnante, in cui è adagiata la magistratura, prescinde dalla creazione di una seconda associazione di categoria, quindi appare a prima vista di più facile attuazione, ma invece è forse ancora maggiormente impegnativa sotto il profilo operativo, sebbene con l’attuale livello di informatizzazione e possibilità di incrociare dati, la ritengo tuttavia una strada percorribile. È un’utopia, ma potrebbe davvero recidere quel nefasto collegamento tra Anm e Csm, rispettando tuttavia l’art. 104 della Costituzione, che prescrive l’elettività dei componenti dello stesso. La considerazione di partenza è che non sono segreti né gli elenchi dei magistrati in servizio, né quelli dei magistrati iscritti all’Anm (da cui si possono evincere i non iscritti), così come quelli dei magistrati aderenti alle varie correnti. Tutti costoro infatti hanno autorizzato il ministero di Giustizia alle ritenute mensili sullo stipendio, relative alla quota d’iscrizione all’Anm e anche eventualmente ad una corrente. E allora, una volta raccolti i dati dei magistrati non iscritti all’Anm e di quelli iscritti ma non ufficialmente aderenti ad una corrente, ovviamente con ogni cautela per assicurare il rispetto della privacy, sarebbe sufficiente un interpello personale per sapere, innanzitutto, chi di essi acconsenta ad essere sorteggiato come candidato per il Csm; in secondo luogo, chi assicuri comunque di votare i candidati che risulteranno sorteggiati. Ovviamente il sorteggio dovrebbe essere assicurato con ogni garanzia e la massima trasparenza. Se si riuscisse a creare una banca dati ed effettuare un coordinamento del genere – ma, come ho detto, sembra utopico – una base di 5/6.000 magistrati assicurerebbe, con un’attenta regia di spartizione voti, l’elezione di quasi tutti e venti i componenti togati del Csm, espropriando così di fatto l’Anm della sua più importante funzione e di ogni prospettiva politica. E anche by-passando le «forche caudine» della legge costituzionale. Idee, suggestioni, forse utopie. Per non demordere.
di Carlo Maria Grillo, ex magistrato e giudice di Cassazione
Magistrato per 48 anni, ho ricoperto funzioni apicali sia come requirente (procuratore della Repubblica) che giudicante (presidente di tribunale e presidente di Corte d’Appello), nonché funzioni di legittimità (Corte di Cassazione). Proprio per la singolarità della mia esperienza giudiziaria, La Verità mi ha chiesto di intervenire sul tema del prossimo referendum.
Dal mio punto di vista sono tante le inesattezze narrate da titolati sostenitori del No e assolutamente criticabile la scelta partigiana dell’Anm, che sposa una causa non condivisa da tutti i magistrati iscritti, sponsorizzandola peraltro con fondi comuni. Esaminiamo dunque alcuni punti salienti della «campagna di disinformazione» del No.
1Viene definito «referendum sulla giustizia», ma non lo è. Come si evince dal titolo della legge costituzionale in discussione, essa ha a oggetto solo norme ordinamentali riguardanti la carriera dei magistrati e il Csm. Certo, in senso lato attiene alla giustizia, ma la riforma non si prefigge di risolverne i gravi e annosi problemi, per cui è pura mistificazione (anche se «a effetto») la critica che tale modifica costituzionale, non migliorando il funzionamento della giustizia, sia del tutto inutile.
2Gli articoli 104 e 107 della Costituzione escludono con chiarezza ogni rischio di sottoposizione dei pm al potere esecutivo, come viene falsamente strombazzato. Per la realizzazione di tale callido progetto, infatti, sarebbe necessaria una successiva legge di revisione della Costituzione per modificare le due citate norme. Ma neppure basterebbe, perché detta legge dovrebbe poi quasi sicuramente affrontare un nuovo referendum confermativo e quindi sarebbe comunque sempre il popolo a sottoporre il pm all’esecutivo.
3Mutare la Costituzione non è un misfatto. Nei quasi 80 anni di vigenza, la nostra Carta fondamentale ha subìto ben 21 riforme sostanziali (leggi di revisione) e una cinquantina di leggi «adeguatrici». Del resto l’adozione di leggi costituzionali è espressamente prevista, sebbene attraverso un iter aggravato, dall’articolo 138 della Costituzione.
4Nessuno «sfregio alla Costituzione più bella del mondo», come viene severamente rimproverato, può essere addebitato a questa riforma.
Innanzitutto, la legge costituzionale di cui si discute non muta - come suggestivamente sostenuto dai fautori del No - sette articoli della Costituzione stravolgendola, ma solo due, il 104 e il 105. Gli altri cinque sono semplicemente adeguati alle citate due norme riformatrici, per renderli con esse compatibili. Non si comprende poi come tale «sfregio» possa venir appoggiato e condiviso da ben tre ex presidenti della Corte costituzionale (Augusto Barbera, Antonio Baldassarre e Cesare Mirabelli), di certo non sospettabili di simpatie per questo governo; da due vicepresidenti della stessa (Giulio Prosperetti e Nicolò Zanon) e da un altro esimio ex giudice della Corte, Sabino Cassese, alcuni dei quali scesi addirittura in campo (con i comitati «La sinistra per il Sì», «Popolari per il Sì» e «Sì riforma»). Tutti illustri giuristi e specialisti della materia, con buona pace dei 121 costituzionalisti per il No, raccolti dal «fisico» Giovanni Bachelet.
5Questa revisione costituzionale non è certamente «di destra», come viene oggi disinvoltamente qualificata; anzi è stata sempre etichettata come una riforma di sinistra. Basterebbe leggere il lucido pensiero di Claudio Petruccioli, giornalista e già direttore dell’Unità nonché ex senatore Pci e Pds; per non dire di Cesare Salvi, Anna Paola Concia, Pina Picierno, Enzo Bianco, Anna Bucciarelli, Stefano Ceccanti, Goffredo Bettini, Matteo Renzi, Antonio Di Pietro e tanti altri. È appena il caso di ricordare che i due avvocati che hanno introdotto nel nostro ordinamento (1989) il processo accusatorio, sostituendo quello inquisitorio di matrice fascista, erano abbastanza «orientati»: il ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, al quale ora è intestato un Comitato per il Sì, socialista ed ex partigiano decorato, e l’ex presidente della commissione ministeriale Gian Domenico Pisapia, comunista doc. Entrambi la ritenevano, però, una riforma incompiuta, non contemplando anche la separazione delle carriere dei giudici e dei pm, ineludibile conseguenza della «terzietà» del giudice, pilastro della riforma, con i principi del contraddittorio, dell’oralità e della parità accusa/difesa. Tant’è che il ministro Vassalli è stato sempre contrario a intestarsi questa riforma nella quale non si riconosceva appieno (come risulta da un’intervista al Financial Times del 19 dicembre 1987), ritenendo che la semplice separazione «funzionale» dei magistrati senza quella «ordinamentale» non potesse realizzare sino in fondo il sistema accusatorio. Aveva, però, accettato di «attuare quel poco che si può» per non inimicarsi la magistratura, aggiungendo: «L’Italia è un Paese a sovranità limitata dalla magistratura nelle questioni di giustizia», ripromettendosi di intervenire ancora sulla materia quando le acque sarebbero state più calme. E i magistrati meno allarmati.
6 Si rileva poi dai sostenitori del No, per evidenziare l’inutilità di questa riforma, che la separazione delle carriere di fatto già è stata realizzata dalla legge Cartabia, che ha limitato significativamente il passaggio giudice/pm e viceversa (le cosiddette «porte girevoli»). Altra inesattezza e anche stavolta non in buona fede. Una cosa, infatti, è la separazione delle «funzioni» requirenti e giudicanti, attuata seppure parzialmente dalla detta normativa, cosa ben diversa è la separazione delle «carriere» dei giudici e dei pm, sospirata da oltre 25 anni dai sostenitori della riforma Vassalli, per il suo completamento, dopo la modifica (1999) dell’articolo 111 della Costituzione, che introduce il «giusto processo», fondato sul contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Non può esserci effettiva terzietà del giudice, e quindi parità processuale delle parti, fin quando non verrà reciso ogni rapporto di colleganza tra magistrato giudicante e requirente; finché - tranne rare eccezioni - i magistrati si danno del «tu» rivolgendosi con il «lei» agli avvocati. Concorso d’accesso, corsi di formazione, valutazioni professionali, progressione in carriera, procedimenti disciplinari, ambiente di lavoro (sovente) sono gli stessi e soprattutto unico è l’organo di autotutela (Csm), di rango costituzionale, che col tempo ha finito per essere l’organo rappresentativo del sindacato dei magistrati (Anm) ed espressione delle correnti che lo compongono. In definitiva un’associazione privata controlla un organo costituzionale dello Stato. E questo non appare assolutamente tollerabile.
7Si dice poi che la terzietà del giudice - quindi l’inutilità della riforma - risulta palese dalle numerose pronunzie assolutorie a fronte dei procedimenti penali promossi, donde la frequente dissonanza tra accusa e decisione. Questa però è, a mio avviso, un’argomentazione ingannevole in quanto salta un passaggio. Ciò non potrebbe avvenire perché funziona poco il filtro del passaggio dal giudice per le indagini preliminari? Cioè perché il gip trova più «comodo» allinearsi all’ipotesi accusatoria che archiviare il procedimento, ribaltandola?
8Neppure può rappresentare un tabù lo sdoppiamento del Csm. È vero che la Costituzione ne prevede solo uno, ma perché, col codice fascista Rocco e il processo inquisitorio, la magistratura era un unico corpo. Il processo accusatorio e la conseguente separazione dei magistrati requirenti/giudicanti (primo comma del riformato articolo 104) postula invece due distinti Csm, con a capo il presidente della Repubblica e, componente di diritto, rispettivamente il presidente e il procuratore generale della Cassazione. La coerenza e finalità del sistema è evitare che la carriera dei magistrati requirenti possa essere determinata dai giudicanti e viceversa, come ora accade, e quindi creare una reciproca sudditanza per schivare eventuali problemi.
9Altro punto contrastato della riforma è l’introduzione di un giudice disciplinare esterno al Csm, l’Alta Corte disciplinare (che sarà composta, a riforma approvata, da 15 giudici, di cui nove estratti a sorte tra i magistrati della Cassazione). Drastica soluzione che porrebbe fine, però, a una sospetta «giustizia domestica», dove ciascuno protegge i suoi elettori.
:Ma la vera nota dolente della riforma è il sorteggio, che tocca il nervo scoperto dell’Anm, minacciandone addirittura l’esistenza, quanto meno con l’attuale connotazione, a condizione, però, che lo stesso sia «secco», cioè tra tutti i magistrati aventi determinati requisiti. Di qui la severa condanna anche da parte di chi, fino a ieri, lo invocava pubblicamente per contrastare lo strapotere delle correnti, fenomeno sul quale - dopo lo scandalo Palamara - almeno si dicono ora tutti d’accordo. Appena nel 2021 infatti i paladini del No, Nicola Gratteri e Marco Travaglio, lo ritenevano rispettivamente «la mamma di tutte le riforme» e «l’unica soluzione per sbaragliare le correnti»; aggiungeva Travaglio: «Li sorteggiamo fra i magistrati, mica tra i passanti». Proprio per questa considerazione le critiche al sorteggio finiscono con lo svalutare la figura e la professionalità del magistrato, come se non tutti fossero in grado di svolgere le funzioni di componente del Csm. Non si tiene poi conto che il sorteggio non è estraneo al nostro sistema giurisdizionale, essendo già previsto dall’articolo 135 della Costituzione per l’integrazione della Corte costituzionale nei giudizi contro il presidente della Repubblica, come anche per il tribunale dei ministri (legge costituzionale 1/1989) e per i giudici popolari della Corte d’Assise, che possono irrogare anche la pena dell’ergastolo. Eppure la mitica democrazia ateniese con il sorteggio (klerosis) assegnava la maggior parte delle magistrature amministrative e giudiziarie, per dare a ciascuno la possibilità di partecipare alla vita pubblica e per prevenire favoritismi e corruzione.
Speriamo che la politica non avveleni questa scelta referendaria e che l’Italia si confermi «il bel Paese là dove il Sì suona».




